INPS - TRASMISSIONE
TELEMATICA DENUNCE DM 10/2 TRAMITE INTERNET O SUPPORTO MAGNETICO - TERMINI DI
PRESENTAZIONE - D.M. 21 GIUGNO 2002
Sulla Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2002, n. 152, è stato
pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21
giugno 2002, con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS 16 ottobre 2001, n. 268, concernente il differimento
all’ultimo giorno del mese di scadenza del termine per la presentazione di Mod.
DM 10/2 con sistemi automatizzati, e cioè a mezzo internet o mediante supporto
magnetico. Si rammenta che la nuova procedura di presentazione delle denunce di
Mod. DM 10/2 a mezzo internet è stata definita dall’istituto con circolare 30
ottobre 2001, n. 191 (cfr. Not. n. 12/2001), alla quale si rinvia per quanto
concerne l’individuazione dei soggetti che possono essere abilitati
all’adempimento, nonché per le concrete modalità operative che gli interessati
sono tenuti a seguire. La trasmissione della denuncia via internet presuppone
la richiesta di abilitazione da parte dell’utente, al quale viene assegnato un
apposito codice (PIN) che consente l’accesso alla procedura.
La delibera n. 268/2001 dell’INPS, che è stata ufficializzata con il decreto ministeriale 21 giugno 2002, dispone il differimento del termine di presentazione della denuncia stessa all’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto Il periodo di paga cui la denuncia si riferisce, per i soggetti che si avvalgono della presentazione del Mod. DM 10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico. In pratica, è confermato che la denuncia di Mod. DM 10/2 tramite internet o su supporto magnetico può essere presentata oltre il giorno 16 dei mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei contributi, e fino all’ultimo giorno del mese stesso (ad esempio, la denuncia relativa al mese di settembre 2002 potrà essere presentata con sistemi automatizzati entro il 31 ottobre 2002). Superfluo rammentare che il differimento concerne solamente la presentazione delle denunce, e non il versamento dei contributi, per il quale rimane fermo il termine del giorno 16 del mese di scadenza.