IVA -
COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
(Ris. min. 30/7/97, n. 168/E)
Con istanza diretta alla scrivente la Comunità Montana n. 3
“Gallura” di Tempio Pausania ha chiesto di conoscere quale sia l'aliquota IVA
applicabile ai servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani, nonché quella applicabile alle prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione degli
impianti di smaltimento.
In particolare la Comunità istante ha fatto presente:
- che il Comitato di Gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno, con
deliberazione n. 3915 del 21 giugno 1988, ha approvato l'aggiudicazione
dell'appalto-concorso per la realizzazione dell'impianto integrato per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani e dei liquami, affidando i lavori di
costruzione e gestione dell'impianto al Raggruppamento di Imprese Depurimpianti
SpA di Parma;
- che in seguito, in attuazione della delibera CIPE in data 4
agosto 1987, l'Agenzia per il Mezzogiorno, con deliberazione n. 8064 del 14
dicembre 1988, ha approvato il trasferimento delle attività e del finanziamento
per la realizzazione dell'impianto predetto alla Comunità Montana n. 3 di
Tempio Pausania;
- che l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ha
autorizzato il Raggruppamento di Imprese, impegnato contrattualmente sia alla
costruzione che alla gestione biennale dell'impianto, all'esercizio di detta
attività di gestione;
- che la Comunità Montana in ottemperanza alle direttive regionali,
ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con i Comuni facenti capo al
bacino regionale n. 15, mediante le quali gli stessi Comuni hanno delegato la
Comunità Montana per la sola attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nonché per l'amministrazione dei proventi derivanti dalle tariffe.
Tutto ciò premesso la scrivente fa presente che la disposizione
contenuta nel numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che alle prestazioni di smaltimento
di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 39,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 di cui all'art. 3, commi primo e
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
si rende applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento.
Per quanto concerne, invece, la costruzione relativa all'impianto
destinato al servizio di smaltimento, lo scrivente ritiene utile rilevare che
il numero 127-quinquies) della suddetta tabella A, parte III, richiama
espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tra le opere di urbanizzazione secondaria
specificatamente indicate in questa ultima disposizione figurano le
attrezzature sanitarie, cui la norma contenuta nel comma 2, dell'art.
9-undecies) della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto
legge 9 settembre 1988, n. 397, equipaqra gli impianti di smaltimento.
Conseguentemente, le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione degli impianti in argomento sono
soggette all'aliquota IVA del 10% ai sensi del successivo n. 127-septies) della
citata tabella”.