LEGALIZZAZIONE
LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – D.L. 9 SETTEMBRE 2002 N. 195
La G.U. n. 211 del 9 settembre 2002, ha pubblicato il testo del Decreto Legge n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari”. Il provvedimento, in vigore dal 10 settembre 2002 e soggetto a conversione in legge entro il 9 novembre 2002, prevede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano occupato irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, di regolarizzare tali rapporti. Si riepiloga, qui di seguito, il contenuto della normativa in parola formulando riserva di tornare sull’argomento con successive comunicazioni alla luce anche di futuri chiarimenti da parte dei dicasteri competenti.
POSIZIONI
REGOLARIZZABILI
Sono oggetto della legalizzazione, come precisato dal Ministero dell’Interno con circolare 9 settembre 2002 n.14, solamente i rapporti di lavoro irregolarmente instaurati con lavoratori extracomunitari occupati per almeno i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e dunque almeno dal 10 giugno 2002. Alla luce di tale interpretazione, non sono regolarizzabili i rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari iniziati successivamente alla citata data del 10 giugno 2002.
POSIZIONI
NON REGOLARIZZABILI
Non sono oggetto della regolarizzazione i rapporti di
lavoro che sono stati instaurati con lavoratori extracomunitari nei cui
confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti di seguito evidenziati:
a) provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno
ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) risultino
segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o dell’Unione
Europea;
c) che risultino
denunciati per arresto in flagranza (artt.380 e 381 c.p.p.), salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso,
ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o
di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
Per accedere alla regolarizzazione il datore di lavoro deve denunciare entro il 10 ottobre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per il luogo dove ha sede legale l’impresa. I moduli da utilizzare, contraddistinti dal colore azzurro, sono disponibili presso gli uffici postali e sono distribuiti gratuitamente.
Operativamente il datore di lavoro interessato deve recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e richiedere l’apposito Kit che contiene: una busta prestampata, un modulo per la dichiarazione di legalizzazione, un bollettino di conto corrente intestato all’INPS per il versamento del contributo forfettario di 700 euro, una cedola-ricevuta, le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione e l’elenco dei codici dei paesi stranieri.
Il modulo di dichiarazione, da compilare seguendo le
relative istruzioni, prevede che il datore di lavoro dichiari di aver occupato,
come detto almeno dal 10 giugno 2002, alle proprie dipendenze un lavoratore
extracomunitario e l’impegno:
a)
a stipulare un contratto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non
inferiore ad un anno;
b) a garantire al
lavoratore extracomunitario una sistemazione alloggiativa, indicandone la
precisa ubicazione;
c) al pagamento
delle spese di viaggio in caso di eventuale rientro del lavoratore
extracomunitario nel paese di provenienza.
Anche il lavoratore da regolarizzare dovrà sottoscrivere la dichiarazione di legalizzazione richiedendo all’autorità preposta (Questura) il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Al modulo in parola dovranno essere allegati l’attestato di pagamento di 700 euro per lavoratore da regolarizzare, la copia di un documento di identità del datore di lavoro, e la copia di tutte le pagine costituenti il documento valido per l’espatrio del lavoratore.
La dichiarazione di legalizzazione, debitamente compilata e corredata dagli allegati di cui sopra, inserita nella apposita busta prestampata, deve essere presentata entro il 10 ottobre 2002 esclusivamente presso un qualsiasi ufficio postale per la spedizione, mediante raccomandata assicurata, alla Prefettura - UTG - Sportello Polifunzionale competente.
La ricevuta di detta raccomandata assicurata, unitamente alla fotocopia del modulo di regolarizzazione, costituisce la prova dell’invio della dichiarazione di legalizzazione e la data sulla stessa riportata è, a tutti gli effetti, la data di presentazione della dichiarazione. Fotocopia del predetto modulo e copia del tagliando della cedola assicurata devono essere consegnate al lavoratore extracomunitario.
La dichiarazione in parola deve essere presentata personalmente dal datore di lavoro che, quindi, dovrà recarsi presso gli uffici postali, ovvero, in alternativa, può delegare un altro soggetto per la presentazione. In questo caso la delega deve essere in forma scritta e deve essere presentata, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del datore di lavoro-delegante.
Per ogni rapporto di lavoro che s’intende
legalizzare, e dunque per ogni lavoratore extracomunitario da regolarizzare,
deve essere presentata una dichiarazione.
Presentata la dichiarazione nessun ulteriore
adempimento è richiesto all’impresa ed al lavoratore. Entrambi devono attendere
la convocazione a recarsi nel giorno e nell’ora fissati per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il rilascio del permesso di
soggiorno, presso la Prefettura – Sportello Polifunzionale.
In caso di
mancata presentazione delle parti la pratica verrà archiviata.
Ove non
sussistano motivi ostativi, al lavoratore extracomunitario verrà rilasciato un
permesso di soggiorno della validità di un anno. Il permesso di soggiorno potrà
essere rinnovato a condizione che il lavoratore risulti occupato a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, e sia
accertata la regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
COSTI DELLA
SANATORIA
Il provvedimento dispone, l’obbligo per il datore di lavoro che procede alla regolarizzazione in parola di versare un importo forfettario a titolo di contribuzione pari a 700 euro per ciascun lavoratore da regolarizzare. Unitamente a detto importo deve essere versata, contestualmente alla presentazione della domanda, sempre per ciascun lavoratore, una somma pari a 100 euro a titolo di rimborso spese postali. Per i rapporti di lavoro irregolari e denunciati che hanno avuto inizio in periodi antecedenti tre mesi alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè antecedenti al 10 giugno 2002, in aggiunta a quanto sopra specificato, saranno dovuti i contributi previdenziali, ed i relativi interessi, secondo modalità che verranno determinate con apposito decreto dal Ministro del Lavoro.
IMPEGNI DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTI L’ALLOGGIO E
LE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO IN PATRIA.
Come detto la
legalizzazione comporta che il datore di lavoro:
-
garantisca
al lavoratore la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-
si impegni a pagare le spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato che
non contenga questi impegni, secondo le vigenti disposizioni di legge, non
costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno al
lavoratore.
ASPETTI SANZIONATORI E NON PUNIBILITA’
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge
195/2002, i datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione non
sono punibili per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario compiute antecedentemente al 10 settembre 2002, in
relazione all’occupazione alle proprie dipendenze del lavoratore
extracomunitario indicato nella dichiarazione di emersione presentata. La
disposizione citata limita il beneficio della non punibilità alle violazioni
compiute fino al 10 settembre 2002, data di entrata in vigore del decreto, non
estendendo, secondo un’interpretazione letterale della norma, la condizione di
non punibilità al periodo che va da tale data sino al momento della stipula del
contratto con il lavoratore extracomunitario (che, presumibilmente, non sarà
inferiore a due, tre mesi). E’ auspicabile che in sede di conversione del
decreto legge detta norma venga modificata eliminando tale incongruenza.
In ogni caso, il citato beneficio di non punibilità,
non opera nei confronti di coloro che abbiano presentato una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero al fine di procurare il
permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari.
Si sottolinea, infine, che chiunque presenti una falsa
dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia
d’immigrazione previste dal decreto, è punito con la reclusione da due a nove
mesi salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.
SPESE PER LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA: POSSIBILITA’
DI RIVALSA E LIMITI
L’art. 2, comma 10 del decreto legge 195/2002, dispone
che i datori di lavoro che in esecuzione della garanzia prevista nel contratto
di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono trattenere dalla
retribuzione del lavoratore mensilmente, e per la durata della prestazione
dell’alloggio, una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo
mensile dovuto al lavoratore.