LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – D.L. 9 SETTEMBRE 2002 N. 195

 

La G.U. n. 211 del 9 settembre 2002, ha pubblicato il testo del Decreto Legge n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari”. Il provvedimento, in vigore dal 10 settembre 2002 e soggetto a conversione in legge entro il 9 novembre 2002, prevede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano occupato irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, di regolarizzare tali rapporti. Si riepiloga, qui di seguito, il contenuto della normativa in parola formulando riserva di tornare sull’argomento con successive comunicazioni alla luce anche di futuri chiarimenti da parte dei dicasteri competenti.

POSIZIONI REGOLARIZZABILI

Sono oggetto della legalizzazione, come precisato dal Ministero dell’Interno con circolare 9 settembre 2002 n.14, solamente i rapporti di lavoro irregolarmente instaurati con lavoratori extracomunitari occupati per almeno i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e dunque almeno dal 10 giugno 2002. Alla luce di tale interpretazione, non sono regolarizzabili i rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari iniziati successivamente alla citata data del 10 giugno 2002.

POSIZIONI NON REGOLARIZZABILI

Non sono oggetto della regolarizzazione i rapporti di lavoro che sono stati instaurati con lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti di seguito evidenziati:

a)     provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b)     risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o dell’Unione Europea;

c)      che risultino denunciati per arresto in flagranza (artt.380 e 381 c.p.p.), salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE

Per accedere alla regolarizzazione il datore di lavoro deve denunciare entro il 10 ottobre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per il luogo dove ha sede legale l’impresa. I moduli da utilizzare, contraddistinti dal colore azzurro, sono disponibili presso gli uffici postali e sono distribuiti gratuitamente.

Operativamente il datore di lavoro interessato deve recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e richiedere l’apposito Kit che contiene: una busta prestampata, un modulo per la dichiarazione di legalizzazione, un bollettino di conto corrente intestato all’INPS per il versamento del contributo forfettario di 700 euro, una cedola-ricevuta, le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione e l’elenco dei codici dei paesi stranieri.

Il modulo di dichiarazione, da compilare seguendo le relative istruzioni, prevede che il datore di lavoro dichiari di aver occupato, come detto almeno dal 10 giugno 2002, alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario e l’impegno:

a)     a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno;

b)     a garantire al lavoratore extracomunitario una sistemazione alloggiativa, indicandone la precisa ubicazione;

c)      al pagamento delle spese di viaggio in caso di eventuale rientro del lavoratore extracomunitario nel paese di provenienza.

Anche il lavoratore da regolarizzare dovrà sottoscrivere la dichiarazione di legalizzazione richiedendo all’autorità preposta (Questura) il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Al modulo in parola dovranno essere allegati l’attestato di pagamento di 700 euro per lavoratore da regolarizzare, la copia di un documento di identità del datore di lavoro, e la copia di tutte le pagine costituenti il documento valido per l’espatrio del lavoratore.

La dichiarazione di legalizzazione, debitamente compilata e corredata dagli allegati di cui sopra, inserita nella apposita busta prestampata,  deve essere presentata entro il 10 ottobre 2002 esclusivamente presso un qualsiasi ufficio postale per la spedizione, mediante raccomandata assicurata, alla Prefettura - UTG - Sportello Polifunzionale competente.

La ricevuta di detta raccomandata assicurata, unitamente alla fotocopia del modulo di regolarizzazione, costituisce la prova dell’invio della dichiarazione di legalizzazione e la data sulla stessa riportata è, a tutti gli effetti, la data di presentazione della dichiarazione. Fotocopia del predetto modulo e copia del tagliando della cedola assicurata devono essere consegnate al lavoratore extracomunitario.

La dichiarazione in parola deve essere presentata personalmente dal datore di lavoro che, quindi, dovrà recarsi presso gli uffici postali, ovvero, in alternativa, può delegare un altro soggetto per la presentazione. In questo caso la delega deve essere in forma scritta e deve essere presentata, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del datore di lavoro-delegante.

Per ogni rapporto di lavoro che s’intende legalizzare, e dunque per ogni lavoratore extracomunitario da regolarizzare, deve essere presentata una dichiarazione.

Presentata la dichiarazione nessun ulteriore adempimento è richiesto all’impresa ed al lavoratore. Entrambi devono attendere la convocazione a recarsi nel giorno e nell’ora fissati per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il rilascio del permesso di soggiorno, presso la Prefettura – Sportello Polifunzionale.

In caso di mancata presentazione delle parti la pratica verrà archiviata.

PERMESSI DI SOGGIORNO

Ove non sussistano motivi ostativi, al lavoratore extracomunitario verrà rilasciato un permesso di soggiorno della validità di un anno. Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato a condizione che il lavoratore risulti occupato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, e sia accertata la regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

COSTI DELLA SANATORIA

Il provvedimento dispone, l’obbligo per il datore di lavoro che procede alla regolarizzazione in parola di versare un importo forfettario a titolo di contribuzione pari a 700 euro per ciascun lavoratore da regolarizzare. Unitamente a detto importo deve essere versata, contestualmente alla presentazione della domanda, sempre per ciascun lavoratore, una somma pari a 100 euro a titolo di rimborso spese postali. Per i rapporti di lavoro irregolari e denunciati che hanno avuto inizio in periodi antecedenti  tre mesi alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè antecedenti al 10 giugno 2002, in aggiunta a quanto sopra specificato, saranno dovuti i contributi previdenziali, ed i relativi interessi, secondo modalità che verranno determinate con apposito decreto dal Ministro del Lavoro.

IMPEGNI DEL DATORE DI LAVORO CONCERNENTI L’ALLOGGIO E LE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO IN PATRIA.

Come detto la legalizzazione comporta che il datore di lavoro:

-         garantisca al lavoratore la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

-          si impegni a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato che non contenga questi impegni, secondo le vigenti disposizioni di legge, non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore.

ASPETTI SANZIONATORI E NON PUNIBILITA’

Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge 195/2002, i datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione non sono punibili per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario compiute antecedentemente al 10 settembre 2002, in relazione all’occupazione alle proprie dipendenze del lavoratore extracomunitario indicato nella dichiarazione di emersione presentata. La disposizione citata limita il beneficio della non punibilità alle violazioni compiute fino al 10 settembre 2002, data di entrata in vigore del decreto, non estendendo, secondo un’interpretazione letterale della norma, la condizione di non punibilità al periodo che va da tale data sino al momento della stipula del contratto con il lavoratore extracomunitario (che, presumibilmente, non sarà inferiore a due, tre mesi). E’ auspicabile che in sede di conversione del decreto legge detta norma venga modificata eliminando tale incongruenza.

In ogni caso, il citato beneficio di non punibilità, non opera nei confronti di coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero al fine di procurare il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari.

Si sottolinea, infine, che chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia d’immigrazione previste dal decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

SPESE PER LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA: POSSIBILITA’ DI RIVALSA E LIMITI

L’art. 2, comma 10 del decreto legge 195/2002, dispone che i datori di lavoro che in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono trattenere dalla retribuzione del lavoratore mensilmente, e per la durata della prestazione dell’alloggio, una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile dovuto al lavoratore.