I.R.PE.F. - CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI - ART. 7 LEGGE N. 388/2000 - ESAURIMENTO RISORSE STANZIATE - RESTITUZIONE BONUS INDEBITAMENTE FRUITI

 

Per l'anno 2002 il credito d'imposta per nuove assunzioni, disciplinato dall'art. 7 della legge n. 388/2000, compete, a condizione della sussistenza dell'incremento della base occupazionale rispetto al dato storico della media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo 1 ottobre 1999 ‑ 30 settembre 2000, fino al 30 giugno 2002.

Ciò in conseguenza dell'avvenuto esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2002, comunicato con decreto interdirigenziale 1 ° agosto 2002, e alla disposta impossibilità di fruire di nuovi crediti, nell'anno in corso, i cui presupposti si siano realizzati successivamente all'8 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto legge n. 138/2002.

Le istruzioni applicative delle nuove disposizioni sono state emanate dal Ministero delle Finanze con circolare n. 73/E.

Al riguardo, è sufficiente rammentare che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito d'imposta per nuove assunzioni compete, a condizione della sussistenza dell'incremento della base occupazionale a tempo indeterminato rispetto al dato storico della media dei dipendenti nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000, fino al 30 giugno 2002.

Il credito maturato entro tale data può essere utilizzato anche successivamente. Il credito maturato dopo tale data non è utilizzabile per esaurimento delle risorse disponibili, e, qualora sia stato indebitamente fruito entro il 5 settembre u.s., non darà luogo all'applicazione di sanzioni né interessi, ove spontaneamente restituito entro il termine dapprima fissato al 5 settembre e successivamente prorogato al 16 settembre 2002.

Da ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sulla materia, per apportare modifiche ai codici tributo, vigenti. Inoltre, con un decreto ministeriale di recente emanazione, è stato ulteriormente differito il termine per la restituzione, senza aggravio di oneri, delle somme indebitamente fruite.

Istituzione di nuovi codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 13 settembre 2002, n. 303/E, ha istituito due nuovi codici tributo, utilizzabili dal 19 settembre 2002, che riguardano solo crediti d'imposta già maturati entro il 30 giugno e non ancora compensati.

Per quanto di interesse, si segnala il seguente nuovo codice:

6744 - credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002 - Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388".

Differimento del termine per la restituzione delle somme indebitamente fruite

Con decreto 12 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre successivo, è stato prorogato dal 16 settembre al 16 dicembre 2002 il termine per la restituzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, dei crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente all'8 luglio 2002, e fruiti in violazione del citato art. 5 del decreto legge n. 138/2002.