I.R.PE.F. - CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI - ART. 7 LEGGE N. 388/2000 - ESAURIMENTO RISORSE STANZIATE - RESTITUZIONE BONUS INDEBITAMENTE FRUITI
Per
l'anno 2002 il credito d'imposta per nuove assunzioni, disciplinato dall'art. 7
della legge n. 388/2000, compete, a condizione della sussistenza
dell'incremento della base occupazionale rispetto al dato storico della media
dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo 1 ottobre 1999 ‑ 30
settembre 2000, fino al 30 giugno 2002.
Ciò
in conseguenza dell'avvenuto esaurimento delle risorse stanziate per l'anno
2002, comunicato con decreto interdirigenziale 1 ° agosto 2002, e alla disposta
impossibilità di fruire di nuovi crediti, nell'anno in corso, i cui presupposti
si siano realizzati successivamente all'8 luglio 2002, data di entrata in
vigore del decreto legge n. 138/2002.
Le
istruzioni applicative delle nuove disposizioni sono state emanate dal
Ministero delle Finanze con circolare n. 73/E.
Al
riguardo, è sufficiente rammentare che l'Agenzia delle Entrate ha confermato
che il credito d'imposta per nuove assunzioni compete, a condizione della
sussistenza dell'incremento della base occupazionale a tempo indeterminato
rispetto al dato storico della media dei dipendenti nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre
2000, fino al 30 giugno 2002.
Il
credito maturato entro tale data può essere utilizzato anche successivamente.
Il credito maturato dopo tale data non è utilizzabile per esaurimento delle
risorse disponibili, e, qualora sia stato indebitamente fruito entro il 5
settembre u.s., non darà luogo all'applicazione di sanzioni né interessi, ove
spontaneamente restituito entro il termine dapprima fissato al 5 settembre e
successivamente prorogato al 16 settembre 2002.
Da
ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sulla materia, per
apportare modifiche ai codici tributo, vigenti. Inoltre, con un decreto
ministeriale di recente emanazione, è stato ulteriormente differito il termine
per la restituzione, senza aggravio di oneri, delle somme indebitamente fruite.
L'Agenzia
delle Entrate, con risoluzione 13 settembre 2002, n. 303/E, ha istituito due
nuovi codici tributo, utilizzabili dal 19 settembre 2002, che riguardano solo
crediti d'imposta già maturati entro il 30 giugno e non ancora compensati.
Per
quanto di interesse, si segnala il seguente nuovo codice:
6744 - credito d'imposta per
l'incremento dell'occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del
30 giugno 2002 - Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388".
Con
decreto 12 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre
successivo, è stato prorogato dal 16 settembre al 16 dicembre 2002 il
termine per la restituzione, senza applicazione di interessi e sanzioni,
dei crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente
all'8 luglio 2002, e fruiti in violazione del citato art. 5 del decreto legge
n. 138/2002.