COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ‑ ISTITUTO DEL “PASSAGGIO DIRETTO” ‑ NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Con nota n. 972101.101002 del 18 luglio 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni circa la compatibilità dell’istituto del passaggio diretto con la legge 12 marzo 1999, n. 68, di riforma del collocamento obbligatorio. Nella sostanza, il predetto Dicastero conferma che anche in vigenza della legge n. 68 del 1999 non sembrano essere venuti meno, sotto il profilo sostanziale, i presupposti generali che in passato hanno indotto lo stesso ad assumere gli orientamenti espressi nella circolare n. 162 del 4 dicembre 1996, seppur emanata avendo a riferimento un diverso quadro normativo. Sono, pertanto, da ritenersi tuttora validi ed applicabili i seguenti criteri:

a) il rapporto con l’azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;

b) il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nella stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie;

c) il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente presso l’azienda cedente.

Quanto invece al requisito della durata delle effettive prestazioni lavorative rese presso l’azienda cedente, la predetta nota innova rispetto alla circolare n. 1/62 del 1996, ponendo comunque quale limite minimo invalicabile quello della durata del periodo di prova stabilito nel contratto collettivo di lavoro applicabile (anziché il precedente limite dei 12 mesi, certamente eccessivo ed anacronistico di fronte alle esigenze di flessibilità del mercato dei lavoro riconosciute anche nella richiamata circolare). Conclude il Ministero precisando che, relativamente alla possibilità di conteggiare tali passaggi nell’ambito della quota nominativa ‑ ancorché completamente esaurita ‑ l’esigenza primaria di salvaguardare l’occupazione, oltre alla opportunità di rendere più flessibile il mercato del lavoro, “rende possibile consentire, in via del tutto eccezionale e unicamente in tale fattispecie, il superamento della quota percentuale di assunzioni nominativa’’. Si sottolinea, peraltro, che l’assunzione dei lavoratori in parola mediante passaggio diretto richiede, comunque, il previo rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia. Pertanto a tal fine dovrà essere avanzata specifica richiesta di rilascio di nulla osta per assunzione nominativa avendo cura di specificare che la stessa riguarda un passaggio diretto da azienda ad azienda, ai sensi della circolare n.162/1996 e della citata nota del Ministero del Lavoro del 18 luglio 2002.