LAVORATORI LICENZIATI
DA IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI 15 DIPENDENTI – ISCRIZIONE LISTE DI MOBILITA’
SOLO PER L’ANNO 2002
Si informa che con la legge n. 172, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002, è stato convertito il decreto
legge n. 108 dell’1° giugno 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e previdenza”. Come noto, il citato decreto legge ha disposto,
all’art. 2, la proroga per l’anno 2002 dell’iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione
di attività. Si segnala che, in fase di conversione, è stato soppresso il
riferimento all’anno 2003 per il finanziamento di tale norma che, pertanto, in
base alla legge in esame, risulta finanziata sino a tutto il 2002 con la cifra,
per tale anno, di 60,4 milioni di euro. Si segnala inoltre che, con il nuovo
comma 1 bis dell’art. 2, il termine perentorio di 60 giorni dalla data del
licenziamento per l’iscrizione nelle liste di mobilità stabilito dalla legge n.
236/1993, non si applica ai licenziamenti avvenuti dalI’1 gennaio 2002 alla
data di entrata in vigore della presente legge (8 agosto 2002) per i quali,
pertanto, l’iscrizione è effettuata di ufficio.
L’art. 3 bis inserito dalla citata legge di conversione contiene inoltre una norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine di cui al decreto legislativo n. 368/01. Con tale norma è stato chiarito che il divieto di assunzione di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del suddetto decreto legislativo presso unità produttive nelle quali opera una sospensione o riduzione di orario, non si estende ai contratti di solidarietà.