NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER IL 1997 - D.M. 27/10/97

 

Si scioglie la riserva formulata con la precedente nota informativa inviata in materia per pubblicare qui di seguito il testo del D.M. 27/10/97 concernente il nuovo modello di certificazione dei redditi da lavoro dipendente per l'anno 1997.

 

 

Decreto Ministeriale 27/10/97

 

Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1997, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1997, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 1, 7-bis, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

 

Art. 1

 

1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare corrisposto nell'anno dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

 

Art. 2

 

1. I dati da indicare nella certificazione, che deve essere compilata dal sostituto d'imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnata al contribuente entro il mese di febbraio con riferimento alle retribuzioni e ai compensi nonché ai trattamenti pensionistici erogati nel 1997, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato n. 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione, le istruzioni contenute nel medesimo allegato l.

 

Art. 3

 

1. La certificazione indicata nell'art. 1 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti: 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 ottobre 1997

 

Il Ministro Visco

 

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ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

1. li contribuente che nell'anno ha posseduto, soltanto i redditi attestati nella presente certificazione e esonerato dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da una assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 38 della certificazione). Qualora ricorrano le condizioni indicate nei paragrafi SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF e/o SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all'Amministrazione finanziaria, al fine di esprimere tali scelte.

 

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 8 della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1997, è di L. 5.500.000).

Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati da questa certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

 

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modello disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

 

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE

DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

 

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno o delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità Ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalie scelte operate; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1997 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute.

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera L. 20.000.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare il quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.

 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

 

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano tale scelta è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni (cioè quando nel punto 9 della presente certificazione sono indicate ritenute).

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare l'otto per mille dell'lrpef allo Stato o alte Istituzioni religiose per scopi umanitari e religiosi.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.

 

Allegato 2

 

ISTRUZIONI PER IL DATORE

DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO

O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

 

La certificazione contenente i dati previsti nello schema di cui all'allegato I del presente decreto deve essere consegnata dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli articoli 46 e 47 del Tuir, nonché dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno 1997, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani anche se minorenni e conviventi.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.

Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma con aliquote o basi imponibili diverse, potranno essere consegnate distinte certificazioni ovvero potrà essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis".

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

- devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;

- il punto 28 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;

- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali spettano le specifiche detrazioni (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. L'importo degli eventuali compensi ed indennità corrisposti da terzi cioè quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresì, separatamente indicato nelle annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi già compresi nel punto 1.

Qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, la presente certificazione deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, all'imponibile assoggettato al Cssn, ecc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1-bis, 8-bis e 9-bis devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.

Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intra-muraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in cui per l'incapienza dell'imposta lorda non siano state attribuite totalmente le detrazioni, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle singole detrazioni nei punti da 3 a 7, nel punto 8 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che ii sostituito dovrà esporre nella eventuale dichiarazione dei redditi. Qualora siano state effettuate ritenute in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto nel corso dell'anno 1998 mediante compensazione il relativo importo va indicato nelle annotazioni.

Nel punto 10 va indicato il contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto nel 1997, specificando nel punto 10-bis l'importo eventualmente trattenuto per assistenza fiscale.

Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tate numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Nel punto 12 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal sostituto. con o senza ritenute a carico del sostituito, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Qualora il datore di lavoro abbia trattenuto somme a titolo di contributi volontari, diversi da quelli per previdenza complementare (ad esempio, riscatto degli anni di laurea, del servizio militare, o di periodi assicurativi diversi), l'importo corrispondente deve essere indicato nelle annotazioni, specificando che il sostituito, nel presentare la dichiarazione dei redditi, può fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite massimo di L. 2.500.000, comprensivo anche di eventuali assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Nel punto 13 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprite 1993, n. 124, per i quali è ancora prevista la detraibilità dall'imposta (in luogo della deducibilità) fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Si tratta dei contributi, di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti al 3f maggio 1993. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 22 per cento è L. 3.000.000.

La somma degli importi dei punti 12 e 13 non può risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite è elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 13 è indicato un importo non inferiore a L. 500.000.

Nei punti 14 e 14-bis vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir fatte dal sostituto in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie per le quali, ai sensi dell'art.13-bis del Tuir, compete la detrazione calcolata, rispettivamente, su un importo parziale ovvero sull'intero importo.

Nei punti da 15 a 1 7 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Nel punto 18 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 18 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 19.

Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve fame specifica menzione nelle annotazioni.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 29, 30, 31 e 32 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Per i medesimi soggetti nei punti 33 e 34 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il Cssn, l'eventuale credito che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 35 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il sostituto ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Nei punti 36 e 37 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1997 ovvero l'importo dello stesso contributo rimborsato nel 1997 dal sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

Nel punto 38 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro.

Nel punto 39 barrare la casella in presenza di contributi che, versati dai sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di cui al punto 1. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Va infine, indicato l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato delta tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.