IVA - PRIMA CASA -
RECUPERO DELL'IMPOSTA IN CAPO AL VENDITORE
(Cass., Sez. Trib.,
Sentenza 25/2/02 n.2712)
Con la Sentenza n.2712 del 25 febbraio 2002, la Corte
Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha fissato alcuni principi cardine
relativi alla responsabilità del venditore nei casi di applicazione
dell'aliquota IVA agevolata al 4%, di cui alla nota II-bis, dell'art.1 della
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, applicabile all'acquisto della
cosiddetta "prima casa".
In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi
sulla legittimazione dell'Ufficio del Registro a chiedere il recupero dell'IVA
(dato dalla differenza fra aliquota propria del 10% e quella agevolata del 4%)
all'acquirente di una "prima casa", al quale era stata
precedentemente revocata l'agevolazione di cui alla nota II-bis, dell'art.1
della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, in ragione della mancata
allegazione all'atto di compravendita della concessione in sanatoria,
necessaria affinché questi godesse del suddetto beneficio.
Nel rigettare il ricorso dell'Amministrazione finanziaria
alla quale il Giudice di merito negava, in secondo grado, la legittimità
dell'avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, poiché emesso
dall'Ufficio del Registro e non dal competente Ufficio IVA, la Cassazione, con
la pronuncia in esame, ha specificato che:
1.l'omissione dell'allegazione nell'atto della concessione
in sanatoria non è ricollegabile a qualsivoglia atto doloso da parte del
soggetto acquirente ma ad un fatto alla cui conoscenza era tenuto il venditore
che, chiamato nella fattispecie al soddisfacimento dell'obbligazione tributaria
ai sensi dell'art.46, comma 3 della legge 47/1985 (disposizione abrogata
dall'art.136 del DPR 380/2001), avrebbe dovuto applicare l'aliquota IVA
ordinaria;
2. la relativa violazione, trattandosi di evasione d'imposta
da parte del soggetto obbligato (ossia il venditore), avrebbe dovuto formare
oggetto d'accertamento solo in capo a quest'ultimo da parte del competente
Ufficio IVA.
Risulta, in sostanza, che responsabile della corretta
applicazione della disciplina IVA (con la relativa applicazione dell'aliquota
propria della fattispecie) è, in assenza di comportamento doloso da parte
dell'acquirente (es.: dichiarazione mendace), il venditore, soggetto passivo
d'imposta ai sensi dell'art.17 del DPR 633/1972.
A quest'ultimo e a nessun altro, l'Amministrazione
finanziaria, in sede di accertamento, tramite gli uffici competenti, può
richiedere la liquidazione dell'esatto importo dovuto.
In relazione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, si invitano le imprese a porre la massima attenzione nella definizione dell'esatta aliquota IVA applicabile al trasferimento dei fabbricati.