REGISTRO -
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - TERMINE TRIENNALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
(Min. fin. - Circ. 14/8/02, n. 69/E)
In materia di imposta di registro l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che è triennale il termine entro il quale gli uffici possono
verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare
delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa".
Le sezioni unite della Cassazione hanno avallato l'indirizzo
giurisprudenziale favorevole all'operatività del termine di decadenza triennale
ed hanno individuato le regole attinenti alla sua decorrenza. (Cass., SS.UU.,
6-21 ottobre 2000, n. 1196).
Al riguardo è stato ritenuto che le previsioni normative
decadenziali, riferite agli atti da presentarsi o presentati per la
registrazione, hanno portata generale in quanto includono ogni ipotesi
d'iniziativa del soggetto impositore volta alla richiesta dell'imposta senza
delimitazioni od eccezioni in relazione all'oggetto della richiesta stessa.
Esse, inoltre, rispondono all'esigenza di porre scadenze
perentorie per l'atto dell'ufficio, allo scopo di assicurare certezza al
rapporto ed insieme tutelare il contribuente con la predeterminazione del tempo
massimo del suo assoggettamento all'atto stesso.
A tali norme occorre quindi far riferimento per il tempo
dell'emanazione del provvedimento integrante esercizio del potere impositivo.
Quanto all'oggetto dell'accertamento dell'ufficio
finanziario, la Corte di Cassazione ne ha tuttavia evidenziato la rilevanza al
diverso fine del decorso del termine triennale di decadenza, il quale, non
trovando specifiche regole di decorrenza in ambito tributario, rimane soggetto
alle comuni norme di operatività dell'ordinamento (art. 2964 segg. c.c.), in
forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre
in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a
partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto od il
comportamento stesso.
Tali principi, enucleati dalla Cassazione in ordine ad una
fattispecie regolamentata dalla vecchia normativa, assumono rilevanza, secondo
l'Agenzia, anche con riferimento a quella vigente, in ordine alla quale non
emergono particolari problemi applicativi.
Con riferimento alla normativa attuale, il termine triennale
di decadenza decorre:
- dalla registrazione dell'atto, se oggetto
dell'accertamento è la mendacità delle dichiarazioni da parte dell'acquirente
di impossidenza di altra casa di abitazione nello stesso comune dove è ubicato
il nuovo immobile e di altro immobile su tutto il territorio nazionale
acquistato usufruendo delle agevolazioni in discorso;
- dallo spirare dell'anno successivo (o dei diciotto mesi,
dal 1° gennaio 2001) alla registrazione dell'atto, se oggetto di accertamento è
la mendacità della dichiarazione resa dall'acquirente di voler trasferire la
propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile entro un anno
dall'acquisto;
- dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento a titolo
oneroso o gratuito dell'immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la
rivendita infraquinquennale (si tratta, in questo caso, della decadenza dalle
agevolazioni).
La Corte di Cassazione ha evidenziato due distinte ipotesi:
- l'intento abitativo non sussiste sin dalla stipula
dell'atto, in quanto la sua inattuabilità è immediatamente rilevabile;
- l'intento abitativo non può, per difficoltà oggettive,
essere immediatamente attuabile; successivamente sopravvengono talune
circostanze che rendono definitivamente certa la non utilizzabilità del bene
quale principale abitazione (ad esempio, l'immobile viene dato in durevole
godimento ad altri soggetti, viene distrutto o, comunque, perde le
caratteristiche che lo rendono idoneo alla destinazione abitativa).
Nel primo caso il giorno iniziale della decadenza coincide
con quello della registrazione dell'atto, in quanto il potere dell'ufficio di
contestare l'ammissibilità delle agevolazioni è immediatamente esercita-bile.
Nel secondo caso, invece, il termine triennale di decadenza
decorre dal verificarsi dell'evento sopravvenuto che rende chiaramente
inattuabile l'utilizzo dell'immobile acquistato come abitazione principale.
Infatti, la Suprema Corte non ha evidenziato la rilevanza
nell'ipotesi in esame dell'articolo 19 del testo unico, secondo il quale, il
verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta
devono essere denunciati entro venti giorni a cura delle parti contraenti o dei
loro aventi causa all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
Il verificarsi di un evento successivo che renda impossibile
il progetto abitativo rientra nella previsione dell'art. 19 TU.
Nel caso di c.d. mendacio successivo:
- il contribuente deve denunciare entro venti giorni
l'evento che rende definitivamente inattuabile l'intento di adibire l'immobile
ad abitazione principale;
- l'ufficio deve liquidare l'imposta complementare entro tre
anni dalla dichiarazione di cui all'articolo 19, senza comminare sanzione
alcuna;
- nel caso in cui la prescritta dichiarazione non sia stata
presentata, l'ufficio deve liquidare la differenza di imposta entro cinque anni
dall'evento che ha reso inattuabile l'abitabilità del bene ed applicare le
relative sanzioni ai sensi dell'articolo 69 del testo unico (più favorevole
rispetto all'articolo 67 del DPR n. 634 del 1972).
Nel caso, invece, di mendacio originario l'ufficio deve,
entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto, liquidare la differenza
di imposta, nonché la sanzione del 30%.
La consapevolezza dell'oggettiva difficoltà nella
valutazione delle circostanze che possono posticipare il termine iniziale del
decorso della decadenza non ha mutato l'orientamento dei giudici di
legittimità.
Gli uffici, in ipotesi di contestazione devono provare le
circostanze che hanno posticipato il termine iniziale, anche desumendole dagli
stessi scritti difensivi del contribuente.
Inoltre, dovendo il contribuente provare il venir meno del
potere dell'amministrazione di contestare l'agevolazione fiscale, gli uffici potranno
eccepire negli atti difensivi l'eventuale mancata allegazione di detta prova.
Risulta pertanto, secondo l'Agenzia, necessario, rivedere le
posizioni amministrative in materia e integrare, ove occorra, la difesa
dell'amministrazione in sede contenziosa.
Qualora, per contro, il termine triennale o quinquennale, computato secondo le regole sopradelineate, sia scaduto al momento di notifica dell'atto impositivo, le relative controversie tributarie tuttora in corso dovranno essere abbandonate con le modalità di carattere generale (circ. n. 218/2000).