ICI - EFFICACIA DELLE
NUOVE TARIFFE D'ESTIMO - CHIARIMENTI
(Min. fin. - Ris.
19/9/02, n. 7/DPF)
In merito all'efficacia delle tariffe d'estimo ai fini ICI
(art.74, comma 6, legge n.342/00), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che esse
entrano in vigore il 13 agosto 2002.
Da tale data sorge, poi, l'obbligo a carico dell'Agenzia del
territorio di provvedere entro sessanta giorni all'inserimento negli atti
catastali delle nuove rendite.
E' stato inoltre precisato che, in ogni caso, per il calcolo
della base imponibile dell'ICI deve essere utilizzata la rendita risultante in
catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Di conseguenza, anche per tale via vengono confermate le
argomentazioni in base alle quali le rendite rideterminate a seguito delle
modificazioni apportate alle tariffe d'estimo in esame non possono che produrre
effetti ai fini dell'ICI dal 1° gennaio 2003.
L'Agenzia ha inoltre chiarito che i comuni che avevano
proposto ricorso avverso le tariffe d'estimo non possono prendere in esame le
istanze di rimborso presentate dai contribuenti relative all'ICI dovuta per il
1993 in quanto:
- il rapporto tributario deve ormai considerarsi definitivo
relativamente alle istanze per le quali l'ente locale abbia giā formulato il
proprio diniego di rimborso;
- č ormai intervenuta la decadenza stabilita per le istanze
presentate oltre il temine di tre anni dal pagamento.
Questo vale anche nel caso in cui le nuove tariffe d'estimo
risultano aumentate per salvaguardare il principio dell'affidamento del
cittadino della sicurezza giuridica.
Tale principio, quale elemento essenziale dello Stato di
diritto, non puō essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano
irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte Cost. n.
525/2000).
Non potranno pertanto essere effettuati a carico dei contribuenti recuperi di imposta per le annualitā precedenti nel caso in cui le nuove tariffe d'estimo risultino aumentate nč potranno essere effettuati rimborsi nell'ipotesi in cui le nuove tariffe siano invece inferiori a quelle che erano state prese come base di calcolo per la determinazione delle rendite e quindi dei tributi dovuti.