EMERGENZA AMIANTO IN
CASO DI EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI
Per opportuna conoscenza si pubblica la Circolare regionale 12
agosto 2002, n° 40 della Direzione generale Sanità recante "Provvedimenti
da adottare per far fronte alla emergenza amianto in caso di eventi
meteorologici straordinari".
In tali casi, il documento auspica che, qualora si debba rimuovere
materiale contenente amianto, le ASL applichino una procedura semplificata,
garantendo l'approvazione del piano di lavoro, da redigere a' sensi
dell'articolo 34 del Decreto legislativo n° 277/1991, entro 48 ore dalla
presentazione.
Quando ciò non avvenga, vale il principio del silenzio/assenso.
CIRC. R. 12 AGOSTO 2002 - N. 40
Direzione Generale Sanità - Provvedimenti da adottare per far fronte
alla "emergenza amianto" in caso di eventi meteorologici straordinari
Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle ASL
Ai Responsabili dei Servizi PSAL delle ASL
e, p.c. Al Direttore Generale
dell'ARPA
Loro Sedi
In seguito ai recenti eventi meteorologici straordinari che hanno
colpito alcuni comuni lombardi, si rende necessario che vengano adottati
provvedimenti adeguati alla fase di emergenza in relazione alla necessità di
intervenire in tempi rapidi per la rimozione e lo smaltimento di materiali
contenenti amianto (per lo più coperture in cemento-amianto), pur tenendo
presente l'esigenza primaria di tutela della salute della popolazione generale
e lavorativa in rapporto al rischio di inalazione di fibre determinata da
interventi non corretti su materiale in stato di evidente deterioramento o non
adeguatamente rimosso.
Pertanto, solo ed esclusivamente in casi di documentata emergenza, è
auspicabile l'adozione della seguente procedura "semplificata" che
permetta di acquisire in tempi contenuti l'autorizzazione per gli interventi,
come previsto dall'art. 34 del d.lgs. 277/91:
1) il proprietario dell'immobile è tenuto a dichiarare al comune di
competenza:
- le condizioni che hanno determinato lo stato di emergenza relativa
all'immobile su cui si prevede l'intervento;
- il nominativo della ditta incaricata, scelta tra quelle che
dispongono di coordinatore e addetti in possesso di regolare
"patentino" regionale;
- la data di inizio prevista per i lavori;
2) l'impresa che effettua i lavori dovrà redigere il piano di lavoro
ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 277/91 anche in forma "semplificata"
rispetto al modello in uso presso l'ASL di competenza purchè le modalità di
intervento prevedano, quanto meno:
- che l'incapsulamento della copertura avvenga con pompe a bassa
pressione o mediante nebulizzazione;
- che il materiale venga raccolto e confezionato evitando ulteriore
deterioramento (quindi con l'esclusione di mezzi meccanici);
- che i materiali rimossi vengano chiusi in teli di plastica
accuratamente sigillati e successivamente inviati a discariche autorizzate;
- che gli addetti siano adeguatamente protetti;
- che le operazioni vengano eseguite garantendo i requisiti minimi
di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
Tale piano di lavoro andrà presentato alla ASL di competenza che si
impegnerà a garantire, coinvolgendo per gli aspetti di sua competenza il locale
Dipartimento ARPA, la risposta entro 48 ore; in caso contrario varrà il
principio del silenzio/assenso.
Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota.