LEGGE REGIONALE
ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA
La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL 1° S.O. al n. 30 del 26
luglio 2002 la legge regionale n. 15 del 22 luglio 2002 - "Legge di semplificazione 2001.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi
di semplificazione amministrativa e delegificazione".
La legge si prefigge di raggiungere sostanzialmente quattro obiettivi:
1. snellire e ridurre le procedure amministrative regionali
disciplinate da leggi, eliminando dalle stesse appesantimenti che ne rendono la
conclusione incerta o tardiva;
2. eliminare le leggi che sono apparentemente in vigore, ma che in
realtà hanno esaurito i loro effetti;
3. unificare, mediante testi unici, le leggi regionali vigenti in
settori organici per rendere più certa e agevole la conoscenza e l'applicazione
delle norme;
4. sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed
ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico-amministrative ritenuti
non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
Si desidera richiamare l'attenzione sui contenuti dell'articolo 2,
che opera una razionalizzazione legislativa ed introduce una serie di
interventi correttivi.
In particolare, di seguito, si richiamano le modifiche apportate
alla legge regionale sul commercio (cfr. LR 14/99).
Ambiti territoriali - Articolo 2, comma
2, lettera a)
Prevede la suddivisione del territorio regionale in "Ambiti
territoriali" anziché in "Unità territoriali".
Programmazione regionale - Articolo 2,
comma2, lettera b)
Dopo l'annullamento da parte del TAR Lombardia del Regolamento
Regionale sul Commercio ed il ricorso al Consiglio di Stato che ha sospeso tale
annullamento, la Regione ha provveduto,
nell'ambito della legge annuale di semplificazione amministrativa, a
stabilire chiaramente e distintamente le competenze della Giunta e quelle del Consiglio.
Al Consiglio è stato affidato il compito di approvare:
il programma triennale per lo
sviluppo del settore commerciale;
gli indirizzi per la programmazione
urbanistica del settore commerciale.
La Giunta provvede, invece, all'approvazione degli ulteriori
adempimenti di disciplina del settore commerciale ed alla definizione dei criteri urbanistici che
gli enti locali devono adottare nell'attività di pianificazione e di gestione
in materia di commercio.
Criteri di priorità tra domande
concorrenti - Articolo 2, comma2, lettera f)
Viene abolito il comma che prevedeva i criteri per stabilire la
priorità tra domande concorrenti giunte a parità in base ai criteri indicati al
comma 1 dell'articolo 6 della LR 14/99.
Si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1 la disposizione che sopprime la Consulta regionale e le Consulte territoriali sulla casa (di cui alla LR 13/96 ed alla LR 1/2000) considerate organismi non indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione.