INPS - LEGGE 104/92 -AGEVOLAZIONI PER I GENITORI E CONGIUNTI DI PERSONE AFFETTE DA HANDICAP GRAVE - CIRCOLARE 1/10/97 N. 199

 

La Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S., con circolare 1º ottobre 1997, n. 199, riprodotta in calce, ha fornito indicazioni concernenti la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per le ore o giornate di permesso concesse ai genitori e congiunti di persone affette da handicap grave, ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n; 104.

Il comma 2 del citato art. 33, stabilisce che la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità debitamente accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro (in luogo del prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 prevista dal comma 1) di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

il 3º comma dell'art. 33 prevede, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, il diritto a tre giorni di permesso mensile a beneficio della lavoratrice madre o, sempre in alternativa, del lavoratore padre, di minore con handicap grave non ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato. Tale diritto al permesso mensile di tre giorni è, inoltre, riconosciuto al congiunto convivente, parente o affine entro il terzo grado, che assista una persona con handicap grave non ricoverata a tempo pieno.

Si rammenta che anche i permessi giornalieri, secondo l'interpretazione data al comma 3 dell'art. 33 dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 sono retribuiti, e che il relativo trattamento economico, a carico dell'INPS, è anticipato dal datore di lavoro con il noto meccanismo dell'autocon-guaglio.

Con la circolare da ultimo intervenuta l'INPS, come accennato, ha affrontato la questione della rilevanza, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, delle ore e giornate di permessi di cui sopra.

La questione si pone in quanto le assenze per i permessi in parola non sono fra quelle espressamente considerate dalla legge agli effetti della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

In assenza di esplicita previsione normativa sul punto, l'INPS, in via interpretativa, ha assimilato le ipotesi dei permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 alle assenze di cui l'art. 14 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, che danno diritto alla erogazione della prestazione in parola ed in particolare alle assenze per malattia e maternità.

Pertanto i lavoratori che fruiscono dei citati permessi retribuiti orari o giornalieri conservano il diritto, per il corrispondente periodo di assenza, alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Agli effetti operativi l'assegno è anticipato, con le consuete modalità dal datore di lavoro e, quindi, recuperato tramite il noto autoconguaglio mensile.

 

INPS - Direzione Centrale

Prestazioni Temporanee

 

Circolare 1º ottobre 1997, n. 199

 

Oggetto: Assegno per il Nucleo familiare su permessi legge 5/2/1992, n. 104.

 

Alcune sedi hanno sottoposto alla valutazione di questa direzione generale la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5/2/1992, n. 104.

In assenza di esplicite previsioni normative al riguardo, la scrivente ritiene, a seguito di approfondimenti svolti e rappresentati anche ai Ministeri vigilanti, di poter assimilare tali fattispecie alle altre assenze indennizzate (malattia, maternità ecc.) ai fini della corresponsione della prestazione di cui trattasi.

Le sedi, pertanto, provvederanno a concedere l'assegno in parola ai lavoratori interessati sulla base delle domande a tal fine presentate e secondo le modalità seguite per la sua erogazione nei casi di periodi indennizzati per malattia o maternità.

Le sedi porteranno, altresì, a conoscenza dei datori di lavoro il contenuto della presente circolare ai fini della corresponsione della prestazione con il sistema del conguaglio.