INPS - LEGGE 104/92
-AGEVOLAZIONI PER I GENITORI E CONGIUNTI DI PERSONE AFFETTE DA HANDICAP GRAVE -
CIRCOLARE 1/10/97 N. 199
La Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S., con
circolare 1º ottobre 1997, n. 199, riprodotta in calce, ha fornito indicazioni
concernenti la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per le ore o
giornate di permesso concesse ai genitori e congiunti di persone affette da
handicap grave, ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n; 104.
Il comma 2 del citato art. 33, stabilisce che la lavoratrice
madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità debitamente accertata, possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro (in luogo del prolungamento dell'astensione
facoltativa dal lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 prevista dal
comma 1) di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
il 3º comma dell'art. 33 prevede, successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino, il diritto a tre giorni di permesso mensile
a beneficio della lavoratrice madre o, sempre in alternativa, del lavoratore
padre, di minore con handicap grave non ricoverato a tempo pieno in istituto
specializzato. Tale diritto al permesso mensile di tre giorni è, inoltre,
riconosciuto al congiunto convivente, parente o affine entro il terzo grado,
che assista una persona con handicap grave non ricoverata a tempo pieno.
Si rammenta che anche i permessi giornalieri, secondo
l'interpretazione data al comma 3 dell'art. 33 dalla legge 27 ottobre 1993, n.
423 sono retribuiti, e che il relativo trattamento economico, a carico
dell'INPS, è anticipato dal datore di lavoro con il noto meccanismo
dell'autocon-guaglio.
Con la circolare da ultimo intervenuta l'INPS, come accennato, ha
affrontato la questione della rilevanza, ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare, delle ore e giornate di permessi di cui
sopra.
La questione si pone in quanto le assenze per i permessi in parola
non sono fra quelle espressamente considerate dalla legge agli effetti della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
In assenza di esplicita previsione normativa sul punto, l'INPS, in
via interpretativa, ha assimilato le ipotesi dei permessi previsti dall'art.
33, commi 2 e 3 alle assenze di cui l'art. 14 del Testo Unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,
che danno diritto alla erogazione della prestazione in parola ed in particolare
alle assenze per malattia e maternità.
Pertanto i lavoratori che fruiscono dei citati permessi retribuiti
orari o giornalieri conservano il diritto, per il corrispondente periodo di
assenza, alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Agli effetti operativi l'assegno è anticipato, con le consuete
modalità dal datore di lavoro e, quindi, recuperato tramite il noto
autoconguaglio mensile.
INPS - Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare 1º ottobre 1997, n. 199
Oggetto: Assegno per il Nucleo familiare su permessi legge
5/2/1992, n. 104.
Alcune sedi hanno sottoposto alla valutazione di questa direzione
generale la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare
sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3,
della legge 5/2/1992, n. 104.
In assenza di esplicite previsioni normative al riguardo, la
scrivente ritiene, a seguito di approfondimenti svolti e rappresentati anche ai
Ministeri vigilanti, di poter assimilare tali fattispecie alle altre assenze
indennizzate (malattia, maternità ecc.) ai fini della corresponsione della
prestazione di cui trattasi.
Le sedi, pertanto, provvederanno a concedere l'assegno in parola
ai lavoratori interessati sulla base delle domande a tal fine presentate e
secondo le modalità seguite per la sua erogazione nei casi di periodi
indennizzati per malattia o maternità.
Le sedi porteranno, altresì, a conoscenza dei datori di lavoro il
contenuto della presente circolare ai fini della corresponsione della
prestazione con il sistema del conguaglio.