INFRASTRUTTURE DI
TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE - D.LGS 198/2002
E' stato pubblicato sulla G.U. 215 del 13/09/2002 il Decreto
Legislativo 4 settembre 2002
n°198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo
del paese" in attuazione della delega contenuta nella L.443/01, c.d. legge
obiettivo.
Il decreto, proponendosi, tra l'altro, l'obiettivo di agevolare la
libera concorrenza nel mercato delle comunicazioni e consentire la
realizzazione di infrastrutture di nuova generazione (art. 1), ha innovato le
procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale.
Ha inoltre dato certezza ai termini per la conclusione dei relativi
procedimenti amministrativi.
Va rilevato, innanzitutto, che le infrastrutture ricadenti
nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto, indicate nell'art.4
(torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di
radio-comunicazione, stazioni radiobase) sono dichiarate compatibili con
qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento (art. 3).
Le infrastrutture strumentali all'installazione degli impianti
medesimi (es. opere civili, scavi, reti dorsali, ecc.) sono assimilate, ad ogni
effetto, alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà degli
operatori (art.3).
Resta inteso, comunque, che il decreto non deroga le disposizioni a
tutela dei beni ambientali e culturali, di cui al D.lgs. 490/99 (T.U. beni
culturali e ambientali), nonché quelle dettate in materia di servitù militari
dalla L .898/76 (art. 4).
Quanto al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione (artt. 4 e 5), l'istanza deve essere presentata all'ente
locale che ne trasmette copia all'ARPA. Questa è chiamata a pronunciarsi entro
20 giorni dalla comunicazione sulla compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale secondo quanto disposto dalla legge 36/01 (legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici).
Nel caso l'installazione riguardi impianti con tecnologia UMTS od
altre di potenza non superiore a 20 Watt è sufficiente la DIA, ferma restando
la competenza dell'ARPA sulla
compatibilità ambientale.
Al fine di non aggravare il procedimento, il responsabile ha il
potere di richiedere, entro 15 giorni dalla ricezione e per una sola volta, il
rilascio di dichiarazioni o l'integrazione della documentazione prodotta.
Qualora un'amministrazione coinvolta esprima motivato dissenso, il
responsabile del procedimento indice apposita conferenza di servizi, la quale
dovrà pronunciarsi entro 30
giorni dalla prima convocazione a maggioranza dei presenti.
Nel caso di determinazione positiva della conferenza, a fronte di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
dell'ambiente, della salute o del patrimonio storico-artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri, secondo il procedimento disciplinato dalla L
.241/90.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza o della DIA
senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, l'istanza si ha per
accolta e i lavori dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro 12
mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del
silenzio-assenso (art. 6).
Meritano attenzione, la norma sulla legittimazione processuale
attribuita all'operatore di telecomunicazioni, in ordine ad eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture
(art.11).
Inoltre, il successivo art.12, nei commi 1 e 2, dispone che i titoli
rilasciati prima dell'entrata
in vigore del decreto sono considerati a tutti gli effetti
autorizzazioni e, del pari, le istanze
già presentate hanno valore di denuncie di inizio attività. In tal
modo, si attribuisce efficacia retroattiva al decreto stesso.
Infine, il comma 4 art.12, abroga l'art.2 bis L. 189/97, relativo all'obbligo di sottoporre l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione a procedure di valutazione d'impatto ambientale semplificata e di compatibilità sanitaria dei campi elettromagnetici generati ed introduce, ai fini dell’insediamento delle infrastrutture in esame, l'accertamento di compatibilità ambientale svolto dall'ARPA.