COLLEGATO ALLA
FINANZIARIA IN MATERIA AMBIENTALE
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
2002 la legge n. 179 del 31 luglio 2002 recante "Disposizioni in materia
ambientale".
Si ritiene di dover sottolineare il rilievo di alcune disposizioni
di particolare interesse per il settore.
Il legislatore ha disciplinato le opere sulle aree da bonificare,
ricomprese in un programma di attuazione degli interventi di recupero,
prevedendo la possibilità, nell'ipotesi di inerzia del proprietario o del
gestore delle aree industriali da bonificare, di esperire una procedura
alternativa a quella ordinaria.
A mero titolo di memoria si ricorda che la disciplina ordinaria è
prevista dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
del 18 settembre 2001 n.468; tale procedura prevede il concorso pubblico anche
di tipo finanziario, nella realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale limitatamente a siti
inquinati di interesse nazionale, il cui elenco è allegato al suddetto decreto.
All'art.18 del nuovo provvedimento è previsto che perdurando
l'inattività del soggetto interessato, nonostante una diffida ad adempiere, il
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio può individuare con
procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e di
riqualificazione delle aree industriali interessate, soggetti privati cui
affidare gli interventi di recupero.
Ai fini dell'ammissione alle procedure di evidenza pubblica, i
progetti preliminari predisposti dai soggetti concorrenti dovranno contenere:
- garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale
assunzione dei costi di esproprio della aree interessate;
- durata del programma;
- piano economico e finanziario dell'investimento.
Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo potrà essere
stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del Testo unico degli
enti locali (D. Lgs.267/00), tra tutte le amministrazioni interessate, compresi
il Comune e le Regioni. Tale accordo comprenderà il piano di caratterizzazione
dell'area, nonché l'approvazione delle misure di messa in sicurezza, gli
interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione
dell'area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area ed
il piano economico e finanziario dell'intero investimento.
Le aree da bonificare saranno attribuite al patrimonio indisponibile
dello Stato con una procedura d'esproprio i cui costi verranno integralmente
sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e
riqualificazione delle aree industriali interessate.
Quest'ultimo, al fine di recuperare il costo degli espropri e degli
interventi di bonifica e riqualificazione delle aree, nonché un congruo utile
di impresa, potrà disporre delle aree bonificate secondo le disposizioni
fissate nel piano di sviluppo urbanistico utilizzandole in proprio in
concessione ovvero cedendole a terzi.
La norma in esame fa espressamente salva la disciplina in materia di
responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento sulle aree in esame
ed anzi si sottolinea che colui il quale abbia contribuito al danneggiamento
ambientale non potrà partecipare ai programmi di intervento descritti.
Una più dettagliata disciplina, soprattutto con specifico
riferimento ai requisiti del progetto preliminare ed alle modalità di
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esproprio delle
aree saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con
i Ministri dell'Economia e finanze, delle Attività produttive e delle
Infrastrutture e trasporti.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 21 per ridisegnare le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per interventi di tutela delle fascia costiera. Sarà infatti la Regione ad autorizzare interventi di ripascimento della fascia costiera, di immersione di materiali di scavo di fondali marini, nonché di strutture di contenimento in ambito costiero.