Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato
(cfr. suppl. n. 6 al Not. N. 7/2002) per informare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002 è stata pubblicata la legge n. 222 del 9
ottobre 2002, di conversione del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195, recante
"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari". In sede di conversione sono state introdotte
importanti modifiche al decreto legge in parola.
Inoltre, in
materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’Inail e l’Inps, fornendo con proprie circolari e messaggi chiarimenti e
istruzioni operative.
Di seguito si
illustrano gli aspetti maggiormente significativi degli atti richiamati.
1) Legge n. 222 del 9
ottobre 2002, di conversione del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195
Come sopra
accennato in sede di conversione del decreto legge 195/2002 sono state
apportate alcune modifiche al testo del provvedimento in parola. In
particolare:
a) Termine per
la presentazione della dichiarazione di regolarizzazione
E’ stato
posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione di
regolarizzazione agli uffici postali. Infatti l'art. 1, comma 1, della legge
fissa all'11 novembre 2002, in luogo del precedente 10 ottobre 2002, il
termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione.
b) Non
punibilità dei soggetti che presentano la dichiarazione di emersione
In base a
quanto originariamente disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto legge. n.
195/2002, i datori di lavoro che intendevano avvalersi della regolarizzazione,
non erano punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario compiute - in relazione allo specifico
rapporto di lavoro denunciato - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni di legge.
E’ ora previsto che i soggetti che inoltrano
dichiarazione di regolarizzazione non sono punibili, relativamente ai periodi
antecedenti l'entrata in vigore del decreto legge n. 195/2002 (avvenuta il 10
settembre 2002), "per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione".
Inoltre, per il periodo che intercorre tra la data
di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione e la data del rilascio
del permesso di soggiorno, ovvero della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso medesimo, la legge di conversione dispone
che non è applicabile la sanzione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998,
come modificato dalla legge n. 189/2002 (arresto da tre mesi ad un anno ed
ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, per i datori di lavoro che
occupano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o ai quali il
permesso sia stato revocato, o in possesso di permesso scaduto del quale non
sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge).
c) Posizioni regolarizzabili e non regolarizzabili
E' stato ampliato il campo dei beneficiari. Infatti
non è più tassativamente vietata la regolarizzazione di lavoratori
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
E' ora prevista
la regolarizzabilità anche di tali lavoratori, qualora sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento di espulsione, in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale.
La suddetta
revoca non può però essere disposta nell'ipotesi in cui il cittadino straniero
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, salvo
che il processo si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste, o non costituisce reato o l'interessato non lo ha
commesso.
La revoca non
può essere, infine, disposta nei confronti di persona che risulti destinataria
di provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e sia poi
rientrata senza la speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero degli
Interni (art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998).
d) Obblighi di denuncia all’Autorità di Pubblica
Sicurezza
L’art. 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni prevede, per quanto qui rileva, due distinti obblighi
di comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza. Uno relativo alla
comunicazione dell’alloggio, che deve effettuare chi concede alloggio allo
straniero; uno attinente alla comunicazione che deve effettuare chiunque assuma
alle proprie dipendenze un lavoratore straniero. Entrambi gli obblighi devono
essere adempiuti entro 48 ore.
In sede di conversione è stato inserito all'art. 1
del decreto legge n. 195/2002, il comma 9-bis, che prevede "per i
soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione
dell'alloggio di cui all'art. 7 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori
extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11
novembre 2002".
La disposizione
introdotta e relativa allo slittamento dei termini, fa peraltro esclusivo
riferimento alla comunicazione relativa alla concessione dell’alloggio al
lavoratore straniero, prevedendo la possibilità di effettuare tale
comunicazione entro la data dell’11 novembre 2002. Pertanto, in ordine
all’obbligo di comunicare l’assunzione del lavoratore straniero, disposta dal
richiamato art. 7, si ritiene opportuno che le imprese adempiano a tale obbligo
entro 48 ore dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (o nel
minor tempo possibile, se tale termine è già trascorso).
2) Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali circolare n. 50 del 20 settembre 2002
Il Ministero
del Lavoro, con la nota in parola, ribadisce la tesi già sostenuta dal
Ministero dell'Interno in base alla quale il rapporto di lavoro deve essere
iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del decreto legge
195/2002 ed essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo.
La circolare informa che presso ogni Prefettura
– UTG sarà istituito un apposito "Sportello polifunzionale" al quale
sarà addetto almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel
procedimento. In particolare, le Direzioni Provinciali del Lavoro assicureranno
la loro assistenza per quanto concerne la stipula del "contratto di
soggiorno per lavoro subordinato" e, a tal fine, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha predisposto uno schema di contratto di soggiorno per
agevolare l'adempimento di tale incombenza.
La circolare conferma che, come previsto
dall'art.1, comma 3, lett. a), del decreto legge n.195/2002, il lavoratore
irregolare potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero con
contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.
Di rilievo è l'indicazione che attiene al
problema del riscontro, al momento della stipula del contratto di soggiorno, di
dati anagrafici del lavoratore diversi da quelli che sono stati forniti nella
domanda di regolarizzazione. La circolare dispone, testualmente, che "il
caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura - UTG, per le determinazioni
definitive". Tale indicazione operativa sembra andare nel senso di
"sollevare" il datore di lavoro da particolari responsabilità,
purché, al momento della stipula del contratto di soggiorno, il problema venga
segnalato.
Quanto all'orario di lavoro da indicare nel
contratto, la circolare precisa che quello minimo non potrà essere inferiore a
quello contrattuale e comunque non potrà essere inferiore alle 20 ore
settimanali.
La circolare precisa, inoltre, che durante la
procedura di legalizzazione gli adempimenti in merito al libretto di lavoro
debbono considerarsi sospesi.
La circolare n. 50/2002 conferma le previsioni
di cui all’art. 2 del decreto legge 195/2002, in ordine ai limiti e alle
possibilità di rivalsa da parte del datore di lavoro per le spese dallo stesso
sostenute per la sistemazione alloggiativa del lavoratore extracomunitario
(cfr. suppl. n. 6 al Not. N. 7/2002).
3) Inail nota del 27 settembre 2002
L’Istituto, con nota del 27 settembre 2002, ha diramato proprie
istruzioni circa gli aspetti operativi connessi agli adempimenti cui sono
chiamati i soggetti che hanno presentato la denuncia di legalizzazione. In
particolare:
a) Denuncia di iscrizione
Le imprese che si avvalgono della legalizzazione sono tenute a
presentare all'Inail, nel termine di cinque giorni dall'invio della
dichiarazione di emersione, la "denuncia di iscrizione" (da intendere
“denuncia di esercizio") riferita ai lavoratori extracomunitari emersi.
L'adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui l'impresa abbia già in corso
un rapporto assicurativo con l'Istituto, ed è finalizzato all'apertura di una
distinta posizione assicurativa territoriale (PAT) per i lavoratori
extracomunitari regolarizzazione.
Sulla “denuncia di iscrizione" deve essere indicato quale “data di
inizio" del rapporto assicurativo il 10 settembre 2002. Al modulo di
iscrizione si deve allegare la fotocopia della "ricevuta" rilasciata
dall'ufficio postale presso cui si è presentata la dichiarazione di
legalizzazione e la fotocopia della "denuncia nominativa degli
assicurati", di cui si dirà in seguito.
L'osservanza del termine dei cinque giorni è ricondotto dalla Direzione
Generale dell'istituto, all'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965. Tale
richiamo, peraltro, non pare del tutto condivisibile.
b) Libri regolamentari
All'atto della presentazione delle denunce di iscrizione da parte dei
datori di lavoro, le sedi territoriali dell'Inail procederanno alla sola
protocollazione delle stesse al fine di consentire, ove necessario,
l'istituzione e vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti
equipollenti (ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 1124/1965).
L'istituzione ex novo dei predetti libri regolamentari è necessaria nei
soli casi di emersione totale - riguardante, cioè, i datori di lavoro
completamente ignoti all'Inail - mentre nel caso in cui l’impresa interessata
abbia già attivo un rapporto assicurativo con l'Istituto, riguardante lo stesso
rischio cui è soggetto l'extracomunitario regolarizzato, sarà sufficiente
procedere alla registrazione dei lavoratori nei libri regolamentari già
esistenti.
c) Denuncia nominativa degli assicurati
Infine, l’impresa deve provvedere alla "denuncia nominativa degli
assicurati" di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000.
Per questo adempimento sono stati istituiti due moduli distinti a
seconda che, al momento della presentazione della "denuncia di
iscrizione" all'Inail, l’impresa conosca oppure no il codice fiscale del
lavoratore. I due moduli sono disponibili presso le locali sedi dell’Inail.
I modelli devono essere inviati al numero di fax sugli stessi
prestampato (800.657.657), oppure, in alternativa, tramite posta elettronica,
call center, alla sede territoriale Inail competente. Pur non essendo
espressamente precisato dall'Istituto, dalla lettura della nota si deduce che
l'inoltro della denuncia nominativa in parola possa avvenire contestualmente
alla presentazione della "denuncia di iscrizione" all'Inail.
Quale "data inizio rapporto di lavoro", si ritiene debba
essere indicato il 10 giugno 2002, salvo che l’impresa non debba denunciare
periodo di lavoro pregresso.
4) Inps messaggio del 16 ottobre 2002
In attesa
di emanare una propria circolare sulla materia in oggetto, l’Inps ha diramato
in data 16 ottobre 2002 il messaggio n. 353, con il quale precisa che gli adempimenti
contributivi (denuncia e versamento dei contributi con effetto dal 10 settembre
2002) concernenti i lavoratori extracomunitari legalizzati, vanno effettuati
entro la scadenza del periodo di paga del mese di novembre, quindi entro il 16
dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
Si fa
riserva di tornare sull’argomento non appena l’Istituto invierà la
preannunciata circolare illustrativa.