LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – LEGGE N. 222 DEL 9 OTTOBRE 2002 DI CONVERSIONE DEL D.L. 9/9/2002 N. 195 – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.50/2002 – NOTA INAIL 27/9/2002 – MESSAGGIO INPS 6/10/2002

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. suppl. n. 6 al Not. N. 7/2002) per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002 è stata pubblicata la legge n. 222 del 9 ottobre 2002, di conversione del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195, recante "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari". In sede di conversione sono state introdotte importanti modifiche al decreto legge in parola.

Inoltre, in materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inail e l’Inps, fornendo con proprie circolari e messaggi chiarimenti e istruzioni operative.

Di seguito si illustrano gli aspetti maggiormente significativi degli atti richiamati.

1) Legge n. 222 del 9 ottobre 2002, di conversione del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195

Come sopra accennato in sede di conversione del decreto legge 195/2002 sono state apportate alcune modifiche al testo del provvedimento in parola. In particolare:

a) Termine per la presentazione della dichiarazione di regolarizzazione

E’ stato posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione di regolarizzazione agli uffici postali. Infatti l'art. 1, comma 1, della legge fissa all'11 novembre 2002, in luogo del precedente 10 ottobre 2002, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione.

b) Non punibilità dei soggetti che presentano la dichiarazione di emersione

In base a quanto originariamente disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto legge. n. 195/2002, i datori di lavoro che intendevano avvalersi della regolarizzazione, non erano punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario compiute - in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

E’ ora previsto che i soggetti che inoltrano dichiarazione di regolarizzazione non sono punibili, relativamente ai periodi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legge n. 195/2002 (avvenuta il 10 settembre 2002), "per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione".

Inoltre, per il periodo che intercorre tra la data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione e la data del rilascio del permesso di soggiorno, ovvero della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso medesimo, la legge di conversione dispone che non è applicabile la sanzione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, per i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o ai quali il permesso sia stato revocato, o in possesso di permesso scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge).

c) Posizioni regolarizzabili e non regolarizzabili

E' stato ampliato il campo dei beneficiari. Infatti non è più tassativamente vietata la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

E' ora prevista la regolarizzabilità anche di tali lavoratori, qualora sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento di espulsione, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale.

La suddetta revoca non può però essere disposta nell'ipotesi in cui il cittadino straniero sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, salvo che il processo si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste, o non costituisce reato o l'interessato non lo ha commesso.

La revoca non può essere, infine, disposta nei confronti di persona che risulti destinataria di provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e sia poi rientrata senza la speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Interni (art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998).

d) Obblighi di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza

L’art. 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni prevede, per quanto qui rileva, due distinti obblighi di comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza. Uno relativo alla comunicazione dell’alloggio, che deve effettuare chi concede alloggio allo straniero; uno attinente alla comunicazione che deve effettuare chiunque assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero. Entrambi gli obblighi devono essere adempiuti entro 48 ore.

In sede di conversione è stato inserito all'art. 1 del decreto legge n. 195/2002, il comma 9-bis, che prevede "per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'art. 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002".

La disposizione introdotta e relativa allo slittamento dei termini, fa peraltro esclusivo riferimento alla comunicazione relativa alla concessione dell’alloggio al lavoratore straniero, prevedendo la possibilità di effettuare tale comunicazione entro la data dell’11 novembre 2002. Pertanto, in ordine all’obbligo di comunicare l’assunzione del lavoratore straniero, disposta dal richiamato art. 7, si ritiene opportuno che le imprese adempiano a tale obbligo entro 48 ore dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (o nel minor tempo possibile, se tale termine è già trascorso).

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circolare n. 50 del 20 settembre 2002

Il Ministero del Lavoro, con la nota in parola, ribadisce la tesi già sostenuta dal Ministero dell'Interno in base alla quale il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del decreto legge 195/2002 ed essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo.

La circolare informa che presso ogni Prefettura – UTG sarà istituito un apposito "Sportello polifunzionale" al quale sarà addetto almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento. In particolare, le Direzioni Provinciali del Lavoro assicureranno la loro assistenza per quanto concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" e, a tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto uno schema di contratto di soggiorno per agevolare l'adempimento di tale incombenza.

La circolare conferma che, come previsto dall'art.1, comma 3, lett. a), del decreto legge n.195/2002, il lavoratore irregolare potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.

Di rilievo è l'indicazione che attiene al problema del riscontro, al momento della stipula del contratto di soggiorno, di dati anagrafici del lavoratore diversi da quelli che sono stati forniti nella domanda di regolarizzazione. La circolare dispone, testualmente, che "il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura - UTG, per le determinazioni definitive". Tale indicazione operativa sembra andare nel senso di "sollevare" il datore di lavoro da particolari responsabilità, purché, al momento della stipula del contratto di soggiorno, il problema venga segnalato.

Quanto all'orario di lavoro da indicare nel contratto, la circolare precisa che quello minimo non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.

La circolare precisa, inoltre, che durante la procedura di legalizzazione gli adempimenti in merito al libretto di lavoro debbono considerarsi sospesi.

La circolare n. 50/2002 conferma le previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge 195/2002, in ordine ai limiti e alle possibilità di rivalsa da parte del datore di lavoro per le spese dallo stesso sostenute per la sistemazione alloggiativa del lavoratore extracomunitario (cfr. suppl. n. 6 al Not. N. 7/2002).

3) Inail nota del 27 settembre 2002

L’Istituto, con nota del 27 settembre 2002, ha diramato proprie istruzioni circa gli aspetti operativi connessi agli adempimenti cui sono chiamati i soggetti che hanno presentato la denuncia di legalizzazione. In particolare:

a) Denuncia di iscrizione

Le imprese che si avvalgono della legalizzazione sono tenute a presentare all'Inail, nel termine di cinque giorni dall'invio della dichiarazione di emersione, la "denuncia di iscrizione" (da intendere “denuncia di esercizio") riferita ai lavoratori extracomunitari emersi. L'adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui l'impresa abbia già in corso un rapporto assicurativo con l'Istituto, ed è finalizzato all'apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale (PAT) per i lavoratori extracomunitari regolarizzazione.

Sulla “denuncia di iscrizione" deve essere indicato quale “data di inizio" del rapporto assicurativo il 10 settembre 2002. Al modulo di iscrizione si deve allegare la fotocopia della "ricevuta" rilasciata dall'ufficio postale presso cui si è presentata la dichiarazione di legalizzazione e la fotocopia della "denuncia nominativa degli assicurati", di cui si dirà in seguito.

L'osservanza del termine dei cinque giorni è ricondotto dalla Direzione Generale dell'istituto, all'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965. Tale richiamo, peraltro, non pare del tutto condivisibile.

b) Libri regolamentari

All'atto della presentazione delle denunce di iscrizione da parte dei datori di lavoro, le sedi territoriali dell'Inail procederanno alla sola protocollazione delle stesse al fine di consentire, ove necessario, l'istituzione e vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti equipollenti (ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 1124/1965).

L'istituzione ex novo dei predetti libri regolamentari è necessaria nei soli casi di emersione totale - riguardante, cioè, i datori di lavoro completamente ignoti all'Inail - mentre nel caso in cui l’impresa interessata abbia già attivo un rapporto assicurativo con l'Istituto, riguardante lo stesso rischio cui è soggetto l'extracomunitario regolarizzato, sarà sufficiente procedere alla registrazione dei lavoratori nei libri regolamentari già esistenti.

c) Denuncia nominativa degli assicurati

Infine, l’impresa deve provvedere alla "denuncia nominativa degli assicurati" di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000.

Per questo adempimento sono stati istituiti due moduli distinti a seconda che, al momento della presentazione della "denuncia di iscrizione" all'Inail, l’impresa conosca oppure no il codice fiscale del lavoratore. I due moduli sono disponibili presso le locali sedi dell’Inail.

I modelli devono essere inviati al numero di fax sugli stessi prestampato (800.657.657), oppure, in alternativa, tramite posta elettronica, call center, alla sede territoriale Inail competente. Pur non essendo espressamente precisato dall'Istituto, dalla lettura della nota si deduce che l'inoltro della denuncia nominativa in parola possa avvenire contestualmente alla presentazione della "denuncia di iscrizione" all'Inail.

Quale "data inizio rapporto di lavoro", si ritiene debba essere indicato il 10 giugno 2002, salvo che l’impresa non debba denunciare periodo di lavoro pregresso.

4) Inps messaggio del 16 ottobre 2002

In attesa di emanare una propria circolare sulla materia in oggetto, l’Inps ha diramato in data 16 ottobre 2002 il messaggio n. 353, con il quale precisa che gli adempimenti contributivi (denuncia e versamento dei contributi con effetto dal 10 settembre 2002) concernenti i lavoratori extracomunitari legalizzati, vanno effettuati entro la scadenza del periodo di paga del mese di novembre, quindi entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena l’Istituto invierà la preannunciata circolare illustrativa.