LEGGE 24 GIUGNO
1997 N. 196 - ARTICOLO 13 -ORARIO DI LAVORO - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
Si scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata
in materia per pubblicare qui di seguito il testo della circolare del Ministero
del Lavoro relativa a quanto emarginato in oggetto.
Ministero del Lavoro
Circolare 28 ottobre 1997, n. 125/97
Oggetto: Orario di lavoro. Applicazione art. 13, comma 1 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
La disposizione in oggetto è volta a modificare il limite
dell'orario massimo di lavoro, previsto in 48 ore settimanaili dall'articolo 1
del regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella Legge 17 aprile
1925, n. 473, riducendolo a 40 ore settimanali.
Nel contempo, essa prevede che i contratti collettivi nazionali
possano- oltre che, ovviamente, disporre un'ulteriore riduzione del predetto
limite - stabilire che il limite massimo delle 40 ore operi come media da
rispettare in un periodo plurisettimanale, comunque non superiore all'anno.
È prevista, inoltre, una disciplina transitoria relativamente ad
alcune disposizioni in materia di lavoro straordinario.
Al di là della sua apparente semplicità, la predetta norma, per i
termini in cui è formulata, pone una serie di delicati problemi che è opportuno
mettere a fuoco fornendo indicazioni per la sua applicazione.
In particolare, si pone il problema di chiarire l'esatta portata
della disposizione quanto a:
a) campo di applicazione;
b) modifiche da essa effettivamente apportate al quadro normativo;
c) implicazioni su discipline connesse, come quella del lavoro
straordinario e quella della contribuzione aggiuntiva prevista per lo
svolgimento di quest'ultimo.
a) Per quel che riguarda il primo aspetto, va rilevato che la
disposizione in esame - incentrata sulla riduzione delle 48 ore come tetto
massimo di orario normale di lavoro - trova il medesimo ambito di applicazione
della normativa del 1923. Non trova quindi applicazione, ad esempio, per il
lavoro prestato a bordo delle navi, o per gli uffici e servizi pubblici, anche
se gestiti da assuntori privati, ovvero per il personale direttivo.
b) Per quel che riguarda il secondo aspetto, l'interrogativo che
si pone e' se il legislatore abbia inteso modificare la nozione di orario di
lavoro.
Per la mancanza di elementi logici e grammaticali che possano
fornire giustificazione per un diverso avviso, si deve assolutamente escludere
che la nozione di orario di lavoro abbia subito una qualche modificazione. Si
deve, pertanto, ritenere che rimanga in vigore il riferimento alla nozione di
lavoro effettivo.
c) Per quel che riguarda il terzo aspetto, va-rilevato che
indubbiamente alla riduzione dell'orario alla soglia delle 40 ore consegue
l'applicazione della disciplina legale del lavoro straordinario a partire direttamente
dal superamento della predetta soglia. Ed infatti questo ha giustificato
l'adozione, nell'art. 13, comma 1, ll periodo, della L. n. 196/97, di un regime
transitorio relativo alle imprese industriali e agli obblighi di comunicazione
dell'esecuzione del lavoro straordinario all'lspettorato del lavoro e alla
facoltà di quest'ultimo di ordinarne la cessazione o la limitazione nel caso di
carenza delle condizioni previste per il suo svolgimento, ai sensi dell'art. 5
bis, commi 2 e 3, RDL citato. In buona sostanza, per il periodo di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della normativa in oggetto, la predetta
disciplina legale continua a trovare applicazione solo per le ore di lavoro
straordinario effettuate oltre la precedente soglia delle 48 ore.
Si deve ritenere che volontà del legislatore sia stata quella di
ammorbidire l'impatto iniziale della nuova soglia dell'orario ordinario di
lavoro sull'organizzazione aziendale, peraltro nella aspettativa -
esplicitamente dichiarata - che si pervenga al più presto ad una nuova
disciplina organica di tutta la materia. L'esonero dall'obbligo di informazione
all'lspettorato del lavoro e la connessa paralisi del potere, spettante a
quest'ultimo, di interferire nell'organizzazione aziendale altra
giustificazione non possono trovare che nell'intenzione di sancire un periodo
di moratoria nell'applicazione della nuova disciplina e, quindi,
nell'applicazione dei connessi meccanismi sanzionatori.
Le conseguenze dell'abbassamento della soglia, come si e' ora
visto, si produrranno sull'esercizio dei poteri datoriali, anche se dopo il
primo semestre di vigenza della normativa in oggetto. Conseguenze non si
producono, invece, sul versante contributivo, dal momento che la disciplina di
quest'ultimo e' stata già integralmente formulata nell'art. 2, commi 18 e ss.,
della legge n. 549/1995.- Su questo versante l'unica conseguenza è di ordine
sistematico. Com'è noto, la predetta legge introduceva una nuova nozione di
lavoro straordinario (tale considerando il lavoro reso oltre la quarantesima
ora) che era strumentale alla sola applicazione del contributo addizionale.
Orbene la disposizione che si sta analizzando, nella parte in cui fissa la
nuova soglia delle 40 ore come durata massima dell'orario ordinario, torna a
far coincidere le soglie di lavoro straordinario, quella che interessa
l'applicazione del contributo addizionale e quella che interessa l'esercizio
dei poteri imprenditoriali.