LEGGE 24 GIUGNO 1997 N. 196 - ARTICOLO 13 -ORARIO DI LAVORO - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

 

Si scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata in materia per pubblicare qui di seguito il testo della circolare del Ministero del Lavoro relativa a quanto emarginato in oggetto.

 

Ministero del Lavoro

Circolare 28 ottobre 1997, n. 125/97

 

Oggetto: Orario di lavoro. Applicazione art. 13, comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

La disposizione in oggetto è volta a modificare il limite dell'orario massimo di lavoro, previsto in 48 ore settimanaili dall'articolo 1 del regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, riducendolo a 40 ore settimanali.

Nel contempo, essa prevede che i contratti collettivi nazionali possano- oltre che, ovviamente, disporre un'ulteriore riduzione del predetto limite - stabilire che il limite massimo delle 40 ore operi come media da rispettare in un periodo plurisettimanale, comunque non superiore all'anno.

È prevista, inoltre, una disciplina transitoria relativamente ad alcune disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Al di là della sua apparente semplicità, la predetta norma, per i termini in cui è formulata, pone una serie di delicati problemi che è opportuno mettere a fuoco fornendo indicazioni per la sua applicazione.

In particolare, si pone il problema di chiarire l'esatta portata della disposizione quanto a:

a) campo di applicazione;

b) modifiche da essa effettivamente apportate al quadro normativo;

c) implicazioni su discipline connesse, come quella del lavoro straordinario e quella della contribuzione aggiuntiva prevista per lo svolgimento di quest'ultimo.

a) Per quel che riguarda il primo aspetto, va rilevato che la disposizione in esame - incentrata sulla riduzione delle 48 ore come tetto massimo di orario normale di lavoro - trova il medesimo ambito di applicazione della normativa del 1923. Non trova quindi applicazione, ad esempio, per il lavoro prestato a bordo delle navi, o per gli uffici e servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, ovvero per il personale direttivo.

b) Per quel che riguarda il secondo aspetto, l'interrogativo che si pone e' se il legislatore abbia inteso modificare la nozione di orario di lavoro.

Per la mancanza di elementi logici e grammaticali che possano fornire giustificazione per un diverso avviso, si deve assolutamente escludere che la nozione di orario di lavoro abbia subito una qualche modificazione. Si deve, pertanto, ritenere che rimanga in vigore il riferimento alla nozione di lavoro effettivo.

c) Per quel che riguarda il terzo aspetto, va-rilevato che indubbiamente alla riduzione dell'orario alla soglia delle 40 ore consegue l'applicazione della disciplina legale del lavoro straordinario a partire direttamente dal superamento della predetta soglia. Ed infatti questo ha giustificato l'adozione, nell'art. 13, comma 1, ll periodo, della L. n. 196/97, di un regime transitorio relativo alle imprese industriali e agli obblighi di comunicazione dell'esecuzione del lavoro straordinario all'lspettorato del lavoro e alla facoltà di quest'ultimo di ordinarne la cessazione o la limitazione nel caso di carenza delle condizioni previste per il suo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 2 e 3, RDL citato. In buona sostanza, per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa in oggetto, la predetta disciplina legale continua a trovare applicazione solo per le ore di lavoro straordinario effettuate oltre la precedente soglia delle 48 ore.

Si deve ritenere che volontà del legislatore sia stata quella di ammorbidire l'impatto iniziale della nuova soglia dell'orario ordinario di lavoro sull'organizzazione aziendale, peraltro nella aspettativa - esplicitamente dichiarata - che si pervenga al più presto ad una nuova disciplina organica di tutta la materia. L'esonero dall'obbligo di informazione all'lspettorato del lavoro e la connessa paralisi del potere, spettante a quest'ultimo, di interferire nell'organizzazione aziendale altra giustificazione non possono trovare che nell'intenzione di sancire un periodo di moratoria nell'applicazione della nuova disciplina e, quindi, nell'applicazione dei connessi meccanismi sanzionatori.

Le conseguenze dell'abbassamento della soglia, come si e' ora visto, si produrranno sull'esercizio dei poteri datoriali, anche se dopo il primo semestre di vigenza della normativa in oggetto. Conseguenze non si producono, invece, sul versante contributivo, dal momento che la disciplina di quest'ultimo e' stata già integralmente formulata nell'art. 2, commi 18 e ss., della legge n. 549/1995.- Su questo versante l'unica conseguenza è di ordine sistematico. Com'è noto, la predetta legge introduceva una nuova nozione di lavoro straordinario (tale considerando il lavoro reso oltre la quarantesima ora) che era strumentale alla sola applicazione del contributo addizionale. Orbene la disposizione che si sta analizzando, nella parte in cui fissa la nuova soglia delle 40 ore come durata massima dell'orario ordinario, torna a far coincidere le soglie di lavoro straordinario, quella che interessa l'applicazione del contributo addizionale e quella che interessa l'esercizio dei poteri imprenditoriali.