TRASPORTI - APPROVATO IL DISCIPLINARE CON LA NUOVA
SEGNALETICA PER I CANTIERI STRADALI
(D.M. - Infrastrutture - 10/7/02, G.U. 26 settembre 2002, n. 226)
A distanza di quasi un decennio dall'entrata in vigore del
codice della strada il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta
Ufficiale del 26 settembre 2002), ha definito le modalità di utilizzo della
segnaletica prevista per i cantieri stradali.
L'emanazione del decreto (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo) era stata prevista dall'art. 21 del codice della strada e dagli
articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di attuazione.
In via preliminare si ricorda che le prescrizioni in materia di segnaletica
stradale sono impartite dall'ente proprietario/concessionario della strada
in genere con l'atto di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
Il Disciplinare, al paragrafo 2.3, fornisce una serie di indicazioni (già
indicate all'art.30, comma 8 del Regolamento), che esulano comunque dai
contenuti veri e propri dell'art.21 del Codice, circa le modalità di esecuzione
dei lavori sulle strade a maggiore traffico: è previsto il ricorso a più
turni, nell'intero arco della giornata e comunque nelle ore con minore traffico.
Per la regolamentazione dei segnali di prescrizione (paragrafo 2.2), che sono
quelli indicati nel Regolamento dagli articoli 104 a 123 (es. segnali di divieto
quali il sorpasso, di obbligo quali la svolta ecc.) il Disciplinare prevede che
il loro posizionamento, così come tutta la segnaletica stradale relativa al
cantiere, debba avvenire su provvedimento dell'autorità competente (ente
proprietario/concessionario).
Nel caso di interventi di manutenzione che comportano limitazioni di traffico
non rilevanti e di breve durata l'ente proprietario, tramite i propri
funzionari, potrà predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici senza
adottare formale provvedimento.
I segnali ed i dispositivi segnaletici temporanei per i cantieri sono i:
- segnali di pericolo (paragrafo 3.1.1)
- segnali di prescrizione (paragrafo 3.1.2)
- segnali di indicazione (paragrafo 3.1.3)
- segnali per cantieri mobili o su veicoli (paragrafo 3.1.4)
- segnali complementari (paragrafo 3.1.5)
- segnali luminosi (paragrafo 3.1.6.)
- segnali orizzontali (paragrafo 3.1.7)
Si ricorda, infine, che:
- tutti i segnali ed i dispositivi luminosi debbono essere omologati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- è vietato l'uso di segnali a fiamma libera (es. torce ecc.).
Il Disciplinare prevede altresì una serie disposizioni di ordine generale sia
con riferimento alla tipologia del cantiere, sia al segnalamento dei veicoli
operativi, alla collocazione dei segnali ed alla tipologia di strada.
Testo del Decreto Ministeriale 10/7/2002
Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei
Schemi per strade tipo C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e locali extraurbane)
Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)