IMPRESE CON OLTRE
100 DIPENDENTI - PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO - RAPPORTO PERIODICO -CHIARIMENTI
MINISTERO LAVORO
Il Ministero del Lavoro, su indicazioni del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel
lavoro, ha diramato, con nota 8 settembre 1997, n. 11756, chiarimenti in merito
alle modalità di compilazione delle otto tabelle allegate al decreto del
Ministero del lavoro 17 luglio 1996, relative al rapporto periodico sulla
situazione del personale maschile e femminile previsto dall'art. 9 della legge
10 aprile 1991, n. 125.
Tale norma stabilisce che le imprese che occupano più di cento
dipendenti sono tenute, con cadenza almeno biennale, a redigere un rapporto
sulla situazione del personale maschile e femminile, concernente, tra l'altro,
lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale e
gli altri elementi dalla stessa indicati.
In merito alla questione specifica, relativa alle modalità di
compilazione delle tabelle allegate al decreto 17 luglio 1996, il testo
dell'art. 1, comma 2 dello stesso ha ingenerato dubbi interpretativi, in quanto
non chiarisce se tutte le otto tabelle debbano essere redatte con riferimento
all'intero complesso delle unità produttive in cui sia articolata l'impresa e a
ciascuna unità produttiva con oltre 100 dipendenti ovvero, se la compilazione
riferita anche a ciascuna unità produttiva con oltre 100 dipendenti, possa
riguardare le sole tabelle che recano espressamente tale indicazione. Tale
norma, infatti, precisa che i dati devono essere riferiti "al complesso
delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva
con più di cento dipendenti".
Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro ha
ritenuto, a tal proposito, che si debba seguire un'interpretazione letterale e
non estensiva del testo, in considerazione dal fatto che si tratta di normativa
implicante sanzioni in caso di inosservanza. Tale interpretazione letterale
conduce a ritenere che le sole tabelle 2 (relativa alle informazioni generali
sulle unità produttive nell'ambito comunale), 3 (relativa alla indicazione
degli occupati delle dipendenze al 31 dicembre di ciascun anno del biennio) e 8
(relativa alla retribuzione annua riferita al secondo anno del biennio, per
livello e categoria professionale), vadano compilate anche in relazione a
ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti, in quanto espresse
istruzioni in tal senso sono contenute soltanto in tali tre tabelle. Le
rimanenti tabelle vanno, invece, compilate con riferimento al solo complesso
delle unità produttive.
Si rammenta che il prossimo rapporto, relativo al biennio
1996-1997, dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 1998.
Si pubblica qui di seguito il testo della nota ministeriale in
parola.
Ministero del lavoro
Nota 8 settembre 1997, n. 11756
Oggetto: Art. 9, Legge n. 125/91 e decreto ministeriale 17/7/1996.
Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.
In merito alla nota del 9/7/97, prot. 62346/G/66, relativa
all'oggetto, si ritiene in primo luogo opportuno sottolineare che
l'applicazione del D.M. 17/7/1996 ha effettivamente sollevato alcuni problemi
interpretativi, né poteva essere diversamente stante la complessità delle
questioni e delle istanze coinvolte.
Già in precedenza, invero, la nota vicenda relativa
all'applicazione del D.M. 8/7/1991, emanato in attuazione dell'art. 9, L.
125/91, indusse questo ufficio ad intervenire con la circolare n. 49/92. Con
essa, proprio in considerazione della "novità" dell'istituto del rapporto
sul personale e della complessità della materia, si invitavano gli uffici
periferici del Ministero, le Agenzie per l'Impiego ed i Consiglieri di Parità a
segnalare a questa Segreteria, per gli opportuni approfondimenti,
"eventuali casi dubbi" che si fossero prospettati
nell'interpretazione delle norme.
Quanto agli aspetti sanzionatori, la medesima circolare recava poi
indicazioni precise, rese alla luce delle medesime motivazioni; infatti qualora
gli Ispettorati Regionali del lavoro avessero ravvisato gli estremi per un loro
intervento, anche sanzionatorio, avrebbero dovuto "sottoporre
preventivamente la questione insorta alla Segreteria Tecnica (...)".
Le difficoltà incontrate nell'applicazione del D.M. del 1991 cit.
indussero il Ministro pro tempore a differire, con D.M. 28/11/94, il termine di presentazione dei rapporti in
questione, in attesa dell'emanazione di un decreto di modifica delle modalità
di redazione, impegno assolto con l'emanazione dell'attuale D.M. 17/7/96.
In merito alla questione specifica, relativa all'interpretazione
dell'ambito di applicazione delle tabelle allegate al Decreto da ultimo
emanato, si osserva quanto segue.
In primo luogo, trattandosi
di normativa implicante sanzioni in caso di inosservanza, si ritiene, in
armonia con i princìpi ermeneutici generali, che sia doveroso attenersi ad
un'interpretazione letterale e non mai estensiva del testo. Ed
un'interpretazione letterale conduce a ritenere che le otto tabelle debbano
essere compilate in relazione all'intero complesso delle unità produttive, e
che le sole tabelle 2, 3, 8 vadano compilate anche in relazione a ciascuna
unità produttiva con più di cento dipendenti: la disposizione recata dalle note
"a" apposte in calce alle tre tabelle non può essere infatti interpretata
altrimenti.