IMPRESE CON OLTRE 100 DIPENDENTI - PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO - RAPPORTO PERIODICO -CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, su indicazioni del Comitato  nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, ha diramato, con nota 8 settembre 1997, n. 11756, chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle otto tabelle allegate al decreto del Ministero del lavoro 17 luglio 1996, relative al rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Tale norma stabilisce che le imprese che occupano più di cento dipendenti sono tenute, con cadenza almeno biennale, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, concernente, tra l'altro, lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale e gli altri elementi dalla stessa indicati.

In merito alla questione specifica, relativa alle modalità di compilazione delle tabelle allegate al decreto 17 luglio 1996, il testo dell'art. 1, comma 2 dello stesso ha ingenerato dubbi interpretativi, in quanto non chiarisce se tutte le otto tabelle debbano essere redatte con riferimento all'intero complesso delle unità produttive in cui sia articolata l'impresa e a ciascuna unità produttiva con oltre 100 dipendenti ovvero, se la compilazione riferita anche a ciascuna unità produttiva con oltre 100 dipendenti, possa riguardare le sole tabelle che recano espressamente tale indicazione. Tale norma, infatti, precisa che i dati devono essere riferiti "al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti".

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro ha ritenuto, a tal proposito, che si debba seguire un'interpretazione letterale e non estensiva del testo, in considerazione dal fatto che si tratta di normativa implicante sanzioni in caso di inosservanza. Tale interpretazione letterale conduce a ritenere che le sole tabelle 2 (relativa alle informazioni generali sulle unità produttive nell'ambito comunale), 3 (relativa alla indicazione degli occupati delle dipendenze al 31 dicembre di ciascun anno del biennio) e 8 (relativa alla retribuzione annua riferita al secondo anno del biennio, per livello e categoria professionale), vadano compilate anche in relazione a ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti, in quanto espresse istruzioni in tal senso sono contenute soltanto in tali tre tabelle. Le rimanenti tabelle vanno, invece, compilate con riferimento al solo complesso delle unità produttive.

Si rammenta che il prossimo rapporto, relativo al biennio 1996-1997, dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 1998.

Si pubblica qui di seguito il testo della nota ministeriale in parola.

 

Ministero del lavoro

Nota 8 settembre 1997, n. 11756

 

Oggetto: Art. 9, Legge n. 125/91 e decreto ministeriale 17/7/1996. Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

 

In merito alla nota del 9/7/97, prot. 62346/G/66, relativa all'oggetto, si ritiene in primo luogo opportuno sottolineare che l'applicazione del D.M. 17/7/1996 ha effettivamente sollevato alcuni problemi interpretativi, né poteva essere diversamente stante la complessità delle questioni e delle istanze coinvolte.

Già in precedenza, invero, la nota vicenda relativa all'applicazione del D.M. 8/7/1991, emanato in attuazione dell'art. 9, L. 125/91, indusse questo ufficio ad intervenire con la circolare n. 49/92. Con essa, proprio in considerazione della "novità" dell'istituto del rapporto sul personale e della complessità della materia, si invitavano gli uffici periferici del Ministero, le Agenzie per l'Impiego ed i Consiglieri di Parità a segnalare a questa Segreteria, per gli opportuni approfondimenti, "eventuali casi dubbi" che si fossero prospettati nell'interpretazione delle norme.

Quanto agli aspetti sanzionatori, la medesima circolare recava poi indicazioni precise, rese alla luce delle medesime motivazioni; infatti qualora gli Ispettorati Regionali del lavoro avessero ravvisato gli estremi per un loro intervento, anche sanzionatorio, avrebbero dovuto "sottoporre preventivamente la questione insorta alla Segreteria Tecnica (...)".

Le difficoltà incontrate nell'applicazione del D.M. del 1991 cit. indussero il Ministro pro tempore a differire, con  D.M. 28/11/94, il termine di presentazione dei rapporti in questione, in attesa dell'emanazione di un decreto di modifica delle modalità di redazione, impegno assolto con l'emanazione dell'attuale D.M. 17/7/96.

In merito alla questione specifica, relativa all'interpretazione dell'ambito di applicazione delle tabelle allegate al Decreto da ultimo emanato, si osserva quanto segue.

In primo luogo, trattandosi di normativa implicante sanzioni in caso di inosservanza, si ritiene, in armonia con i princìpi ermeneutici generali, che sia doveroso attenersi ad un'interpretazione letterale e non mai estensiva del testo. Ed un'interpretazione letterale conduce a ritenere che le otto tabelle debbano essere compilate in relazione all'intero complesso delle unità produttive, e che le sole tabelle 2, 3, 8 vadano compilate anche in relazione a ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti: la disposizione recata dalle note "a" apposte in calce alle tre tabelle non può essere infatti interpretata altrimenti.