INPS - INAIL - DEBITI CONTRIBUTIVI ISCRITTI A RUOLO - POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE FINO A 60 MESI - LEGGE 8 AGOSTO 2002, N. 178

 

L’art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 389/1989, stabilisce che il pagamento rateale dei debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti agli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria può avvenire con rateazioni fino a ventiquattro mesi, elevati a trentasei in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro del Lavoro.

Tale limite massimo è stato successivamente elevato a sessanta mesi, sempre previa autorizzazione ministeriale, dall’art. 116, comma 17, legge n. 388/2000, limitatamente ai casi elencati al comma 15, lett. a), dell’articolo medesimo e cioè: nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini previsti, all’autorità giudiziaria.

Debiti contributivi iscritti a ruolo

In tema di rateazioni è intervenuta da ultimo una nuova disposizione, introdotta dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in sede di conversione del decreto-legge n. 138/2002 (c.d. decreto Omnibus).

La citata legge, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 3 del decreto n. 138, in deroga alla disciplina stabilita dall’art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989 più sopra richiamato, ha introdotto la possibilità di pagamento rateale, fino al limite massimo di sessanta mesi, dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge iscritti a ruolo.

Dalla procedura di concessione è stata, peraltro, eliminata la necessità della previa autorizzazione ministeriale, essendo sufficiente un provvedimento motivato dell’ente impositore.

Pertanto, in esito alla nuova disposizione legislativa, per tutti i debiti per contributi, premi e relativi accessori che siano stati iscritti a ruolo è ora consentita, a prescindere dai motivi del mancato o ritardato versamento, la concessione di una rateazione fino a sessanta mesi, che può essere accordata con il solo motivato provvedimento dell’ente impositore.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in argomento in relazione alle istruzioni applicative che gli enti in parola presumibilmente dirameranno.