INPS - INAIL - DEBITI
CONTRIBUTIVI ISCRITTI A RUOLO - POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE FINO A 60 MESI -
LEGGE 8 AGOSTO 2002, N. 178
L’art. 2, comma
11, del decreto-legge n. 389/1989, stabilisce
che il pagamento rateale dei debiti contributivi, premi ed accessori di legge
dovuti agli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria può avvenire con
rateazioni fino a ventiquattro mesi, elevati a trentasei in casi eccezionali e
previa autorizzazione del Ministro del Lavoro.
Tale limite massimo è stato successivamente elevato a
sessanta mesi, sempre previa autorizzazione ministeriale, dall’art. 116, comma
17, legge n. 388/2000, limitatamente
ai casi elencati al comma 15, lett. a), dell’articolo medesimo e cioè: nei casi
in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia derivato da
oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale
o amministrativa, e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini previsti,
all’autorità giudiziaria.
Debiti
contributivi iscritti a ruolo
In tema di rateazioni è intervenuta da ultimo una nuova
disposizione, introdotta dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, in
sede di conversione del decreto-legge n. 138/2002 (c.d. decreto Omnibus).
La citata legge, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 3 del decreto n. 138, in deroga alla disciplina stabilita
dall’art. 2, comma 11, del
decreto-legge n. 338/1989 più sopra richiamato,
ha introdotto la possibilità di pagamento rateale, fino al limite massimo di
sessanta mesi, dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge iscritti
a ruolo.
Dalla procedura di concessione è stata, peraltro, eliminata
la necessità della previa autorizzazione ministeriale, essendo sufficiente un
provvedimento motivato dell’ente impositore.
Pertanto, in esito alla nuova disposizione legislativa, per
tutti i debiti per contributi, premi e relativi accessori che siano stati
iscritti a ruolo è ora consentita, a prescindere dai motivi del mancato o
ritardato versamento, la concessione di una rateazione fino a sessanta mesi,
che può essere accordata con il solo motivato provvedimento dell’ente
impositore.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in argomento in relazione alle istruzioni applicative che gli enti in parola presumibilmente dirameranno.