LEGGE N. 383/2001 - EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE - MODIFICHE ALLA LEGGE 383/2001 - DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210

 

La legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a incentivare l’emersione del cosiddetto “lavoro sommerso”, ossia a regolarizzare quei rapporti di lavoro svolti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo (cfr. Not. n. 7/2002 e suppl. n. 1 e n. 5 al Not. n. 7/2002).

Il decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 in pari data, ha apportato alcune significative modifiche, tra gli altri, alla citata legge n. 383/2001.

Le disposizioni del decreto legge n. 210/2002 possono riassumersi come segue:

1. Proroga del termine di scadenza per l’emersione progressiva

E’ rimasto invariato al 30 novembre 2002 il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di emersione cd. automatica di cui all’art. 1 della Legge n. 383/2001.

Sul fronte dell’emersione progressiva, disciplinata all’art. 1-bis della Legge n. 383/2001, come modificato dal decreto legge n. 210/2002, va segnalata la proroga al 28 febbraio 2003 (in precedenza era il 30 settembre 2002) del termine per la presentazione del piano individuale di emersione, mentre il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di emersione è stato fissato al 15 maggio 2003 (in precedenza entro il 30 novembre 2002).

2. Istituzione dei CLES

La procedura di emersione progressiva è stata completamente rivista e disciplinata nella nuova formulazione dell’art. 1-bis della Legge n. 383/2001. Si rammenta che tale procedura è alternativa a quella cd. automatica e prevede come detto, in seguito all’approvazione del piano individuale di emersione, la presentazione della dichiarazione di emersione entro il 15 maggio 2003.

Tale presentazione produrrà gli effetti previsti dalla dichiarazione di emersione cd. automatica, dando così luogo all’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali nel triennio di riferimento.

Il decreto legge n.210/2002 prevede l’istituzione di nuovi organismi cui viene affidata la gestione delle procedure di emersione progressiva, dalla fase iniziale della presentazione dei piani individuali di emersione fino alla loro eventuale approvazione. Entro il 30 ottobre 2002 in ogni capoluogo di provincia presso le Direzioni Provinciali dei Lavoro è prevista, la costituzione dei CLES (Comitati per il Lavoro e l’Emersione dal Sommerso) che sostituiscono il sindaco che, nella precedente versione della normativa, era l’organo competente a ricevere ed approvare i piani individuali di emersione. I CLES saranno costituiti da sedici membri nominati dal Prefetto e potranno operare qualora al 30 ottobre 2002 saranno stati nominati la metà più uno dei componenti (nove soggetti).

Il decreto-legge ha altresì individuato i contenuti del piano individuale di emersione da presentare ai CLES.

Il piano dovrà indicare:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva (quali, ad esempio, in materia d’ambiente, sicurezza, igiene e salute, edilizia, urbanistica) in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo non superiore al triennio di emersione, attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale aziendale, degli accordi sindacali collettivi a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico;

c) il numero e la retribuzione dei lavoratori da regolarizzare;

d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente all’approvazione del piano da parte dei CLES.

Le funzioni dei CLES sono state individuate, innanzitutto, nella valutazione delle proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali e nella eventuale formulazione di proposte di modifica degli stessi; nella valutazione della fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; nella definizione - nel rispetto degli obblighi di legge - di temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare, e, infine, nella verifica della conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui sopra. E’ stata esclusa la responsabilità dei componenti dei CLES per fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si dovessero verificare durante il periodo di attuazione dello stesso. Viene quindi prevista la piena responsabilità del datore di lavoro, sia sotto il profilo civile che penale, per gli eventi (ad es. incidenti e/o infortuni) che potrebbero verificarsi nel corso della realizzazione del piano di adeguamento agli obblighi di legge.

La responsabilità dei componenti dei CLES è altresì esclusa nel caso di mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

E’ stata inoltre ribadita la possibilità che gli imprenditori presentino il piano individuale di emersione conservando l’anonimato, avvalendosi a tal fine di specifici intermediari indicati dalla legge, che provvederanno direttamente alla presentazione del piano al competente CLES. Nel caso in cui vengano presentati piani individuali di emersione da cui risultino irregolarità di natura retributiva e contributiva, non saranno comunque inficiate le certificazioni di regolarità in precedenza rilasciate a vario titolo dagli enti assicurativi e previdenziali.

L’approvazione del piano di emersione spetta al CLES, che dovrà attenersi alle linee generali definite dal CIPE. L’approvazione del piano deve avvenire entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Le varie autorizzazioni saranno rilasciate dalle competenti autorità e - ciascuna per i profili di competenza - previa verifica della avvenuta attuazione del piano, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L’adeguamento o la regolarizzazione vengono considerati, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

3. Livello di inquadramento determinato nell’atto di conciliazione

Il decreto ha previsto che l’atto di conciliazione da stipularsi ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. contenga l’indicazione del livello di inquadramento attribuito al lavoratore che aderisce al programma di emersione, anche al fine di consentire una corretta ricostruzione della posizione pensionistica del lavoratore.

4. Sospensione di ispezioni e verifiche

Il decreto legge prevede la sospensione, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano, già nel corso dell’istruttoria finalizzata all’approvazione dello stesso.

Tale sospensione dovrà quindi operare dalla data di presentazione del piano di emersione al CLES fino all’ultimazione del piano stesso, quindi per una durata che potrà variare da 18 a 24 mesi.

Il decreto legge ha opportunamente limitato tale sospensione alle sole violazioni oggetto di regolarizzazione esplicitate nel piano individuale di emersione.