LEGGE N. 383/2001 - EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE -
MODIFICHE ALLA LEGGE 383/2001 - DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210
La legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni
ed integrazioni, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a incentivare
l’emersione del cosiddetto “lavoro sommerso”, ossia a regolarizzare quei
rapporti di lavoro svolti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti
normative di carattere tributario e contributivo (cfr. Not. n. 7/2002 e suppl.
n. 1 e n. 5 al Not. n. 7/2002).
Il decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 225 in pari data, ha apportato alcune significative modifiche,
tra gli altri, alla citata legge n. 383/2001.
Le disposizioni del decreto legge n. 210/2002 possono
riassumersi come segue:
1. Proroga del
termine di scadenza per l’emersione progressiva
E’ rimasto invariato al 30 novembre 2002 il termine di
scadenza per la presentazione della dichiarazione di emersione cd. automatica
di cui all’art. 1 della Legge n. 383/2001.
Sul fronte dell’emersione progressiva, disciplinata all’art.
1-bis della Legge n. 383/2001, come modificato dal decreto legge n. 210/2002,
va segnalata la proroga al 28 febbraio 2003 (in precedenza era il 30 settembre
2002) del termine per la presentazione del piano individuale di emersione,
mentre il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di emersione
è stato fissato al 15 maggio 2003 (in precedenza entro il 30 novembre 2002).
2. Istituzione
dei CLES
La procedura di emersione progressiva è stata completamente
rivista e disciplinata nella nuova formulazione dell’art. 1-bis della Legge n.
383/2001. Si rammenta che tale procedura è alternativa a quella cd. automatica
e prevede come detto, in seguito all’approvazione del piano individuale di
emersione, la presentazione della dichiarazione di emersione entro il 15 maggio
2003.
Tale presentazione produrrà gli effetti previsti dalla
dichiarazione di emersione cd. automatica, dando così luogo all’applicazione
delle agevolazioni fiscali e previdenziali nel triennio di riferimento.
Il decreto legge n.210/2002 prevede l’istituzione di nuovi
organismi cui viene affidata la gestione delle procedure di emersione
progressiva, dalla fase iniziale della presentazione dei piani individuali di
emersione fino alla loro eventuale approvazione. Entro il 30 ottobre 2002 in
ogni capoluogo di provincia presso le Direzioni Provinciali dei Lavoro è
prevista, la costituzione dei CLES (Comitati per il Lavoro e l’Emersione dal
Sommerso) che sostituiscono il sindaco che, nella precedente versione della
normativa, era l’organo competente a ricevere ed approvare i piani individuali
di emersione. I CLES saranno costituiti da sedici membri nominati dal Prefetto
e potranno operare qualora al 30 ottobre 2002 saranno stati nominati la metà
più uno dei componenti (nove soggetti).
Il decreto-legge ha altresì individuato i contenuti del
piano individuale di emersione da presentare ai CLES.
Il piano dovrà indicare:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva
(quali, ad esempio, in materia d’ambiente, sicurezza, igiene e salute,
edilizia, urbanistica) in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento
economico in un periodo non superiore al triennio di emersione, attraverso la
sottoscrizione di un apposito verbale aziendale, degli accordi sindacali
collettivi a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di
rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore
economico;
c) il numero e la retribuzione dei lavoratori da
regolarizzare;
d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di
emersione successivamente all’approvazione del piano da parte dei CLES.
Le funzioni dei CLES sono state individuate, innanzitutto,
nella valutazione delle proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di
legge diversi da quelli fiscali e previdenziali e nella eventuale formulazione
di proposte di modifica degli stessi; nella valutazione della fattibilità tecnica
dei contenuti del piano di emersione; nella definizione - nel rispetto degli
obblighi di legge - di temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia
da regolarizzare, e, infine, nella verifica della conformità del piano di
emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui
sopra. E’ stata esclusa la responsabilità dei componenti dei CLES per fatti
connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si dovessero
verificare durante il periodo di attuazione dello stesso. Viene quindi prevista
la piena responsabilità del datore di lavoro, sia sotto il profilo civile che
penale, per gli eventi (ad es. incidenti e/o infortuni) che potrebbero
verificarsi nel corso della realizzazione del piano di adeguamento agli obblighi
di legge.
La responsabilità dei componenti dei CLES è altresì esclusa
nel caso di mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
attività al termine del periodo di emersione.
E’ stata inoltre ribadita la possibilità che gli
imprenditori presentino il piano individuale di emersione conservando
l’anonimato, avvalendosi a tal fine di specifici intermediari indicati dalla
legge, che provvederanno direttamente alla presentazione del piano al
competente CLES. Nel caso in cui vengano presentati piani individuali di
emersione da cui risultino irregolarità di natura retributiva e contributiva,
non saranno comunque inficiate le certificazioni di regolarità in precedenza
rilasciate a vario titolo dagli enti assicurativi e previdenziali.
L’approvazione del piano di emersione spetta al CLES, che
dovrà attenersi alle linee generali definite dal CIPE. L’approvazione del piano
deve avvenire entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Le varie autorizzazioni saranno rilasciate dalle competenti
autorità e - ciascuna per i profili di competenza - previa verifica della
avvenuta attuazione del piano, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini
fissati nel piano. L’adeguamento o la regolarizzazione vengono considerati, a
tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti
obblighi.
3. Livello di
inquadramento determinato nell’atto di conciliazione
Il decreto ha previsto che l’atto di conciliazione da
stipularsi ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. contenga l’indicazione del
livello di inquadramento attribuito al lavoratore che aderisce al programma di
emersione, anche al fine di consentire una corretta ricostruzione della
posizione pensionistica del lavoratore.
4. Sospensione
di ispezioni e verifiche
Il decreto legge prevede la sospensione, esclusivamente per
le violazioni oggetto di regolarizzazione, di eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro
che ha presentato il piano, già nel corso dell’istruttoria finalizzata
all’approvazione dello stesso.
Tale sospensione dovrà quindi operare dalla data di
presentazione del piano di emersione al CLES fino all’ultimazione del piano
stesso, quindi per una durata che potrà variare da 18 a 24 mesi.
Il decreto legge ha opportunamente limitato tale sospensione alle sole violazioni oggetto di regolarizzazione esplicitate nel piano individuale di emersione.