PREVENZIONI INCENDI -
NORMA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.09.2002 e' stato pubblicato
il Decreto 18 settembre 2002 che riporta disposizioni di prevenzione incendi
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle seguenti
strutture sanitarie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio.
La regola tecnica di prevenzione incendi e' allegata al decreto
stesso ed e' suddivisa in quattro titoli.
Il primo titolo e' di carattere generale mentre il titolo II riporta
le misure di prevenzione incendi da adottare per le strutture di nuova
costruzione di cui alle lettere a) e b) e per quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto solo nel caso in cui queste ultime siano oggetto
di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di
destinazione d'uso.
Si precisa che nel caso di interventi parziali su strutture
esistenti riguardanti la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature
di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche
costruttive e/o del sistema delle vie di uscite, e/o ampliamenti, le
disposizioni riportate nel decreto si applicano solamente agli impianti e/o
alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.
Il titolo III fissa le regole tecniche da adottare nel caso di
strutture esistenti che dovranno essere adeguate entro i termini fissati dal
decreto e cioe' entro 5 anni dalla data di entrata in vigore fissata al 26
dicembre 2002.
L'adeguamento non e' previsto per le strutture sanitarie per le
quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e per quelle
per le quali siano stati pianificati o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Il titolo IV, infine, fissa le disposizioni da adottare per le strutture sanitarie di cui alla precedente lettera c), per le strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione e per le strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuo.