TOSAP - OCCUPAZIONI
REALIZZATE CON I PASSI CARRABILI
(Min.
finanze, Ris.19/11/97, n. 220/E)
Il
Ministero delle finanze ha chiarito alcuni aspetti dell'applicazione della
TOSAP alle occupazioni realizzate con passi carrabili.
Sono
soggette a tassazione non solo le occupazioni realizzate su aree e spazi
demaniali o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, ma anche quelle
effettuate su strade private sulle quali risulta costituita la servitù di
pubblico passaggio (art. 38, D.Lgs. n. 507/1993).
Passo
carrabile
Si
considera passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di
pietra (o di altro materiale) o da appositi intervalli lasciatati nei
marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale diretta a
facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44, comma 4,
D.Lgs. n. 507/1993).
Non
rientrano in questa definizione, e, di conseguenza, non sono tassabili i
semplici accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada.
Costituzione
della servitù di pubblico passaggio
Il
proprietario di un'area soggetta a servitù di pubblico passaggio è tenuto al
pagamento della tassa per l'occupazione dell'area stessa solo da quando si è
costituita la servitù.
Pertanto,
non sono soggette a tassazione quelle occupazioni realizzate prima della
costituzione della servitù, poiché quest'ultima si considera sorta nel rispetto
della situazione di diritto e di fatto preesistente.
Strade
private "cieche"
I
passi carrabili che insistono su strade private "cieche", cioè su
quelle strade non aperte al transito indiscriminato della collettività, non
sono soggetti all'imposta, in quanto su di esse non è possibile costituire la
servitù di passaggio.
Non
è rilevante, ai fini della tassabilità, che l'ente locale provveda o meno alla
loro manutenzione (o ad altri pubblici servizi).
Allo
stesso modo è irrilevante la presenza o meno di esercizi pubblici o
commerciali, poiché questi ultimi comportano un utilizzo
"qualificato" e non generalizzato delle strade.
Strade
private di collegamento
E',
invece, legittima l'applicazione della TOSAP per i passi carrabili costruiti su
strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e statali,
sempre che l'occupazione sia stata effettuata dopo la costituzione della
servitù pubblica di passaggio.
Apertura
di strada privata
Nell'ipotesi
di occupazione realizzata mediante l'innesto di una strada privata su una
comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, la tassazione anche
dei passi carrabili esistenti sulla strada stessa dipende dalla sussistenza o
meno di una servitù di passaggio e, naturalmente, dalla condizione che
l'occupazione sia stata realizzata dopo la costituzione della servitù.
Copertura
di "scoline"
I
passi carrabili realizzati con copertura di "scoline" non
appartenenti all'ente locale non scontano la TOSAP.
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Occupazioni realizzate con passi carrabili - Art. 44, comma 3 e
seguenti, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni.
Richiesta di chiarimenti.
Con
la nota sopradistinta, codesto Comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine
all'applicabilità della tassa di cui trattasi alle occupazioni realizzate
mediante:
1)
accessi carrabili ubicati su strade private cieche per le quali l'Ente non
provvede alla manutenzione e sulle quali siano o meno presenti attività
commerciali;
2)
accessi carrabili ubicati su strade private di collegamento con altre strade
comunali, provinciali, statali o private;
3)
accessi carrabili ubicati su strade private nell'ipotesi in cui gli utenti
siano assoggettati dal Comune o dalla Provincia alla tassa per l'apertura della
strada;
4)
accessi carrabili realizzati su "scoline" non di proprietà del
Comune.
Al
riguardo, premesso che le questioni prospettate da codesto Ente sono state già
affrontate e risolte dalla Scrivente con la circolare n. 13/E del 25 marzo
1994, occorre innanzitutto far presente, per una più chiara impostazione della
problematica, che l'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
successive modificazioni sancisce, in via generale, I'assoggettabilità alla
tassa di cui trattasi non solo delle occupazioni realizzate su aree e spazi
demaniali o del patrimonio indisponibile dell'Ente locale, ma anche di quelle
effettuate su strade private sulle quali risulta costituita "nei modi e
nei termini di legge" la servitù di pubblico passaggio.
Dette
modalità di costituzione della servitù di uso pubblico, che attribuisce potestà
impositiva all'Ente locale, sono state indicate nella summenzionata circolare
n. 13/E, nella quale è stato anche chiarito, tra l'altro, che il proprietario
di un'area soggetta a servitù di pubblico passaggio è tenuto al pagamento della
tassa per l'occupazione dell'area medesima solo da quando si è costituita la
servitù. Conseguentemente, non sono assoggettabili alla tassa quelle
occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, atteso che la
stessa deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto
preesistente.
Va,
altresì, fatto presente che, per la definizione di "passo carrabile",
ai fini della tassa in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alla
disposizione di cui all'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo
la quale è da considerarsi tale quel manufatto costituito generalmente da
listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei
marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a
facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non ricadono nella
predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili, i semplici
accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada.
Ciò
posto, per quanto concerne i quesiti relativi alle fattispecie rappresentate,
la Scrivente ritiene che, per i passi carrabili che insistono su strade private
"cieche", cioè su quelle non aperte al transito indiscriminato della
collettività (punto 1), non appare legittima l'applicazione della tassa di cui
trattasi, non essendo possibile la costituzione su tali strade della servitù di
passaggio.
Quanto
sopra, a nulla rilevando la circostanza che l'Ente provveda o meno alla
manutenzione delle strade medesime o alla resa di altri servizi pubblici. Del
pari irrilevante è da ritenersi la presenza o meno sulle strade in questione di
esercizi pubblici o commerciali, atteso che gli stessi comportano un utilizzo
“qualificato” e non generalizzato delle strade medesime.
Viceversa
è da ritenersi illegittima l'applicazione della tassa per passi carrabili
costruiti su strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e
statali (punto 2), sempreché, come innanzi precisato, l'occupazione sia stata
effettuata dopo la costituzione della servitù pubblica di passaggio sulle
stesse.
In
ordine al quesito di cui al punto 3, va precisato che se, come sembra, si
prospetta l'ipotesi di occupazione realizzata con innesto di una strada privata
a quella comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, è evidente
che la tassazione anche dei passi carrabili insistenti sulla strada medesima
dipende dalla sussistenza o meno sulla stessa di una servitù di passaggio e,
naturalmente, dalla condizione che l'occupazione sia stata realizzata dopo la
costituzione di detta servitù.
Infine,
relativamente al quesito di cui al punto 4, va precisato che il passo carrabile
realizzato con copertura di "scoline" non appartenenti all'Ente, non
rende applicabile la tassa.