GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IN APPALTI PUBBLICI - RIEPILOGO NORMATIVA - MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTEGGIO AGLI UFFICI DEL COLLEGIO COSTRUTTORI
Considerando come nella maggior parte dei casi i lavori pubblici si chiudono con pagamenti che risultano effettuati con vistosi ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa vigente, si reputa opportuno proporre un riepilogo della relativa disciplina.
Qualora l'impresa lo reputi opportuno, potrà richiedere agli uffici del Collegio dei Costruttori l'effettuazione dei conteggi degli interessi maturati, per decidere se richiederne all'ente appaltante la liquidazione, ovvero per portare a conoscenza dello stesso l'entità della somma cui per legge ha diritto ancorchè abbia deciso di non chiederne la liquidazione, ovvero ancora per decidere di non trattare della questione con l'ente committente, specie se l'importo degli interessi risulti oggettivamente esiguo.
Si rammenta che anche tale servizio, come gli altri prestati dal Collegio alle imprese associate, è gratuito.
In merito si veda quanto meglio precisato al successivo punto 13).
Viene qui esaminata la normativa dettata dall'attuale Capitolato Generale (D.M. 145/2000) entrato in vigore il 7/6/2000, ma anche quella precedentemente dettata dal D.P.R. 1063 del 1962, in quanto buona parte degli interessi oggi maturati a titolo di ritardato pagamento riguardano appalti aggiudicati in vigenza di detto capitolato.
1) GLI INTERESSI LEGALI E DI MORA NEL REGIME DEL D.P.R. 1063/62 E DEL D.M. 145/2000
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1962, n. 1063, era stato approvato il Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale provvedimento ha trovato applicazione per tutti gli appalti aggiudicati fino alla data di entrata in vigore del nuovo Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/6/2000: il primo trova applicazione in ogni lavoro appaltato dal ministero interessato (dei lavori pubblici) e in tutti gli appalti che ne hanno recepito il contenuto per richiamo diretto effettuato dalle norme contrattuali, in atti collegati al contratto ovvero per richiamo effettuato dal bando di gara. Tale recepimento era sovente presente negli appalti degli enti locali; il secondo viene applicato alla totalità dei lavori pubblici.
Gli articoli 35 e 36 del DPR 1063/62 che regolamentano il meccanismo degli interessi dovuti dall'amministrazione pubblica all'impresa esecutrice dei lavori per il ritardo prodottosi nel pagamento delle rate di acconto o di saldo sono sostanzialmente simili agli articoli 29 e 30 del D.M. 145/2000.
La disciplina delineata nell'originario testo del vecchio Capitolato è rimasta in vigore salvo alcune correzioni ed integrazioni rinvenibili negli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che non interessano il nuovo Capitolato. Pertanto nel prosieguo si farà riferimento genericamente al Capitolato Generale, senza riferimenti distinti alla due fonti legislative che si sono succedute.
2) LE DIVERSE IPOTESI DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
A)LA RITARDATA CONTABILIZZAZIONE
La disciplina normativa prevede che i pagamenti all'appaltatore vengano effettuati con acconti da corrispondere in corso lavori.
L'entità e la scadenza temporale di tali acconti devono essere fissati dal capitolato speciale (o dal contratto).
Quando sia raggiunto il termine fissato per il pagamento dell'acconto si deve prima procedere alla redazione del cosiddetto "certificato di pagamento", che deve essere redatto dal direttore dei lavori entro i successivi 45 giorni, evidenziando in esso l'entità dei lavori eseguiti, il termine entro cui sono stati realizzati ("lavori a tutto il ../../..), l'entità delle ritenute effettuate e del pagamento da disporsi.
Qualora il certificato di pagamento non venga redatto entro il termine ricordato di 45 giorni, indipendentemente dal motivo che ne origina il ritardo, spettano all'appaltatore gli interessi a titolo di "ritardata contabilizzazione".
Tali interessi sono pari a quelli legali per i primi 60 giorni (90 per il periodo precedente il 10/12/1981) successivi al citato periodo sterile di 45 giorni; per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 105° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, spettano gli interessi di mora, fissati annualmente con decreto ministeriale e che variano ciascun anno a partire dal 1 settembre, e dal 1 gennaio a partire dal 1999.
B) RITARDATO PAGAMENTO DEGLI ACCONTI
La norma prevede anche il meccanismo di conteggio per gli interessi dovuti nel caso in cui, emesso il "certificato di pagamento", non si provveda ad effettuare il relativo saldo. Infatti a partire dalla data di redazione del certificato di pagamento l'ente committente dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il pagamento.
Qualora viceversa vi sia un ritardo spettano all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni (90 per il periodo precedente il 10/12/1981) dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora.
C) RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Con il termine di "rata di saldo" si individuano tutte le somme che spettano all'appaltatore dopo l'emissione dell'ultimo stato di avanzamento di importo pari a quello fissato dal capitolate speciale. Normalmente perciò la rata di saldo è costituita dalle trattenute effettuate sui precedenti pagamenti e dall'importo residuo dei lavori eseguiti che non raggiunge l'importo prefissato per l'emissione di un S.A.L..
Tali ritenute sono svincolabili solo dopo la effettuazione del collaudo o, a seconda dei casi, del certificato di regolare esecuzione.
Nella vigenza del D.P.R. 1063/1962 il collaudo era obbligatoriamente previsto per gli appalti di importo superiore al miliardo di lire, mentre il certificato di regolare esecuzione era d'obbligo per appalti di importo non superiore a centocinquanta milioni di lire. Nella fascia di importo intermedio erano alternativamente adottabili entrambi ed il capitolato ne doveva fissare la scelta.
La legge "Merloni", legge n. 109/94, ha fissato l'obbligo del collaudo per gli appalti di importo superiore al milione di euro (precedentemente, di ECU) e l'obbligo del certificato di regolare esecuzione per gli appalti di importo non superiore ai 200.000 euro, lasciando la facoltà di scelta per appalti di importo intermedio.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i tre mesi successivi alla fine dei lavori, mentre per il collaudo la norma fissa il termine di sei mesi. Il D.P.R. 1063/1962 prevedeva la possibilità che il capitolato speciale fissasse un termine più ampio, ma non superiore all'anno, per lavori "complessi". In mancanza di prescrizioni specifiche del capitolato circa il tempo necessario per le operazioni di collaudo rimaneva il termine ordinario dei sei mesi.
Individuato il termine entro il quale devono essere portate a termine le operazioni di collaudo, la norma si è preoccupata di fissare il successivo temine entro il quale deve essere svincolata la "rata di saldo". Tale termine è fissato in 120 giorni dal D.P.R 1063/1962 e in 90 giorni dal D.M. 145/2000, dopo i quali inizia a maturare il diritto alla corresponsione degli interessi all'impresa appaltatrice. Si tratta degli interessi legali per i primi 60 giorni, cui seguono per il successivo periodo gli interessi di mora fino al giorno del relativo pagamento.
3) MISURA DELL'INTERESSE LEGALE E MORATORIO
Il Codice Civile, all'articolo 1284, prevede la misura degli interessi legali, il cosiddetto "saggio". Fino la 15 dicembre 1990 gli interessi legali erano conteggiati nella misura del 5%.
Dal 1º gennaio 2001 il saggio degli interessi legali è fissato al 3,5%, per effetto D.M. 11 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2000.
Il tasso degli interessi legali già fissato al 5% (art. 1284 del c.c. entrato in vigore il 21/4/1942) era stato innalzato al 10% a partire dal 16/12/1990 dalla legge 26/11/1990, n. 353. A decorrere dal 1 gennaio 1997 fu riportato al 5% con l'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23/12/1996. Dal 1º gennaio 1999 il saggio degli interessi legali era diminuito dal 5% al 2,5%, per effetto D.M. 10 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11/12/1998.
La legge n. 662 del 23/12/1996, oltre a fissare la misura del saggio legale nel 5%; ha stabilito altresì che il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, possa modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Riepilogando pertanto, la misura del tasso legale dei più recenti periodi è la seguente:
- fino al 15/12/90 = 5%
- dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10%
- dal 1/1/97 al 31/12/98 = 5%
- dal 1/1/99 al 31/12/2000 = 2,5%
- dal 1/1/2001 = 3,5%
In ordine all'individuazione della misura degli interessi di mora, si fa riferimento ai vari decreti ministeriali il cui elenco, con i valori in essi previsti per il tasso di mora, è consultabile in calce al presente studio. Si rammenta che il riconoscimento degli interessi moratori è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.
4) MODALITA' DEL CONTEGGIO
Le norme di capitolato in merito agli interessi fissano le date di decorrenza del conteggio e le diverse fattispecie che danno origine al riconoscimento degli interessi. Nulla dicono quanto al metodo di contabilizzazione dei diversi periodi in cui il conteggio è suddiviso, per effetto delle diverse entità delle percentuali degli interessi prima legali e poi moratori. Si ritiene che il conteggio debba far riferimento a periodi che individuano mesi costituiti da 30 giorni e, di conseguenza, ad anni costanti di 360 giorni. Anche il periodo sterile posto all'inizio di ogni conteggio (45 giorni nel caso di ritardata contabilizzazione, 30 in quello di ritardato pagamento degli stati di avanzamento e 120, o 90, per il ritardo nel pagamento della rata di saldo) fa ovviamente riferimento a questo tipo di calendario.
5) PREVALENZA DEGLI INTERESSI SUL CAPITALE IN CIASCUN PAGAMENTO Definiti dal capitolato sia i termini per il relativo calcolo che l'entità degli interessi rimaneva però irrisolto il problema circa i tempi e le modalità di pagamento degli stessi.
Dapprima la legge n. 741 del 10 dicembre 1981, inerente lo snellimento di procedure per la esecuzione di appalti pubblici, ha posto un termine preciso per il computo e la corresponsione di tali importi, stabilendo che "l'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o in saldo, immediatamente successivo , senza necessità di apposite domande o riserve. Sono nulli i patti in contrario o in deroga". Di simile tenore è la norma contenuta nell'articolo 116 del regolamento Generale
(D.P.R. 5554/99, entrato in vigore il 28/7/2000) che recita "l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domane o riserve". Tale principio non è di facile applicazione se non allorquando l'ente appaltante provvede, contestualmente ad ogni singolo pagamento, ad erogare una somma a tacitazione di tutti gli interessi sino a quel momento maturati.
Di norma gli enti pubblici, anche per difficoltà legate al finanziamento delle cifre erogate a titolo di interesse, non seguono questa prassi e si pone perciò in tal caso il problema della corretta previsione di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 741/81 e dall'art. 116 del D.P.R. 554/99.
Pertanto ad esempio nel contesto di un lavoro i cui pagamenti siano effettuati sempre oltre i termini di capitolato, a fronte di un pagamento effettuato per la liquidazione del secondo S.A.L., bisognerebbe scorporarne una parte ritenendola imputata a copertura degli interessi sino a quel momento maturati sul ritardato pagamento del primo stato di avanzamento e diminuendo contestualmente l'entità del pagamento dovuto a copertura dell'importo previsto nel certificato di pagamento del secondo S.A.L..
Il successivo pagamento dovrà poi essere imputato a tre diversi titoli: interessi maturati sul pagamento del 2° S.A.L., pagamento (ritardato) della quota residua del medesimo stato di avanzamento, pagamento di una quota del terzo S.A.L..
Tale modo di procedere non risulta di agevole applicazione. Per questo nella maggior parte dei casi le richieste avanzate a titolo di interessi da parte delle imprese appaltatrici non tengono conto di questo meccanismo e si limitano a richiedere, spesso in un'unica soluzione, il pagamento degli interessi con uno specifico mandato di pagamento.
6) NULLITA' DI PATTI IN CONTRARIO
La legge 741 del 1981, già ricordata nel precedente paragrafo, chiude l'articolo 4 fissando con chiarezza ed in modo lapidario che sul tema degli interessi dovuti a norma di capitolato "sono nulli i patti in contrario o in deroga" e le norme del Regolamento Generale fissano l'obbligo di riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento.
La regolamentazione degli interessi non è così demandata alle parti, le quali pertanto non hanno la facoltà di disciplinare arbitrariamente l'ambito e l'entità degli interessi.
L'amministrazione pubblica è in tal modo spinta ad adempiere correttamente e con sollecitudine al proprio impegno contrattuale. L'appaltatore come ha l'obbligo di eseguire l'opera commissionatagli nei modi e nei tempi contrattualmente stabiliti, così deve avere la certezza che, a fronte di un suo operato corretto, si vedrà riconosciuta con tempestività la liquidazione dei lavori realizzati.
7) NON NECESSITA' DI RISERVA O DI PROVA
L'istituto delle riserve, così come delineato dalla normativa di disciplina degli appalti pubblici (dapprima R.D. n. 350 del 1895 e poi D.P.R. 554/99), non è applicabile nel caso della liquidazione degli interessi. L'appaltatore non è cioè tenuto a far valere la propria richiesta di riconoscimento degli interessi mediante apposita riserva, formulata nei modi di rito. Come si è già avuto modo di osservare a commento dell'articolo 4 della legge n. 741 del 1981 e dell'art. 116 del Regolamento generale, l'origine degli interessi risiede unicamente nel ritardo della liquidazione dell'opera eseguita e la domanda dell'appaltatore, peraltro superflua, può essere prodotta anche dopo l'approvazione del collaudo.
Non ha valore infatti un parallelo con la disciplina della revisione prezzi che imponeva un'apposita istanza da produrre non oltre l'approvazione del collaudo. Tale previsione era infatti specifica dell'istituto revisionale e discendeva dalla valutazione secondo la quale l'importo della revisione prezzi era parte integrante del valore dell'opera realizzata.
Come detto, gli interessi scaturiscono semplicemente dal mancato rispetto dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di saldo, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo.
Non sussiste infatti per l'appaltatore la necessità, e su questo tema è concorde anche la giurisprudenza, di imputare all'amministrazione le cause generatrici del proprio ritardo nell'adempimento dell'obbligo di liquidazione di quanto eseguito: la colpa della parte appaltante è dimostrata unicamente dal decorso dei termini contrattualmente previsti per i pagamenti. Non si tratta perciò di dimostrare il dolo o la colpa dell'ente committente, risultando sufficiente la presunzione di colpa dovuta ad un inadempimento contrattuale. Sul tema non rileva nemmeno l'osservazione circa i tempi di cui l'amministrazione ha la necessità per pervenire all'accreditamento a favore dell'appaltatore delle somme che gli competono.
La Cassazione in una sua pronuncia ha voluto ricordare come il ritardo nel pagamento, dovuto al mancato esaurimento degli stadi cui la spesa è soggetta, costituisce elemento non equivoco del comportamento dell'amministrazione pubblica che, pur consapevole del tempo necessario per le relative incombenze, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle proprie obbligazioni.
La buona fede dell'amministrazione è perciò sostenibile, a fronte di un acclarato ritardo nel pagamento, solo ribaltando la responsabilità e addebitandone la colpa all'appaltatore, onere che pertanto grava solo sulla parte appaltante.
8) DECADENZA DAL DIRITTO AGLI INTERESSI (PRESCRIZIONE)
Come si è avuto modo di notare nell'approccio al tema degli interessi, la disciplina recata dal capitolato generale si configura come norma speciale, derogatoria di quella ordinaria prevista dal codice civile.
In essa non si rinviene alcun accenno al termine entro il quale può essere fatto valere il diritto al riconoscimento degli interessi.
Si può ritenere che valga anche nell'ambito degli appalti disciplinati sia dal D.P.R. 1063/62 che dal D.M. 145/2000 la norma fissata nell'art. 2948 del codice civile che fissa in cinque anni il termine di prescrizione degli interessi.
E' necessario perciò che la ditta appaltatrice produca apposita richiesta entro il termine quinquennale dal momento di decorrenza cui è ancorato il conteggio degli interessi. Tale momento è perciò identificabile con la data di redazione del certificato di pagamento che segue quella del relativo S.A.L., per quanto riguarda gli interessi dovuti ad una tardiva contabilizzazione; si identifica con la data di chiusura della contabilità (quella di norma indicata sullo stato di avanzamento come data di "lavori a tutto il ../../..") per gli interessi discendenti dal ritardato pagamento degli stati di avanzamento; è quella del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, se emessi nei termini previsti (oppure quella prevista per la collaudazione, se tali atti sono approvati oltre i termini prescritti) per il pagamento della rata di saldo
L'istanza effettuata dall'impresa appaltatrice entro il citato termine di decadenza riapre un ulteriore periodo quinquennale di diritto al riconoscimento degli interessi.
9) RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
Come si è già avuto modo di ricordare la norma prevede l'obbligo del pagamento degli interessi senza che vi sia nemmeno la necessità di una specifica istanza dell'appaltatore. Anzi l'obbligo permane anche in presenza di clausole in contrario od in deroga a tale principio.
Pertanto qualora l'ente committente non proceda autonomamente alla corresponsione degli interessi, l'impresa dovrà a tal fine o rivolgersi al giudice ordinario, ovvero avviare le procedure dell'arbitrato qualora contrattualmente previsto.
10) L'ANATOCISMO (GLI INTERESSI SUGL INTERESSI) - LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
Il giudice adìto per l'ottenimento della somma costituente gli interessi maturati, di norma si esprime anche in merito alla possibilità che la stessa venga rivalutata. Considerato che non esiste alcuna norma che consenta l'anatocismo (cioè il diritto ad interessi su di una somma essa stessa scaturita da interessi) di norma si tende a riconoscere la rivalutazione monetaria della somma dovuta a titoli di interessi.
Perciò, finche non vengono pagate le somme relative alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori o della rata di saldo maturano gli interessi (per ritardata contabilizzazione o per ritardato pagamento); dal momento del pagamento di queste somme (e pertanto dalla cessazione del maturare degli interessi) e fino al pagamento dell'importo relativo a tali interessi di norma il giudice riconosce la rivalutazione monetaria, che usualmente viene definita mediante l'applicazione degli incrementi riconosciuti dall'ISTAT per il costo della vita ("indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati").
11) PAGAMENTO CON MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PERIODO DI DISAPPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
L'art. 13 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito nella legge 26/4/1983, n. 131, al comma 3.2, così recita:
"Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara."
Si è discusso se nella categoria dei "servizi" citata dalla norma dovessero esser compresi anche gli appalti di opere, ovvero se tale norma non fosse applicabile agli appalti di lavori in quanto riferita solo alle fattispecie di "fornitura di beni" e di "servizi".
La Cassa depositi e prestiti nel commentare con propria circolare la legge n. 131/1983 (circ. n. 1120/83) parlava di periodo sterile ai fini della corresponsione degli interessi "all'impresa appaltatrice od ai fornitori", così forzando il dato normativo.
Sulla questione in esame si è espressa anche la magistratura. Ad esempio il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11615/95 della sesta sezione civile.
Ad avviso di un comune, che aveva formulato opposizione ad un decreto ingiuntivo di pagamento emesso per inadempimento nel pagamento della rata di saldo, la richiesta dell'impresa di costruzioni che pretendeva il pagamento degli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato generale, non avrebbe dovuto essere accolta per effetto della già citata legge n. 131/1983.
Il Tribunale di Milano è stato di diverso avviso poiché ha ritenuto che la legge 131/83 non si riferisce ai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, ma solo ai contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi, ribadendo che sul tema sono nulli i patti in contrario.
13) DISPONIBILITA' DEGLI UFFICI DEL COLLEGIO COSTRUTTORI AD EFFETTUARE I CONTEGGI
Le imprese associate che ritengano opportuno effettuare conteggi relativi agli interessi maturati per ritardati pagamenti in lavori pubblici, ancora in corso di esecuzione o già collaudati, possono richiederlo agli uffici del Collegio Costruttori.
A tal fine è necessario presentare agli stessi una richiesta contenente i dati che risultano indispensabili per l'effettuazione del conteggio, seguendo la schema qui riprodotto. La richiesta può anche essere trasmessa agli ufficio del Collegio tramite fax (030/381798).
14) TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962,
n. 1063
Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. (in Gazz. Uff., 7 agosto 1962, n. 198)
Articolo 33
Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono
fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili),
pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate
stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
I certificati di
pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il
termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto
l'importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal
verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente.
Sull'importo dei
lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge.
Le somme ritenute
costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento
degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di
saldo, salvo quanto è disposto negli articoli 35 e 36. Sulle somme ritenute
l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.
Articolo 34
Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto.
I certificati di pagamento in acconto
vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati
a norma di regolamento, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei
lavori eseguiti.
Per determinati
manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in
opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai
fini del loro accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della
messa in opera.
Salva diversa
disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si
aggiunge metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati
dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.
Articolo 35
Ritardi nei pagamenti degli acconti.
Qualora il
certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva
contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile
all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente
art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino
alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi
ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto
l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di
diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di
disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La
misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per
il tesoro e per i lavori pubblici.
Qualora l'emissione
del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni
dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli
interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino
alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora
per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del
comma precedente.
Tutti gli interessi
da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a'
sensi dell'art. 1224, 2º comma, del Codice civile.
Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 36
Ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Qualora l'emissione del titolo di pagamento
della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120
giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili
all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata
medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine
suindicato.
Comunque, fermo
restando il disposto dell'art. 96, 2º comma, del regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di
pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la
quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno
successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla
corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di
pagamento.
Nei casi di cui ai
commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di
saldo ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza
sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art.
35.
Infine sulle somme
contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi
legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla
Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state
risolte le controversie.
Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
(in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 344)
Articolo 4
Interessi per ritardato pagamento.
L'importo degli interessi per ritardato
pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o
di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in
conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande
e riserve.
Il termine di
novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo
comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.
Sono nulli i patti
in contrario o in deroga.
Articolo 5
Termini e modalità dei collaudi.
La collaudazione
dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.
Nel caso di lavori
complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato
speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad
un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori
di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non
eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
Se il certificato
di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi
dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non
dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le
eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto
alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme
detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente
modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla
stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.
Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Art. 26.
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto)
D.P.R.
21/12/1999
Regolamento Generale dei lavori pubblici
(supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000)
Art. 116
(Ritardato pagamento)
1. Nel caso di
ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel
capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo
26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi
interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo
rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con
decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
Nel caso di
concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate
annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi
per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO - D.M. 145/2000
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/ febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07-06-2000)
Art. 29.
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per
l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168
del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in
base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso.
2. Il termine di
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non
puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28,
comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30.
Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il
certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine
stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora
il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il
pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito
ai sensi dell'artico-lo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante
spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi
moratori.
3. Qualora il pagamento
della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi
moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
15) ELENCO DECRETI
D.M. 30 luglio 1963 (G.U. n. 291 del 8/11/ 1963); periodo: 1 settembre 1962-31 agosto 1963 7,50%
D.M. 14 marzo 1964 (G.U. n. 96 del 17/4/ 1964); periodo: 1 settembre 1963-31 agosto 1964 7,50%
D.M. 15 febbraio 1965 (G.U. n. 90 del 9/4/ 1965); periodo: 1 settembre 1964-31 agosto 1965 7,50%
D.M. 8 aprile 1966 (G.U. n. 130 del 28/4/ 1966); periodo: 1 settembre 1965-31 agosto 1966 7,50%
D.M. 7 luglio 1967 (G.U. n. 252 del 9/10/ 1967); periodo: 1 settembre 1966-31 agosto 1967 7,50%
D.M. 12 aprile 1968 (G.U. n. 183 del 20/7/ 1968); periodo: 1 settembre 1967-31 agosto 1968 7,50%
D.M. 20 maggio 1969 (G.U. n. 80 del 31/3/ 1970); periodo: 1 settembre 1968-31 agosto 1969 7,50%
D.M. 6 giugno 1970 (G.U. n. 203 del 12/8/ 1970); periodo: 1 settembre 1969-31 agosto 1970 8,75%
D.M. 13 ottobre 1971 (G.U. n. 21 del 25/1/ 1972); periodo: 1 settembre 1970-31 agosto 1971 9,30%
D.M. 23 maggio 1972 (G.U. n. 229 del 2/9/ 1972); periodo: 1 settembre 1971-31 agosto 1972 9,30%
D.M. 21 marzo 1973 (G.U. n. 111 del 2/5/ 1973); periodo: 1 settembre 1972-31 agosto 1973 8,50%
D.M. 28 febbraio 1974 (G.U. n. 152 del 12/6/1974); periodo: 1 settembre 1973-31 agosto 1974 9,00%
D.M. 10 ottobre 1975 (G.U. n. 300 del 13/11/1975); periodo: 1 settembre 1974-31 agosto 1975 17,00%
D.M. 11 ottobre 1976 (G.U. n. 15 del 18/1/ 1977); periodo: 1 settembre 1975-31 agosto 1976 15,50%
D.M. 20 dicembre 1977 (G.U. n. 24 del 25/1/1978); periodo: 1 settembre 1976-31 agosto 1977 19,50%
D.M. 12 giugno 1978 (G.U. n. 213 del 1/8/ 1978); periodo: 1 settembre 1977-31 agosto 1978 16,00%
D.M. 20 marzo 1979 (G.U. n. 122 del 5/5/ 1979); periodo: 1 settembre 1978-31 agosto 1979 15,00%
D.M. 10 maggio 1980 (G.U. n. 161 del 13/6/1980); periodo: 1 settembre 1979-31 agosto 1980 18,00%
D.M. 18 febbraio 1981 (G.U. n. 59 del 18/2/1981); periodo: 1 settembre 1980-31 agosto 1981 21,00%
D.M. 12 gennaio 1982 (G.U. n. 30 del 1/2/ 1982); periodo: 1 settembre 1981-31 agosto 1982 23,00%
D.M. 27 gennaio 1983 (G.U. n. 120 del 4/5/1983); periodo: 1 settembre 1982-31 agosto 1983 21,00%
D.M. 22 dicembre 1983 (G.U. n. 15 del 16/1/1984); periodo: 1 settembre 1983-31 agosto 1984 20,00%
D.M. 28 dicembre 1984 (G.U. n. 17 del 21/ 1/1985); periodo: 1 settembre 1984-31 agosto 1985 17,00%
D.M. 19 novembre 1985 (G.U. n. 12 del 16/1/1986); periodo: 1 settembre 1985-31 agosto 1986 16,50%
D.M. 19 novembre 1986 (G.U. n. 39 del 17/2/1987); periodo: 1 settembre 1986-31 agosto 1987 14,00%
D.M. 4 novembre 1987 (G.U. n. 1 del 2/1/ 1988); periodo: 1 settembre 1987-31 agosto 1988 13,00%
D.M. 4 febbraio 1989 (G.U. n. 39 del 16/2/ 1989); periodo: 1 settembre 1988-31 agosto 1989 13,50%
D.M. 7 febbraio 1990 (G.U. n. 48 del 27/2/ 1990); periodo: 1 settembre 1989-31 agosto 1990 14,50%
D.M. 20 novembre 1990 (G.U. n. 36 del 12/2/1991); periodo: 1 settembre 1990-31 agosto 1991 13,50%
D.M. 8 ottobre 1991 (G.U. n. 271 del 19/ 11/1991); periodo: 1 settembre 1991-31 agosto 1992 13,00%
D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 301 del 23/ 12/1992); periodo: 1 settembre 1992-31 agosto 1993 16,375%
D.M. 25 ottobre 1993 (G.U. n. 259 del 4/11/93); periodo: 1 settembre 1993-31 agosto 1994 11,875%
D.M. 27 settembre 1994 (G.U. n. 228 del 29/9/94); periodo: 1 settembre 1994-31 agosto 1995 10,125%
D.M. 29 settembre 1995 (G.U. n. 236 del 09/10/95); periodo: 1 settembre 1995-31 agosto 1996 12,50%
D.M. 3 ottobre 1996 (G.U. n. 236 del 8/10/96); periodo: 1 settembre 1996-31 agosto 1997 11,75%
D.M. 9 ottobre 1997 (G.U. n. 239 del 13/10/97); periodo: 1 settembre 1997-31 agosto 1998 9,50%
D.M. 21 ottobre 1998 (G.U. n. 248 del 23/10/98), modificato dal D.M. 21 aprile 1999, periodo: 1 settembre 1998-31 dicembre 1998 7,875%
D.M. 21 aprile 1999 (G.U. n. 104 del 6/5/99), periodo: 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 6,375%
D.M. 29 marzo 2000 (G.U. n. 85 del 11/4/2000), periodo: 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000 6,25%
D.M. 3 aprile 2001 (G.U. n. 94 del 23/4/2001), periodo: 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001 8,00%
D.M. 31 luglio 2002 (G.U. n. 215 del 13/9/2002), periodo: 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002 7,25%
DATI PER IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
E DI MORA
COMMITTENTE:
________________________________________________________________
LAVORI
DI _____________________________________________________________________
IMPRESA
______________________________________________________________________
1°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al netto delle ritenute di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
2°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al netto delle ritenute
di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
3°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al
netto delle ritenute di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
4°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al netto delle ritenute di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
5°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al
netto delle ritenute di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
6°
STATO D’AVANZAMENTO:
-
lavori a tutto il
__________________________________________________________________
-
redatto in data
_________________________________________________________________
-
importo dei certificato di pagamento
______________________________________________
(al
netto delle ritenute di garanzia)
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
FINE
LAVORI IN DATA
__________________________________________________________
COLLAUDO:
da eseguirsi entro il _____________________ eseguito il ___________________
RATA
DI SALDO: importo_________________________________________________________
- pagamenti: in data
____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________
in
data ____________________; importo
_________________________________