CAUZIONE DEFINITIVA - APPLICAZIONE ART. 30, COMMA 2, LEGGE N. 109/94, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 166/2002

 

In relazione all'applicazione dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94, come modificato dalla legge n. 166/2002, due sono le disposizioni introdotte ex novo in materia di cauzione definitiva.

La prima prevede un aggravio della cauzione stessa in relazione al ribasso offerto, in misura più pesante rispetto alla disciplina antecedente: in particolare, la maggiorazione della garanzia è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 10% e di due punti per ogni punto di ribasso eventualmente eccedente il 20%.

La seconda disposizione prevede, invece, una disciplina di svincolo automatico della cauzione definitiva in base all'avanzamento dei lavori.

Immediatamente di seguito alle suddette disposizioni, il nuovo testo del comma 2 dell'art. 30 contiene una norma transitoria che testualmente recita "le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso".

Sulla base di questa norma transitoria potrebbe sorgere un dubbio: se applicare la maggiorazione della cauzione, correlata al ribasso, anche ai rapporti contrattuali , in corso, chiedendo all'impresa appaltatrice di integrare la cauzione già prestata, ovvero se applicarla a gare bandite prima dell'entrata in vigore della nuova legge, nelle quali l'offerta è stata presentata sulla base della disciplina previgente

Questa ultima interpretazione è, naturalmente, priva di fondamento: essa si scontra con il principio secondo cui, avendo il contratto forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), il suo contenuto può essere modificato soltanto a seguito di mutuo consenso e cioè, di una nuova manifestazione di volontà di tutte e due le parti.

Sulla base di tale principio, si deve escludere che la disposizione che accresce la misura della maggiorazione della cauzione definitiva possa trovare applicazione anche ai contratti già perfezionati alla data di entrata in vigore dei nuovo testo di legge; ma detta applicabilità è da escludere anche nei confronti di contratti non perfezionati la cui offerta sia stata già presentata sulla base della disciplina antecedente. Ciò perché è alla normativa vigente in quella data che il privato ha fatto riferimento ai fini di manifestare la propria volontà in ordine alle condizioni economiche generali e particolari alle quali è disposto ad assumere l'appalto.

In altri termini, il consenso si è formato sulla base di determinate condizioni economiche il cui contenuto non può essere successivamente aggravato, di imperio, da una legge sopravvenuta, perché in tal modo verrebbe frustrata quella che è una garanzia costituzionalmente garantita e cioè la certezza delle situazioni giuridiche.

La norma transitoria trova perciò applicazione soltanto relativamente allo svincolo automatico progressivo della cauzione definitiva; in tal caso, infatti, la condizione contrattuale iniziale resta inalterata ed è costituita dalla misura della cauzione definitiva stessa. Il legislatore peraltro ritiene sufficiente per le garanzie dell'amministrazione che ad ultimazione dei lavori permanga il 25% della garanzia prestata e stabilisce di conseguenza l'applicabilità della decurtazione progressiva anche ai contratti già perfezionati.

La lettura della norma così come sopra delineata consente, da un canto, di dare un senso utile alla disposizione transitoria con l'applicazione della stessa relativamente allo svincolo progressivo della cauzione riguardo a tutti i contratti e perciò anche a quelli precedentemente conclusi e, dall'altro, consente di fare salvo un principio costituzionale civilistico di certezza giuridica (quello della immodificabilità delle condizioni economiche del contratto su cui si è formata la volontà delle parti) che altrimenti risulterebbe del tutto, irrazionalmente, compromesso.

Sul tema si è espresso anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha ribadito l'inapplicabilità ai contratti in corso di esecuzione della disposizione di cui all'art. 30, comma 2. della Legge n. 109/94, come modificato dalla Legge n. 166/2002, relativa alla maggiorazione delle cauzioni.

Come detto, la nuova norma contiene una disposizione transitoria tale da indurre a ritenere che le novità introdotte in materia di cauzione definitiva (relative, com'è noto oltrechè al cennato aumento dell'entità della stessa in relazione la ribasso offerto, al suo svincolo progressivo) si possano applicare anche ai rapporti contrattuali in corso.

La nota ministeriale, invece, invocando i princìpi di certezza dell'ordinamento giuridico, nonché le esigenze di tutela dell'equilibrio contrattuale, afferma che le nuove disposizioni in tema di cauzione non siano applicabili:

- ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della Legge n. 166/2002;

- ai contratti aggiudicati a quella data, ma non ancora formalmente stipulati;

- alle gare non ancora aggiudicate, ma il cui bando sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il Ministero, infine, conclude che l'applicazione anche ai contratti in corso delle nuove norme in tema di aumento della cauzione ed al suo svincolo progressivo resta possibile solo se vi sia il consenso delle parti, mentre è obbligatorio per quei contratti i cui bandi siano stati pubblicati sotto la vigenza della novella.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

Prot. n. 2296 /400/83 Roma, 10 OTT. 2002

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COSTRUTTORI EDILI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

IMPRESE ASSICURATRICI

 

Oggetto: art. 30 L. n. 109/ 1994.

Sono qui pervenute richieste di chiarimento in ordine all'interpretazione della norma in oggetto citata, che disciplina le garanzie e coperture assicurative nei lavori pubblici a seguito della novella introdotta dalla L. n. 166/2002.

Le innovazioni introdotte dalla L. n. 166 riguardano, in sintesi:

1) l'aumento della garanzia di esecuzione nel caso di aggiudicazione una offerta con ribasso d'asta elevato;

2) lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in corso d'opera;

3) la verifica di conformità degli elaborati progettuali e le relative procedure e garanzie

4) la garanzia globale di esecuzione estesa all'appalto integrato che superi i 75milioni di euro.

Il comma 2 dell'art.  30 L. n. 109/1994 contiene una disposizione transitoria ("Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche contratti in corso") tale da indurre a ritenere in base ad un'interpretazione meramente letterale, che le previsioni relative all'entità cauzione definitiva in rapporto all'entità del ribasso d'asta praticato e all'anticipazione della svincolo della cauzione in relazione alla quantità del lavori eseguiti, si applichino "anche ai contratti in corso di esecuzione"

Al fine di delimitare la retroattività della nuova disciplina entro confini tali da garantire certezza alle situazioni giuridiche preesistenti, si osserva quanto segue.

L'introduzione delle nuove norme non sembra trovare fondamento in quelle esigenze di ordine pubblico o stretta necessità che sarebbero idonee ad introdurre una modificazione nei contratti vigenti in, deroga al principio tempus regit actum

Pertanto la nuova disciplina non si ritiene applicabile ai contratti stipulati, poichè come è noto, il passaggio alla fase contrattuale fa venire meno il potere di autotutela dell'amministrazione che non può modificare unilateralmente le condizioni contenute nell'offerta e cristallizzate con la stipulazione.

In base ad analoghe considerazioni la novella non si ritiene applicabile ai contratti non ancora formalmente stipulati a seguito di un'aggiudicazione pronunciata all'esito di una gara bandita nella vigenza del vecchio testo dell'art. 30 L. n. 109/94.

Invero, ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 2440/1923, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale nell'asta pubblica e nella licitazione privata, al contratto.

Solo nell'ipotesi di mutuo consenso potrebbe trovare applicazione la nuova normativa.

Anche nell'ipotesi in cui non si fosse addivenuti ancora all'aggiudicazione pur essendo stato già pubblicato il bando, sembra inapplicabile la nuova normativa in assenza di un accordo fra le parti.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il bando è atto amministrativo a carattere normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale l'eventuale ius superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori. Conseguentemente la P.A. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito, costituisce lex specialis della gara e non può essere disapplicato nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute   risultino non più conformi allo ius superveniens (C.d.S. sez. V, dell'11.5.1998 n. 224, del 15.11.2001, n. 5843 e del 18.9.2002 n. 4752).

Analogo criterio  ha ispirato la circolare datata 7/9/2000 dei Ministero LL.PP., secondo la quale, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel DPR n. 554/1999 deve farsi riferimento alla data di pubblicazione del bando, poichè la pubblicazione genera l'affidamento dei terzi, dando vita a contratti di appalto di lavori pubblici che, sebbene successivi all'entrata in vigore del regolamento, restano le regolati dalle norme abrogate.

Conclusivamente può affermarsi che la nuova disciplina relativa all'aumento della cauzione e allo svincolo progressivo contenuta nell'art. 30 citato, si applica ai contratti in corso, solo se vi sia il consenso delle parti.

Tale interpretazione appare armonizzarsi con i principi di certezza dell'ordinamento giuridico nonchè con le esigenze di tutela dell'equilibrio contrattuale

Rispetto alle procedure contrattuali bandite sotto la vigenza della novella, si ritiene che la nuova disciplina sia applicabile in via obbligatoria.