OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - REALIZZAZIONE DI OPERE DESTINATE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
(L.n.166/2002 )
L'art.10 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d.
"Collegato infrastrutture") è intervenuto sulla disciplina del Canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art.63 del
decreto legislativo 446/1997.
In particolare, la recente disposizione normativa sopra
citata prevede che il suddetto canone, quando applicato alle occupazioni sia
permanenti che temporanee, connesse alla realizzazione di infrastrutture
pubbliche e private di preminente interesse nazionale, destinate all'erogazione
di servizi di pubblica utilità, deve essere determinato in modo da comprendere,
nel suo ammontare, la TOSAP ed ogni altro onere imposto dalle Province e dai
Comuni per le occupazioni connesse alla realizzazione di tali interventi.
In tal ambito, si ricorda che il Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP) può essere, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.
446/1997, istituito dai Comuni e dalle Province in luogo dell'applicazione, sul
proprio territorio, della TOSAP (di cui al Capo II del D.Lgs. 507/1993) in
relazione all'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli stessi Enti locali.
Con l'intervento dell'art.10, comma 1, della legge 166/2002
viene, in sostanza, stabilito a livello normativo che, in relazione alle
occupazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture di preminente
interesse nazionale, destinate ad erogare servizi di pubblica utilità, i Comuni
e le Province devono determinare il COSAP in modo da comprendere in esso sia la
TOSAP che gli altri oneri eventualmente imposti per le suddette occupazioni di
suolo. In tal modo, quindi, l'assolvimento del COSAP, connesso alla
realizzazione delle suddette opere, da parte dell'impresa titolare della
concessione, comporta la non assoggettabilità della stessa concessionaria ad
altro onere che sia imposto a livello locale in relazione alle occupazioni di
spazi a tal fine effettuate.
Inoltre, il comma 2 dello stesso art.10 più volte citato,
modificando l'art.63, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, nella parte in cui dispone
che il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione
derivanti dall'occupazione del suolo o del sottosuolo, stabilisce che tali
ulteriori oneri possono determinare una maggiorazione del COSAP solo nel caso
in cui siano effettivi e comprovati e semprechè non risultino, a qualsiasi
titolo, già posti a carico delle imprese che eseguono i lavori.
Si richiama, pertanto, l'attenzione delle imprese sulla illegittimità di eventuali ed ulteriori richieste di oneri per le occupazioni del suolo, nell'ipotesi in cui gli Enti pubblici territoriali abbiano provveduto alla determinazione di tale canone.