COSTRUZIONE E VENDITA
DI BOX DA PARTE DI PRIVATI - CONFIGURABILITÀ DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
(Ris. min. 7/8/02,
n. 273/E)
Con la Risoluzione ministeriale 7 agosto 2002, n. 273/E
l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che l'attività di
realizzazione di box per la successiva rivendita, seppure esercitata
occasionalmente da privati persone fisiche, comporta la verifica del requisito
imprenditoriale, con la consequenziale configurabilità di reddito di impresa
dei corrispettivi derivanti dalla vendita e l'assoggettamento degli stessi ad
IVA.
In particolare, il caso oggetto di interpello riguardava la
realizzazione tramite appalto, commissionata da un privato persona fisica, di
31 box auto che, costruiti su un terreno di proprietà dello stesso
contribuente, erano per la maggior parte destinati alla rivendita.
Al riguardo, il contribuente riteneva che, rivestendo
l'attività di costruzione e vendita dei predetti box il carattere
dell'occasionalità e non essendo, quindi, configurabile un'attività di impresa,
i corrispettivi derivanti dalla vendita non dovevano essere assoggettati ad IVA
e, ai fini dell'IRPEF, le eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione degli
stessi immobili risultavano tassabili come redditi diversi (di cui all'art.81,
lett. b), del TUIR, DPR 917/1986).
In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate, ribadendo, tra
l'altro quanto già espresso con la precedente Risoluzione 20 giugno 2002, n.
204/E, ha, invece, espresso un parere opposto rispetto alla soluzione fornita
dal contribuente istante, precisando, conformemente ad un orientamento consolidato
della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'esercizio di impresa anche
al compimento di un'unica operazione speculativa e l'attribuzione della
qualifica di imprenditore anche a colui che organizzi un apparato strumentale
consistente unicamente in mezzi finanziari.
Inoltre, richiamando la circolare ministeriale 2 agosto
1973, n.45, concernente l'applicazione dell'IVA nel settore edilizio, l'Agenzia
ha precisato che la nozione di "impresa costruttrice" va ampliata
considerando tale anche l'impresa che svolga occasionalmente attività di
produzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la
materiale esecuzione dei lavori sia da essa, in tutto o in parte, affidata ad
altre imprese.
Alla luce degli orientamenti sopra esposti, l'Agenzia ha,
quindi, espresso il parere secondo il quale, nel caso specifico, il
contribuente, seppure persona fisica non esercente per professione abituale
attività di impresa, con l'operazione di costruzione e di vendita dei 31 box
auto pone in essere un'attività imprenditoriale.
In tal senso, quindi, il reddito derivante dalla vendita dei predetti box auto appartiene alla categoria dei redditi di impresa, di cui all'art.51 e seguenti del TUIR (DPR 917/1986), e le cessioni degli stessi immobili costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art.4 del DPR 633/1972 (con il rispetto, quindi, di tutti gli obblighi conseguenti, quali l'apertura della partita IVA, la fatturazione, la registrazione, la liquidazione ed il versamento dell'imposta).