LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – LEGGE N. 222/2002 DI CONVERSIONE DEL D.L. 195/2002 - INPS - CIRCOLARE 25 OTTOBRE 2002, N. 161

 

 

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. da ultimo suppl. n. 2 al Not. n. 8-9/2002) per informare che l’INPS ha diramato l’attesa circolare illustrativa concernente l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al rapporto di lavoro dei lavoratori extracomunitari legalizzati. Le citate istruzioni sono contenute nella circolare 25 ottobre 2002, n. 161.

Si riepilogano qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse.

Cause di non punibilità

La circolare, in ordine alla norma che definisce l’ambito di non punibilità dei datori di lavoro che presentano la dichiarazione di legalizzazione, pone in evidenza che la non punibilità si consegue per effetto della mera presentazione della dichiarazione di emersione, a prescindere dall'accoglimento, e pertanto dal buon fine, dell'istanza.

Quindi, con il semplice invio della dichiarazione d’emersione, e indipendentemente dall'esito della procedura stessa, il datore di lavoro consegue la ''sanatoria'' di ogni tipo di violazione, compiuta fino al 9 settembre 2002, concernente le norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative, compiute fino alla medesima data, afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di legalizzazione. Inoltre è prevista la non punibilità del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.Igs. n. 286/1998 fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso stesso.

Aspetti previdenziali

L'INPS ha precisato che dal 10 settembre 2002 sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali nella misura ordinaria prevista dal settore di appartenenza dell'impresa.

In considerazione della circostanza che la sussistenza dell'obbligo in parola emerge a seguito della presentazione della dichiarazione di legalizzazione, che può essere presentata entro il termine dell'11 novembre 2002, fino a tale data, non potrà configurarsi alcuna ipotesi di ritardato versamento e l'impresa non sarà passibile delle relative sanzioni (ancorché la legge disponga la non punibilità per le violazioni previdenziali compiute solo fino al 9 settembre 2002).

La circolare precisa che tanto la quota parte del contributo forfetario di 700 euro a copertura del periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2002, quanto la contribuzione ordinaria dal 10 settembre fino alla conclusione della procedura di legalizzazione sono dovuti e restano acquisiti dall'INPS a prescindere dal buon esito della legalizzazione.

La circolare sottolinea, inoltre, che il versamento del contributo forfetario è dovuto anche da parte di quelle imprese che dalla data di assunzione hanno ottemperato agli obblighi previdenziali, nonostante la posizione irregolare del lavoratore extracomunitario assunto. Tuttavia, per queste situazioni, al termine della procedura di legalizzazione e dopo avere effettuato la ripartizione del contributo stesso, come previsto dal decreto legge n. 195/2002, le eventuali somme indebitamente versate verranno restituite. Pur non essendo la circolare sul punto particolarmente chiara, pare comunque possa riferirsi al caso di lavoratori extracomunitari a suo tempo regolarmente assunti dalle imprese sulla base di documentazione (permesso di soggiorno per motivi di lavoro, libretto di lavoro, ecc.) che si è poi rivelata non corrispondente alla vera identità del prestatore. Il punto è comunque opportuno che venga chiarito dall'Istituto.

Adempimenti operativi e modalità di compilazione delle denunce mensili

Se l’impresa non è titolare di alcuna posizione presso l’Istituto, il datore di lavoro dovrà chiedere alla sede INPS territorialmente competente l'apertura di una posizione aziendale.

Al contrario, se l’impresa è già titolare di una posizione presso l'INPS non è richiesta l'apertura di una separata posizione assicurativa presso l’Istituto stesso per i lavoratori extracomunitari regolarizzati. Per questi ultimi il versamento dei contributi dovrà effettuarsi utilizzando il modello di denuncia DM10/2 riferito alla posizione INPS già attiva. E' comunque necessario, al fine dell'attribuzione all'impresa del nuovo codice di autorizzazione "OU", che contraddistingue l'impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari secondo la normativa in parola, che le imprese già in possesso di una posizione contributiva comunichino alla sede INPS l'avvenuta presentazione della domanda di legalizzazione. A tale comunicazione, che può avvenire con il sistema ritenuto più opportuno (racc. a.r., consegna presso la sede INPS competente, ecc.), deve essere allegata la fotocopia della cedola dell'assicurata a comprova dell'avvenuta presentazione della domanda di legalizzazione.

A partire dal 10 settembre 2002 per i lavoratori legalizzati i datori di lavoro dovranno versare la contribuzione nella misura ordinaria prevista per il settore di appartenenza dell'impresa, esponendola sul modello di denuncia mensile di DM10/2 e attenendosi alle istruzioni operative impartite dall’Istituto.

Più precisamente, ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di novembre 2002 e per i periodi successivi, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.). Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.

La regolarizzazione dei periodi pregressi, ossia relativi al mese di settembre 2002 (dal 10 settembre) e al mese di ottobre 2002, potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità:

- Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “B-C” del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.” e “C200” avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.

- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.

Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10 settembre 2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici.

Termini di versamento

La contribuzione riferita al mese di novembre 2002 e ai mesi successivi dovrà essere versata entro l'ordinaria scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio la contribuzione relativa al mese di novembre 2002 entro il 16 dicembre 2002).

Invece, la contribuzione riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 può essere versata entro il 16 gennaio 2003, senza aggravio di somme aggiuntive.

Naturalmente il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24.

CUD e Mod. 770

Relativamente alla certificazione CUD e al Mod. 770, i dati previdenziali riferiti al periodo dal 10 settembre 2002 in avanti vengono esposti secondo le modalità conosciute.

Quanto al contributo forfetario relativo al trimestre 10 giugno - 9 settembre 2002, dovrà essere riportato nella parte C del CUD e del Mod. 770, nella sezione 2 "Retribuzioni particolari" nel punto 28 il codice XZ e nei punti 29 e 30 rispettivamente 10.6.2002 e 9.9.2002.

Nei punti successivi non deve essere indicato nessun dato.