LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI –
LEGGE N. 222/2002 DI CONVERSIONE DEL D.L. 195/2002 - INPS - CIRCOLARE 25
OTTOBRE 2002, N. 161
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. da ultimo suppl. n. 2 al
Not. n. 8-9/2002) per informare che l’INPS ha diramato l’attesa circolare
illustrativa concernente l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al
rapporto di lavoro dei lavoratori extracomunitari legalizzati. Le citate
istruzioni sono contenute nella circolare 25 ottobre 2002, n. 161.
Si
riepilogano qui di seguito gli aspetti di più diretto interesse.
La circolare, in ordine
alla norma che definisce l’ambito di non punibilità dei datori di lavoro che
presentano la dichiarazione di legalizzazione, pone in evidenza che la non
punibilità si consegue per effetto della mera presentazione della dichiarazione
di emersione, a prescindere dall'accoglimento, e pertanto dal buon fine,
dell'istanza.
Quindi, con il semplice
invio della dichiarazione d’emersione, e indipendentemente dall'esito della
procedura stessa, il datore di lavoro consegue la ''sanatoria'' di ogni tipo di
violazione, compiuta fino al 9 settembre 2002, concernente le norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed
assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative,
compiute fino alla medesima data, afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di legalizzazione. Inoltre è
prevista la non punibilità del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.Igs. n.
286/1998 fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla
data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso stesso.
L'INPS ha precisato che
dal 10 settembre 2002 sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali
nella misura ordinaria prevista dal settore di appartenenza dell'impresa.
In considerazione della
circostanza che la sussistenza dell'obbligo in parola emerge a seguito della
presentazione della dichiarazione di legalizzazione, che può essere presentata
entro il termine dell'11 novembre 2002, fino a tale data, non potrà
configurarsi alcuna ipotesi di ritardato versamento e l'impresa non sarà
passibile delle relative sanzioni (ancorché la legge disponga la non punibilità
per le violazioni previdenziali compiute solo fino al 9 settembre 2002).
La circolare precisa che
tanto la quota parte del contributo forfetario di 700 euro a copertura del
periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2002, quanto la contribuzione
ordinaria dal 10 settembre fino alla conclusione della procedura di
legalizzazione sono dovuti e restano acquisiti dall'INPS a prescindere dal buon
esito della legalizzazione.
La circolare sottolinea, inoltre,
che il versamento del contributo forfetario è dovuto anche da parte di quelle
imprese che dalla data di assunzione hanno ottemperato agli obblighi
previdenziali, nonostante la posizione irregolare del lavoratore
extracomunitario assunto. Tuttavia, per queste situazioni, al termine della
procedura di legalizzazione e dopo avere effettuato la ripartizione del
contributo stesso, come previsto dal decreto legge n. 195/2002, le eventuali
somme indebitamente versate verranno restituite. Pur non essendo la circolare
sul punto particolarmente chiara, pare comunque possa riferirsi al caso di
lavoratori extracomunitari a suo tempo regolarmente assunti dalle imprese sulla
base di documentazione (permesso di soggiorno per motivi di lavoro, libretto di
lavoro, ecc.) che si è poi rivelata non corrispondente alla vera identità del
prestatore. Il punto è comunque opportuno che venga chiarito dall'Istituto.
Se l’impresa non è
titolare di alcuna posizione presso l’Istituto, il datore di lavoro dovrà
chiedere alla sede INPS territorialmente competente l'apertura di una posizione
aziendale.
Al contrario, se l’impresa
è già titolare di una posizione presso l'INPS non è richiesta l'apertura di una
separata posizione assicurativa presso l’Istituto stesso per i lavoratori
extracomunitari regolarizzati. Per questi ultimi il versamento dei contributi
dovrà effettuarsi utilizzando il modello di denuncia DM10/2 riferito alla
posizione INPS già attiva. E' comunque necessario, al fine dell'attribuzione
all'impresa del nuovo codice di autorizzazione "OU", che
contraddistingue l'impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari
secondo la normativa in parola, che le imprese già in possesso di una posizione
contributiva comunichino alla sede INPS l'avvenuta presentazione della domanda
di legalizzazione. A tale comunicazione, che può avvenire con il sistema
ritenuto più opportuno (racc. a.r., consegna presso la sede INPS competente,
ecc.), deve essere allegata la fotocopia della cedola dell'assicurata a
comprova dell'avvenuta presentazione della domanda di legalizzazione.
A partire dal 10 settembre 2002 per i lavoratori legalizzati i datori di lavoro dovranno versare la contribuzione nella misura ordinaria prevista per il settore di appartenenza dell'impresa, esponendola sul modello di denuncia mensile di DM10/2 e attenendosi alle istruzioni operative impartite dall’Istituto.
Più precisamente, ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di novembre 2002 e per i periodi successivi, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.). Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.
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Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente
dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31
ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “B-C” del
mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100”
avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.” e “C200”
avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.
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In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “numero
dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun
dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.
Le eventuali somme anticipate da parte del datore di
lavoro per conto dell’INPS dal 10 settembre 2002 saranno riportate nel quadro
“D” utilizzando i previsti codici.
La contribuzione
riferita al mese di novembre 2002 e ai mesi successivi dovrà essere versata entro l'ordinaria scadenza del
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio la
contribuzione relativa al mese di novembre 2002 entro il 16 dicembre 2002).
Invece, la
contribuzione riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 può
essere versata entro il 16 gennaio 2003, senza aggravio di somme aggiuntive.
Naturalmente il versamento
deve essere effettuato tramite il modello F24.
Relativamente alla
certificazione CUD e al Mod. 770, i dati previdenziali riferiti al periodo dal
10 settembre 2002 in avanti vengono esposti secondo le modalità conosciute.
Quanto al contributo
forfetario relativo al trimestre 10 giugno - 9 settembre 2002, dovrà essere
riportato nella parte C del CUD e del Mod. 770, nella sezione 2
"Retribuzioni particolari" nel punto 28 il codice XZ e nei punti 29 e
30 rispettivamente 10.6.2002 e 9.9.2002.
Nei punti successivi non
deve essere indicato nessun dato.