LA LEGGE 30 LUGLIO 2002 N. 189, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE, N.
173 DEL 26 AGOSTO 2002, HA INTRODOTTO RILEVANTI MODIFICHE AL TESTO UNICO IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DI CUI AL
D.LGS.286/1998.
La legge in commento prevede, peraltro, che entro sei mesi
dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, verranno
emanate sia norme di attuazione ed integrazione della legge stessa, sia la revisione e
l’armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento del Testo
Unico, di cui al D.P.R. n. 394/1999. Si formula pertanto riserva di tornare
sull’argomento non appena saranno pubblicate tali norme.
Il legislatore, con il provvedimento in parola, entrato in vigore il 10
settembre 2002, ha collegato l’ingresso e la permanenza di cittadini
extracomunitari all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa sicura e
lecita. Conseguenza diretta dell'attuazione di tale
principio è stata l'introduzione dell'istituto del "contratto di soggiorno
per lavoro" e la soppressione di altre forme di ingresso previste dalla
normativa precedente, in particolare quelle collegate alla mera ricerca di una
occupazione di cui al vecchio testo dell'art. 23 del D.Lgs. 286/1998.
Di seguito si fornisce una prima illustrazione della nuova disciplina.
1) Politiche migratorie
La legge stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sono fissate le quote di ingresso dei cittadini
extracomunitari per lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Laddove
necessario, possono essere emanati ulteriori decreti nel corso dell'anno.
Nell'ambito e nei limiti delle suddette quote sono rilasciati i visti di
ingresso e i permessi di soggiorno.
Per l’anno 2002, la Gazzetta Ufficiale n. 286 del 15 novembre 2002 ha
pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre
scorso, con il quale sono stati fissati i flussi d’ingresso per l’anno stesso.
Il citato decreto presidenziale prevede l’ingresso dei lavoratori
extracomunitari secondo la seguente suddivisione:
1) fino ad un massimo di 500 dirigenti, con
esclusione dei lavoratori appartenenti ai paesi di cui ai successivi punti 2) e
3):
2)
fino ad un massimo di 4.000 cittadini residenti in Argentina, anche per
esigenze a carattere stagionale, di origine italiana da parte di almeno un
genitore sino al terzo grado in linea retta di ascendenza (bisnonno/a), che
chiedano di essere iscritti in apposito elenco costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in detto Paese. All’interno di
tale cifra sono compresi anche i lavoratori autonomi;
3)
fino ad un massimo di 10.000 lavoratori, anche per esigenze a carattere
stagionale, appartenenti ai Paesi che hanno siglato accordi di cooperazione con
l’Italia in materia migratoria, ripartiti in quote (3.000 albanesi, 2.000
tunisini, 2.000 marocchini, 1.000 egiziani, 500 nigeriani, 500 moldavi, 1.000
srilankesi);
4)
fino ad un massimo di 4.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro
stagionale.
2) Le tipologie di ingresso
Nell'ambito dei flussi, l'ingresso per lavoro potrà essere consentito
solo a fronte di una diretta occasione di lavoro o a fronte dell'esercizio di
un’attività autonoma.
E’ stato soppresso l’istituto della "Prestazione di garanzia per
l'accesso al lavoro" (c.d. sponsor) di cui al previgente articolo 23 del
D.Lgs. 286/1998 che, alle condizioni ivi stabilite, consentiva una possibilità
di ingresso collegata alla mera ricerca di occupazione.
3) Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo a
seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata
non può superare un anno in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, due anni se a tempo indeterminato.
In ordine al rinnovo del permesso di soggiorno è previsto che la
richiesta vada inoltrata dallo straniero al Questore della provincia in cui
dimora:
- almeno 90 giorni prima della scadenza, nei casi di rinnovo di permesso
rilasciato in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, nei casi di rinnovo di permesso
rilasciato in relazione ad un contratto di lavoro a termine;
- almeno 30 giorni prima della scadenza subordinato nei restanti casi.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con il rilascio iniziale.
Inoltre, "la carta di soggiorno" di cui all'art. 9, può essere
rilasciata al cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno sei anni.
4) Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Come detto, condizione necessaria ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, è la stipula del "contratto di
soggiorno per lavoro subordinato" che deve contenere:
- la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno
del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
Il contratto che non contenga le predette dichiarazioni non
costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno.
Ad avviso dell’ANCE, il requisito relativo all’alloggio dovrebbe essere
ricondotto al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, comma 2, il quale
prevede che il numero dei vani, esclusi gli accessori, sia pari a quello dei
componenti del nucleo familiare (in tal caso dei lavoratori) e comunque non
inferiore a 2 e non superiore a 5.
Le emanande nuove disposizioni regolamentari provvederanno, peraltro,
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni con particolare
riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
5) Procedure per l’assunzione
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare, in Italia, un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare, secondo le modalità più sotto illustrate, una proposta di contratto
di soggiorno contenente:
a) l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle
spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
b) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (o, ai sensi del
comma 3, di nulla osta all'assunzione di persone iscritte nelle liste di cui
all'art. 21, comma 5 del Testo Unico);
c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa del lavoratore straniero;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
Nel caso di non conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro
potrà richiedere, con tale documentazione, il nulla osta relativo alle persone
iscritte nelle apposite liste.
La proposta di contratto di soggiorno, corredata dalla documentazione
sopra indicata, dovrà essere presentata allo
"sportello unico per l'immigrazione" della provincia di
residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa.
Successivamente al ricevimento delle istanze
dei datori di lavoro, lo "sportello", provvede a comunicarle al
centro per l'impiego competente, il quale, a sua volta, provvede a diffondere
le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili sul
sito internet o con ogni altro mezzo possibile. Decorsi venti giorni senza che
sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, il centro trasmette allo sportello unico una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di
lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico, rilascia in ogni caso, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, il
"nulla osta", a condizione che siano state rispettate le prescrizioni
sopra indicate ai punti a), b), c), e d) nonché quelle relative al contratto
collettivo di lavoro applicabile, e nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati dai provvedimenti sui flussi. A
richiesta del datore di lavoro, lo sportello unico trasmette la documentazione,
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari. La predetta autorizzazione
al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio. Pertanto entro tale termine deve essere costituito il
rapporto di lavoro con lo straniero per il quale è stata presentata la
richiesta.
Gli uffici
consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo
gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto
giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si deve recare presso lo sportello
unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno. Il contratto firmato resta conservato presso il citato
sportello e, a cura di quest’ultimo, è trasmesso in copia all’autorità
consolare ed al centro per l’impiego competenti.
6) Sanzioni
In base
all'impegno assunto in occasione della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto a comunicare
"qualunque" variazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro
che omette tale comunicazione allo sportello unico per l'immigrazione, è
punibile con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento
e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia
stato revocato o annullato, ovvero ancora sia scaduto e non ne sia
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
La precedente disciplina collegava la violazione, all'oggettiva condizione che il permesso fosse scaduto, senza che a tal riguardo potesse avere alcun effetto il fatto che l'interessato avesse tempestivamente richiesto alla Questura il rinnovo.
Il datore di lavoro che assume “per qualunque causa alle
proprie dipendenze” un cittadino straniero è tenuto a darne comunicazione
scritta entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La mancata comunicazione è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.