LA LEGGE 30 LUGLIO 2002 N. 189, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE, N. 173 DEL 26 AGOSTO 2002, HA INTRODOTTO RILEVANTI MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DI CUI AL D.LGS.286/1998.

La legge in commento prevede, peraltro, che entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, verranno emanate sia norme di attuazione ed integrazione della legge stessa, sia la  revisione e  l’armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento del Testo Unico, di cui al D.P.R. n. 394/1999. Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento non appena saranno pubblicate tali norme.

Il legislatore, con il provvedimento in parola, entrato in vigore il 10 settembre 2002, ha collegato l’ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa sicura e lecita. Conseguenza diretta dell'attuazione di tale principio è stata l'introduzione dell'istituto del "contratto di soggiorno per lavoro" e la soppressione di altre forme di ingresso previste dalla normativa precedente, in particolare quelle collegate alla mera ricerca di una occupazione di cui al vecchio testo dell'art. 23 del D.Lgs. 286/1998.

Di seguito si fornisce una prima illustrazione della nuova disciplina.

1) Politiche migratorie

La legge stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sono fissate le quote di ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Laddove necessario, possono essere emanati ulteriori decreti nel corso dell'anno. Nell'ambito e nei limiti delle suddette quote sono rilasciati i visti di ingresso e i permessi di soggiorno.

Per l’anno 2002, la Gazzetta Ufficiale n. 286 del 15 novembre 2002 ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso, con il quale sono stati fissati i flussi d’ingresso per l’anno stesso. Il citato decreto presidenziale prevede l’ingresso dei lavoratori extracomunitari secondo la seguente suddivisione:

1)     fino ad un massimo di 500 dirigenti, con esclusione dei lavoratori appartenenti ai paesi di cui ai successivi punti 2) e 3):

2)     fino ad un massimo di 4.000 cittadini residenti in Argentina, anche per esigenze a carattere stagionale, di origine italiana da parte di almeno un genitore sino al terzo grado in linea retta di ascendenza (bisnonno/a), che chiedano di essere iscritti in apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in detto Paese. All’interno di tale cifra sono compresi anche i lavoratori autonomi;

3)     fino ad un massimo di 10.000 lavoratori, anche per esigenze a carattere stagionale, appartenenti ai Paesi che hanno siglato accordi di cooperazione con l’Italia in materia migratoria, ripartiti in quote (3.000 albanesi, 2.000 tunisini, 2.000 marocchini, 1.000 egiziani, 500 nigeriani, 500 moldavi, 1.000 srilankesi);

4)     fino ad un massimo di 4.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro stagionale.

2) Le tipologie di ingresso

Nell'ambito dei flussi, l'ingresso per lavoro potrà essere consentito solo a fronte di una diretta occasione di lavoro o a fronte dell'esercizio di un’attività autonoma.

E’ stato soppresso l’istituto della "Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro" (c.d. sponsor) di cui al previgente articolo 23 del D.Lgs. 286/1998 che, alle condizioni ivi stabilite, consentiva una possibilità di ingresso collegata alla mera ricerca di occupazione.

3) Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata non può superare un anno in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, due anni se a tempo indeterminato.

In ordine al rinnovo del permesso di soggiorno è previsto che la richiesta vada inoltrata dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora:

- almeno 90 giorni prima della scadenza, nei casi di rinnovo di permesso rilasciato in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- almeno 60 giorni prima della scadenza, nei casi di rinnovo di permesso rilasciato in relazione ad un contratto di lavoro a termine;

- almeno 30 giorni prima della scadenza subordinato nei restanti casi.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

Inoltre, "la carta di soggiorno" di cui all'art. 9, può essere rilasciata al cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni.

4) Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Come detto, condizione necessaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" che deve contenere:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto che non contenga le predette dichiarazioni non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno.

Ad avviso dell’ANCE, il requisito relativo all’alloggio dovrebbe essere ricondotto al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, comma 2, il quale prevede che il numero dei vani, esclusi gli accessori, sia pari a quello dei componenti del nucleo familiare (in tal caso dei lavoratori) e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5.

Le emanande nuove disposizioni regolamentari provvederanno, peraltro, all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

5) Procedure per l’assunzione

Proposta di contratto di soggiorno

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare, in Italia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, secondo le modalità più sotto illustrate, una proposta di contratto di soggiorno contenente:

a) l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

b) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (o, ai sensi del comma 3, di nulla osta all'assunzione di persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5 del Testo Unico);

c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nel caso di non conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro potrà richiedere, con tale documentazione, il nulla osta relativo alle persone iscritte nelle apposite liste.

La proposta di contratto di soggiorno, corredata dalla documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata allo "sportello unico per l'immigrazione" della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa.

Rilascio del nulla osta

Successivamente al ricevimento delle istanze dei datori di lavoro, lo "sportello", provvede a comunicarle al centro per l'impiego competente, il quale, a sua volta, provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili sul sito internet o con ogni altro mezzo possibile. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette allo sportello unico una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico, rilascia in ogni caso, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, il "nulla osta", a condizione che siano state rispettate le prescrizioni sopra indicate ai punti a), b), c), e d) nonché quelle relative al contratto collettivo di lavoro applicabile, e nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati dai provvedimenti sui flussi. A richiesta del datore di lavoro, lo sportello unico trasmette la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari. La predetta autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Pertanto entro tale termine deve essere costituito il rapporto di lavoro con lo straniero per il quale è stata presentata la richiesta.

Ingresso in Italia

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si deve recare presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno. Il contratto firmato resta conservato presso il citato sportello e, a cura di quest’ultimo, è trasmesso in copia all’autorità consolare ed al centro per l’impiego competenti.

6) Sanzioni

In base all'impegno assunto in occasione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto a comunicare "qualunque" variazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che omette tale comunicazione allo sportello unico per l'immigrazione, è punibile con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato, ovvero ancora sia scaduto e non ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La precedente disciplina collegava la violazione, all'oggettiva condizione che il permesso fosse scaduto, senza che a tal riguardo potesse avere alcun effetto il fatto che l'interessato avesse tempestivamente richiesto alla Questura il rinnovo.

Il datore di lavoro che assume “per qualunque causa alle proprie dipendenze” un cittadino straniero è tenuto a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.