Si
ricorda che, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale sottoscritto in
data 29 gennaio 2002 per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. 29
gennaio 2000, nel mese di dicembre 2002 agli impiegati in forza deve essere
corrisposta una somma “una tantum” (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 1/2002). Detta
somma è stabilita nei sottoindicati importi diversificati a seconda del livello
di inquadramento del dipendente:
Impiegato
1a cat. Super………….euro 349,90
Impiegato
1a cat…………………..euro 314,91
Impiegato
2a cat…………………..euro 262,42
Assistente
Tecnico………………. euro 244,93
Impiegato
3a cat…………………..euro 227,43
Impiegato
4a cat…………………..euro 204,69
Impiegato
4a cat. 1° impiego…….euro 174,95
L’una
tantum va erogata nella misura indicata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia
intercorso per l’intero anno 2002. Pertanto, agli impiegati che non abbiano
maturato il citato intero anno di anzianità dovranno essere riconosciuti tanti
dodicesimi quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell’anno 2002.
A
tal fine si sottolinea che si deve computare come mese intero l’anzianità
superiore a quindici giorni.
Per
i rapporti di lavoro part-time gli importi sopra indicati dovranno essere
ovviamente commisurati alle ore di lavoro prestate.
L’una
tantum è soggetta alle ordinarie ritenute contributive e fiscali.
Infine,
per completezza d’informazione si rammenta (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 1/2002)
che ai lavoratori operai, invece, la prestazione “una tantum” prevista dal
citato verbale di accordo verrà erogata da parte della CAPE.