RIFIUTI - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL DECRETO “RONCHI”
Sono
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche alla nuova disciplina
dei rifiuti approvate dal Governo il 5/11/97 (D.Lgs. 8/11/97, n. 389) al fine
di adeguarla alle osservazioni effettuate dalla Commissione U.E. e di chiarire
i problemi operativi e interpretativi emersi nella fase di prima applicazione.
Le
novità riguardano, in particolare:
Annotazioni sul registro di carico
e scarico
I
termini per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti
(numerato e vidimato dall'Ufficio del registro), che in precedenza dovevano
essere effettuate con cadenza almeno settimanale da tutti i soggetti tenuti
alla denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, sono stati diversificati
a seconda della qualità del soggetto obbligato.
In
particolare le annotazioni dovranno essere eseguite:
a) dai produttori almeno entro una
settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso;
b) dai soggetti che effettuano la raccolta
e il trasporto almeno entro una settimana dal trasporto;
c) dai commercianti e dagli intermediari
almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) dai soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in
carico dei rifiuti.
I
registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 16, 17, 18, 19, 21, G.U.
8/11/97, n. 261)
Formulari per il trasporto - vidimazione ed annotazione
sul registro Iva degli acquisti
Durante
il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati
da un formulario di identificazione, dal quale risultino i dati del produttore
e del detentore, l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti, la
destinazione, la data e il percorso del trasporto, il nome e indirizzo del
destinatario.
I
formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro o dalle
camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La
vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
I
Ministeri dell'ambiente e dell'industria hanno precisato che gli obblighi in
merito alla vidimazione e annotazione sul registro Iva dei formulari
decorreranno dalla data di emanazione del decreto di approvazione del nuovo
modello uniforme di formulario previsto dall'art. 15 del D.Lgs 22/97. Nel
frattempo manterranno validità le norme precedentemente in vigore.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 25 e 26, G.U. 8/11/97, n.
261)
Responsabilità per lo smaltimento
dei rifiuti
In
caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero e smaltimento, i detentori di rifiuti sono liberati dalla
responsabilità per la correttezza di tali attività a condizione che abbiano
ricevuto il formulario di identificazione degli stessi controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento al trasportatore.
In
mancanza del formulario, tali soggetti sono sollevati dalla responsabilità dei
rifiuti conferiti se, entro lo stesso termine, comunicano alla provincia (in
precedenza alla regione) la sua mancata ricezione.
Per
le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a sei mesi e la
comunicazione deve essere effettuata alla regione.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 11 e 12, G.U. 8/11/97, n.
261)
Deposito temporaneo di rifiuti
nel luogo di produzione
Le
modifiche alla nuova disciplina dei rifiuti hanno riguardato anche le
condizioni per il deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione.
In
particolare, sono state riformulate, con maggior chiarezza, le condizioni alle
quali tale operazione può essere effettuata senza autorizzazione allo
smaltimento, fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico e il divieto di miscelazione dei rifiuti.
Rifiuti pericolosi
I
rifiuti pericolosi possono essere oggetto di deposito temporaneo nel luogo di
produzione, senza preventiva autorizzazione, a condizione che siano raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il loro
quantitativo raggiunge i 10 metri cubi, ovvero, indipendentemente dalle
quantità in deposito, con cadenza almeno bimestrale.
Non
è, invece, più previsto che sia data notizia alla provincia del deposito
temporaneo di tali rifiuti (si veda in merito il Notiziario n. 7/97).
Rifiuti non pericolosi
I
rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il loro quantitativo
raggiunge i 20 metri cubi..
Durata del deposito temporaneo
Il
termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di
rifiuti pericolosi non supera i 10 metri cubi nell'anno o, per i rifiuti non
pericolosi, se non supera i 20 metri cubi.
Sostanze particolari
Resta
confermato che il deposito temporaneo senza autorizzazione può riguardare solo
i rifiuti non contenenti policlorodibenzodiossine, policloro-dibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile o policlorotrifenili in quantità
superiore a 25 ppm.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 1, commi 4 e 5, 4, comma 6, G.U.
8/11/97, n. 261)
Identificazione dei rifiuti pericolosi
Al
fine di rendere più agevole l'identificazione dei rifiuti pericolosi, ai sensi
della nuova disciplina dei rifiuti, all'elenco di quelli considerati tali in
base alla normativa comunitaria (allegato D al D.Lgs. n. 22/1997) sono stati
aggiunti tre nuovi elenchi (allegati G, H e I), recanti:
a) le categorie o tipi generici di rifiuti
pericolosi, in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti;
b) i costituenti che rendono pericolosi
determinati rifiuti, quali saponi, corpi grassi, sostanze organiche non
alogenate non utilizzate come solventi, scorie, ceneri, terre, ecc.;
c) le caratteristiche di pericolo per i
rifiuti (esplosività, infiammabilità, tossicità, ecc.).
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, comma 6, allegati 2, 3 e 4, G.U.
8/11/97, n. 261)
Denuncia annuale
La
comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) deve essere effettuata, oltre che
dai soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta,
trasporto e intermediazione e dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti
pericolosi o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e
artigianali, anche con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di recupero
e smaltimento, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Soggetti esonerati
Alla
comunicazione annuale non sono tenuti i produttori di rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione e costruzione e, limitatamente alla produzione di
rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani che non hanno più di
tre dipendenti.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 1, commi 13, 14 e 15, G.U. 8/11/97,
n. 261)
Recupero dei rifiuti
La
nuova disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, secondo cui le stesse
possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione del loro inizio
alla provincia competente (art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 – si veda il Notiziario
n. 3/97), si applicherà a chiunque effettui tali attività in base alla
precedente normativa (D.M. 5 settembre 1994 e D.M. 16 gennaio 1995) fino
all'adozione di apposite norme tecniche da parte del Ministero dell'ambiente e,
comunque, non oltre 45 giorni dal termine del periodo trimestrale di
sospensione (prorogabile di ulteriori tre mesi) fissato in sede comunitaria per
l'esame delle norme stesse da parte della Commissione UE.
Tali
disposizioni, entrate in vigore lo scorso 8 novembre, hanno impedito che si
creasse un “vuoto” normativo dovuto alla decadenza della precedente proroga, al
30 novembre, del regime transitorio per il recupero dei rifiuti (cfr. D.L. n.
291/1997).
L'applicazione
della disciplina transitoria, originariamente limitata alle comunicazioni già
effettuate al 2 marzo 1997 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997), è stata,
inoltre, estesa a quelle eseguite successivamente, a condizione che a tale data
fosse stata già ultimata la costruzione dell'impianto eventualmente richiesto
dal tipo di attività di recupero.
Le
attività che, in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse
dal regime dei rifiuti, dovranno conformarsi alla nuova disciplina del recupero
degli stessi entro tre mesi dalla scadenza del regime transitorio (in
precedenza entro il 30 novembre).
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 4, commi 17 e 18, e 7, comma 22,
G.U. 8/11/97, n. 261)
(Ministero grazia e giustizia, Comunicato 8/11/97, G.U. 8/11/97,
n. 261)
Comunicazione di inquinamento del suolo e delle acque - contributi
per la bonifica
I
soggetti che causano, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti
di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e
sotterranee, overo determinano un pericolo concreto e attuale di superamento
degli stessi, hanno 48 ore di tempo per darne notizia al comune, alla provincia
e alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo
sanitario e ambientale.
In
precedenza era prevista la comunicazione immediata.
Entro
le 48 ore successive devono essere comunicati agli stessi soggetti gli
interventi adottati per non aggravare la situazione e contenere il rischio, ed
entro 30 giorni dall'evento deve essere trasmesso al comune e alla regione il
progetto di bonifica, da realizzare a proprie spese.
Gli
interventi di bonifica possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa, da un contributo pubblico, entro il limite massimo
del 50 per cento delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale o
occupazionali.
In
caso di finanziamento pubblico gli interventi non costituiscono onere reale
sulle aree inquinate e le spese di bonifica sostenute non sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse.
L'approvazione
dei progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'industria e
della sanità e d'intesa con la regione competente, sostituisce la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito al fine
della bonifica, tranne che per gli impianti di incenerimento e di recupero
energetico.
Sanzioni
Chiunque
causa l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento del
suolo o delle acque è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con
l'ammenda da cinque a cinquanta milioni, se non provvede alla bonifica secondo
il procedimento previsto dal decreto.
Se
l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi, si applica la pena
dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da dieci a cento
milioni
In
precedenza la violazione degli obblighi di bonifica era punita con l'arresto
fino ad un anno.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, artt. 2, commi 3, 4, 7, e 7, commi 5 e
10, G.U. 8/11/97, n. 261)
Sanzioni ridotte per la denuncia
tardiva e per le violazioni formali
Il
decreto di modifica della nuova disciplina dei rifiuti è intervenuto anche
sulle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione annuale dei
rifiuti e di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari per il
trasporto.
Comunicazione omessa, inesatta
o incompleta
La
sanzione amministrativa da cinque a trenta milioni si applica, oltre che in
caso di omessa denuncia, anche qualora, in sede di denuncia annuale, siano
comunicati dati incompleti o inesatti.
Comunicazione tardiva
Qualora
la comunicazione annuale sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine del 30 aprile (stabilito ai sensi della legge n. 70/1994),
si applica la sanzione ridotta da L. 50.000 a L. 300.000.
Registro di carico e scarico
Le
sanzioni previste per l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti, da 5 a 30 milioni se riguardano rifiuti non pericolosi e
da 30 a 180 milioni per quelli pericolosi, sono ridotte rispettivamente da 2 a
12 milioni e da 4 a 24 milioni, nel caso di imprese che occupano meno di 15
dipendenti.
A
tal fine il calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
L'anno
da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato.
Violazioni formali
Si
applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000, se le
indicazioni contenute nella denuncia annuale o nei registri di carico e scarico
sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella
comunicazione, nei registri, nei formulari per il trasporto e nelle altre
scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute.
La
stessa pena si applica se sono formalmente incompleti o inesatti, ma contengono
tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, i dati
indicati nei formulari per il trasporto, nonché nei casi di mancato invio alle
Autorità competenti o di omessa conservazione dei formulari e dei registri di
carico e scarico.
(D.Lgs. 8/11/97, n. 389, art. 7, commi 11-14, G.U. 8/11/97, n.
261)
Sanzioni per l'irregolare
stoccaggio degli oli usati
Chiunque,
in ragione della propria attività e in attesa del conferimento al Consorzio
nazionale appositamente istituito, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti è obbligato a stoccarli in contenitori conformi alle disposizioni
vigenti in materia di smaltimento.
La
violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da L.
500.000 a L. 3.000.000.
Entro
il 7 gennaio 1998 il Governo è stato delegato ad adottare un regolamento per la
disciplina delle attività di gestione degli oli usati e l'individuazione degli
atti normativi incompatibili con la stessa.
(D.Lgs.
8/11/97, n. 389, art. 7, commi 9 e 20, G.U. 8/11/97, n. 261)
Sanzioni per l'abbandono di rifiuti
non pericolosi e non ingombranti
La
sanzione amministrativa per l'abbandono di rifiuti sul suolo, normalmente
fissata da L. 200.000 a L. 1.200.000, si applica nella misura da L. 50.000 a L.
300.000 in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
(D.Lgs.
8/11/97, n. 389, art. 7, comma 3, G.U. 8/11/97, n. 261)