13ª
MENSILITA'
Si
ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 64 del c.c.n.l. 5 luglio 1995,
entro il 20 dicembre p.v. deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti
impiegati la tredicesima mensilità.
La
suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche
dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e
superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli
impiegati che al 31/12/1998 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di
servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità rapportata
ai mesi di effettivo servizio.
A
questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15
giorni non deve essere computata.
Trattamento
contributivo
La
13ª mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote
in vigore.
Ritenute
fiscali
L'importo della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.