13ª MENSILITA'

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 64 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, entro il 20 dicembre p.v. deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità.

La suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.

Agli impiegati che al 31/12/1998 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio.

A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.

Trattamento contributivo

La 13ª mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote in vigore.

Ritenute fiscali

L'importo della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.