CONGUAGLIO
DI FINE ANNO
Si
elencano le novità da tenere presenti in occasione delle operazioni di
conguaglio IRPeF per l'anno 1998.
a)
Il lavoratore dipendente potrà chiedere al sostituto di imposta di tener conto
anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da
terzi.
La
richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla
consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti.
E'
il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di
conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa
Edile (p.es. Ape, Apes, Premio di primo ingresso). La Cassa Edile sta inviando
le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.
b)
Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le
operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del
risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle
somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando
il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno
di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.
c)
Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le
detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con
l'intervento del datore di lavoro stesso.
E'
il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati
alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al
dipendente.
La
detrazione spetta al dipendente nella misura del 19% del premio che deve essere
preso in considerazione fino alla misura massima di £. 2.500.000= (la
detrazione massima è pertanto pari a £. 475.000=).
d)
Le operazioni di conguaglio per l'anno 1998 comprendono la determinazione, il
prelievo ed il versamento da parte del sostituto dell'addizionale regionale,
introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997, nella misura dello 0,50% sul reddito
complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al netto, quindi,
degli oneri deducibili.
L'addizionale non è dovuta sui redditi
assoggettati a tassazione separata.
L'imposta deve essere versata alla regione in
cui risiede il lavoratore al 31
dicembre, o al momento del conguaglio, se antecedente, utilizzando il
codice tributo 3802 (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario 2/98).
Si ricorda infine che le operazioni di conguaglio devono tenere conto della restituzione del 60% dell'Eurotassa (cfr. nota supplemento n° 5 al Notiziario 11/98).