CONGUAGLIO DI FINE ANNO

 

Si elencano le novità da tenere presenti in occasione delle operazioni di conguaglio IRPeF per l'anno 1998.

a) Il lavoratore dipendente potrà chiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi.

La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti.

E' il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio di primo ingresso). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

b) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell'anno successivo.

c) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l'intervento del datore di lavoro stesso.

E' il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente.

La detrazione spetta al dipendente nella misura del 19% del premio che deve essere preso in considerazione fino alla misura massima di £. 2.500.000= (la detrazione massima è pertanto pari a £. 475.000=).

d) Le operazioni di conguaglio per l'anno 1998 comprendono la determinazione, il prelievo ed il versamento da parte del sostituto dell'addizionale regionale, introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997, nella misura dello 0,50% sul reddito complessivo determinato ai fini del conguaglio per l'Irpef, al netto, quindi, degli oneri deducibili.

 L'addizionale non è dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 L'imposta deve essere versata alla regione in cui risiede il lavoratore al 31       dicembre, o al momento del conguaglio, se antecedente, utilizzando il codice tributo 3802 (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario 2/98).

Si ricorda infine che le operazioni di conguaglio devono tenere conto della restituzione del 60% dell'Eurotassa (cfr. nota supplemento n° 5 al Notiziario 11/98).