RIEPILOGO DISCIPLINA RELATIVA
ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDROSANITARI -
LEGGE 46/1990
Si ritiene opportuno fornire un breve riepilogo della
disciplina cui sono soggetti gli impianti idraulici ed elettrici disciplinati
dalla legge emanata in data 4 marzo 1990, n. 46, che tratta il tema della
sicurezza degli impianti fissando norme che devono essere rispettate dalla
impresa installatrice e dal committente. Provvedimenti successivi hanno poi
integrato e modificato per alcuni aspetti tale disciplina.
Secondo la disciplina ora delineata il committente o il
proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate che siano
in grado di realizzarli a regola d’arte.
Chi commissione le opere è tenuto per legge ad incaricare
del progetto un professionista competente iscritto all’albo, a richiedere e
conservare la dichiarazione di conformità, e ad adeguare gli impianti esistenti
alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 46/90, più oltre riprodotto.
L’abilitazione della ditta installatrice risulta dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, che il committente dovrebbe
acquisire prima dell’affidamento dei lavori; l’impresa non ancora in possesso
di tale certificato, deve dimostrare di avere almeno inoltrato alla Camera di
Commercio la denuncia di inizio di attività, prevista dal DPR 392/94 (art. 10
legge 46/1990).
Le imprese installatrici, come detto, sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d’arte cioè utilizzando allo scopo materiali che devono essere
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Ad
esempio gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
Abilitate all’installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della
legge 46/90 sono tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L’abilitazione a questo tipo di attività è soggetta a
determinati requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge
46/90 e 2 DPR 447/91.
Per installare gli impianti la legge richiede la redazione
del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali
quando vengano superati i limiti stabiliti dall’art. 4 del DPR 447/91, più
oltre riprodotto.
Non vi è la necessità della redazione del progetto per i
lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità. Gli interventi di ordinaria manutenzione
degli impianti sono quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino le strutture essenziali dell’impianto
o la loro destinazione d’uso. (art. 8 - DPR 447/91). Questo tipo di lavori
possono essere realizzati anche da imprese non abilitate e non vi è l’obbligo
di predisporre il progetto, né di rilasciare la dichiarazione di conformità.
L’impresa installatrice ad ultimazione dei lavori è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa
installatrice e recare i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, la relazione relativa alla
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui al paragrafo
precedente quando è richiesto (art. 9 legge 46/1990).
La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di
modelli predisposti con decreto del Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato sentiti l’UNI e il CEI; la violazione di tale obbligo è
soggetta alla sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma
compresa fra 516 e 5160 euro.
La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli
impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all’impiantistica.
Copia della dichiarazione va inviata entro sei mesi
dall’ultimazione degli impianti, a cura del committente, alla Commissione
provinciale per l’artigianato o a quella insediata presso la Camera di
commercio (art. 7 DPR 447/1991).
Qualora si proceda ad installare impianti in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l’impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati. Tale
procedura va effettuata anche in caso di rifacimento parziale di impianti e il
progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo si dovranno
riferire alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento.
Per l’esecuzione di nuovi impianti in edifici che hanno già
il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deve depositare in
comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell’impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo.
Ove sono previsti i collaudi, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi
della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive
competenze. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.
LEGGE 5 MARZO 1990 (G.U. 12-3-1990, N. 59)
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 1.
AMBITO DI APPLICAZIONE
[1] Sono soggetti
all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a ) gli impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia
elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore;
b ) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c ) gli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d ) gli impianti
idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e ) gli impianti
per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall’ente distributore (1) ;
f ) gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili;
g ) gli impianti di
protezione antincendio.
[2] Sono altresì
soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al primo
comma, lettera a ), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
D.P.R. 6-12-1991, N. 447 (G.U. 15-2-1992, N. 38)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46,
IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 4.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
[1] Fatta salva
l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la
redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a ) per gli
impianti elettrici di cui all’art. 1, primo comma, lettera a ), della legge,
per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b ) per gli
impianti di cui all’art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
qualora la superficie superi i 200 mq;
c ) il progetto è
comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata
superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d ) per gli
impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera b ), della legge, per gli
impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiori
a 200 mc e con un’altezza superiore a 5 metri;
e ) per gli
impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera c ), della legge, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
f ) per gli
impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera e ), della legge, per il
trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a
34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g ) per gli
impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera g ), della legge, qualora
siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
[2] I progetti
debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della
trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare
riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti
secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle
indicazioni delle guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
[3] Qualora
l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve
essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali
varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore
deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 8.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
[1] Per la
manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 5 della legge
24-10-1942, n. 1415 .
[2] Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.