DISPOSIZIONI CONTRO
I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI -
D.LGS. 9/10/02 N.231
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n°231 (pubblicato sulla G.U. del
23/10/2002, n. 249 ed entrato in vigore il 7/11/2002) ha introdotto una nuova
disciplina speciale per i pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali
fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la
prestazione di beni o servizi contro il pagamento di un corrispettivo, nascenti
da contratti stipulati successivamente alla data del 08 agosto 2002. Non sono soggetti perciò a tale disciplina i
corrispettivi dovuti dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per
i lavori eseguiti dalle imprese edili, che non si configurano come prestazioni
di beni o servizi , ma che derivano da appalti di lavori.
Sono esclusi, inoltre, dall'ambito di applicazione (art.1):
- i rapporti tra imprenditori, cioè coloro che esercitano
un'attività economica organizzata o una libera professione e soggetti privati
che non svolgano attività d'impresa o professionale;
- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno;
- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore;
- le richieste di interessi inferiori a 5 Euro.
Al fine di dare certezza ai termini di pagamento, se questi
non risultano contrattualmente, viene stabilito che il creditore ha diritto al
pagamento di quanto dovuto decorsi:
1. trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da
parte del debitore o da una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
2. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della documentazione di cui al punto 1;
3. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla prestazione dei servizi quando la data in cui il debitore riceve la
fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione
dei servizi;
4. trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini
dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni
contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a
tale data (art.4).
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, nasce
automaticamente, e cioè senza necessità di previa costituzione in mora del
debitore il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori
(art.3), il cui saggio è determinato in misura pari al tasso stabilito
periodicamente dalla Banca Centrale Europea per la più recente operazione di
rifinanziamento principale, comunicato tempestivamente dal Ministero
dell'Economia (art.5). Attualmente il tasso è fissato al 3,25%.
Sembra opportuno precisare che le pattuizioni relative alla
data del pagamento o alle conseguenze del ritardato pagamento dovranno essere
stabilite, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura delle
merci o dei servizi, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali
fra i medesimi nonché ad ogni altra circostanza, in modo che non risultino
"gravemente inique" per il creditore, nel qual caso ne potrebbe
essere dichiarata la nullità.
La norma precisa che il creditore ha diritto al risarcimento
dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli, salva la
prova del maggior danno (art.6). Per dare maggior efficacia alla tutela del
creditore, è stato introdotto l'obbligo per il Giudice di decidere sul ricorso
per decreto ingiuntivo entro trenta giorni, nonché la possibilità di ottenere
il decreto medesimo nei confronti anche del debitore che sia domiciliato
all'estero (art.9).
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno
ivi compresi i pagamenti effettuati a
tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti,
comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi, contro il
pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di
personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita'
e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti
locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro
controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti
designati dai medesimi soggetti
pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente
un'attivita' economica organizzata o
una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei
termini di pagamento contrattuali o
legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni
di rifinanziamento", il saggio di
interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a
saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale
sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si
riferisce al saggio di interesse
marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni
a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli
definiti tali da apposito decreto del
Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,
e comunque fino alla data di entrata
in vigore del citato decreto del
Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali
definibili ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1993.
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli
articoli 4 e 5, salvo che il debitore
dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato
determinato dall'impossibilita' della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno
successivo alla scadenza del termine
per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per
il pagamento non e' stabilito nel
contratto, gli interessi decorrono,
automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine
legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da
parte del debitore o di una richiesta
di pagamento di contenuto
equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi,
quando non e' certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla prestazione dei servizi, quando
la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a
quella del ricevimento delle merci o
della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla
legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di
prodotti alimentari deteriorabili, il
pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli
interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5,
comma 1, e' maggiorato di ulteriori
due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono
stabilire un termine superiore
rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito
di accordi sottoscritti, presso il
Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale della produzione, della
trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli
interessi, ai fini del presente
decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca centrale europea applicato alla
sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di
sette punti percentuali. Il saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in
questione si applica per i successivi
sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia
del saggio di cui al comma 1, al netto
della maggiorazione ivi prevista,
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme
non tempestivamente corrispostegli, salva la
prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il
ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e
di proporzionalita', possono essere
determinati anche in base ad elementi
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze
del ritardato pagamento, e' nullo se,
avuto riguardo alla corretta prassi
commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti
ed ai rapporti commerciali tra i
medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo
che, senza essere giustificato da
ragioni oggettive, abbia come obiettivo
principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con
il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente
piu' lunghi rispetto ai termini di
pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita'
dell'accordo e, avuto riguardo
all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica
i termini legali ovvero riconduce ad
equita' il contenuto dell'accordo
medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate
ad agire, a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo
7, delle condizioni generali
concernenti la data del pagamento o le
conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o
piu' quotidiani a diffusione nazionale
oppure locale nei casi in cui la
pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni
accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli
669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti
dal provvedimento reso nel giudizio di
cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche
su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro
1.100, per ogni giorno di ritardo,
tenuto conto della gravita' del fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura
civile e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato",
sono aggiunte le seguenti: "da
emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito:
"Se l'intimato risiede in uno
degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine e' di sessanta
giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura
civile, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il giudice concede
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate,
salvo che l'opposizione sia proposta
per vizi procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il
comma 3 e' cosi' sostituito: "In
caso di mancato rispetto del termine di
pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse
determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua
piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di
sette punti percentuali, salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. Il saggio di riferimento in
vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si
applica per i successivi sei mesi. Ove
il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre,
in una penale pari al 5 per cento
dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai contratti conclusi prima dell'8
agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali che
contengono una disciplina piu' favorevole
per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.