REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE NAZIONALE - D.LGS. 190/2002

 

Nel supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002 n. 199 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 contenente "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Il decreto legislativo delegato per la determinazione delle modalità di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale fonda la sua logica procedurale su due parametri pregiudiziali: la localizzazione delle opere e la valutazione della compatibilità ambientale degli interventi.

 

Il procedimento finalizzato alla approvazione dei progetti prevede un ruolo di responsabile del procedimento per il Ministero delle Infrastrutture, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, nonché delle Regioni competenti per territorio. La fase di approvazione del progetto è invece rimessa al CIPE  il quale decide a maggioranza dei componenti, salvo il riconoscimento della possibilità di un dissenso qualificato.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche, il decreto in oggetto, in conformità a quanto indicato nella legge delega, prevede che, tramite gara ad evidenza pubblica, si faccia affidamento ad un unico soggetto: concessionario o contraente generale; peraltro, tali due sistemi di realizzazione, concessione di costruzione e gestione e contraente generale, potranno anche combinarsi tra loro, essendo consentito al concessionario di avvalersi, per la realizzazione delle opere, anche di un contraente generale.

1. Concessione

La disciplina della concessione di costruzione e gestione delle grandi infrastrutture strategiche, è sostanzialmente conforme a quella contenuta nella legge-quadro sui lavori pubblici, così come modificata dalla recente legge n. 166/2002, alla quale il decreto delegato, in parte, si richiama espressamente (artt. 19, 20, 21, da 37-bis a 37-nonies).

2. Il Promotore

Accanto alla concessione di costruzione e gestione il decreto inserisce la figura del promotore, regolata dagli articoli 37-bis e seguenti della legge quadro come modificati dalla legge 166/2002, dai quali il procedimento previsto dal decreto si discosta, soprattutto, per una maggiore semplicità della fase autorizzatoria.

3. Affidamento a contraente generale

La seconda modalità di affidamento delle opere strategiche introduce nel nostro ordinamento la figura del contraente generale. Tale figura, derivata dalla Direttiva comunitaria n. 93/37 che la definisce come "esecutore con qualsiasi mezzo di un'opera", si differenzia dal concessionario per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita, ed è caratterizzata dall'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale, totale o parziale, del finanziamento dell'opera da realizzare. Il corrispettivo spettante al contraente generale sarà erogato, in tutto o in parte, dopo l'ultimazione dei lavori. La quota del prefinanziamento ed i tempi e modi di pagamento del prezzo saranno determinati dall'ente committente nel bando di gara.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti al contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso. Si rileva come nella normativa sulle grandi infrastrutture, la procedura dell'appalto concorso non ha il connotato di eccezionalità che, invece, caratterizza la stessa nella Legge Quadro (obbligo di parere preventivo espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro).

Sia per l'affidamento delle concessioni che per la procedura di appalto-concorso è posto a base di gara il solo progetto preliminare.

L'aggiudicazione dei contratti avviene al prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi;

f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

COLLAUDO

Relativamente alle modalità ed ai termini del collaudo, si precisa che sono gli stessi previsti dalla Legge n. 109/94.

COMMISSARI STRAORDINARI

Al fine di agevolare la realizzazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi, il decreto delegato prevede la possibilità che vengano nominati Commissari straordinari.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ai sensi dell'art. 12 del decreto in commento. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Si osserva come la disciplina dell'arbitrato, nell'ottica della semplificazione propria della "legge obiettivo", deroghi rispetto a quella prevista nella Legge n. 109/94.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.

Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio arbitrale è nominato, previo accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato, nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede alla nomina del terzo arbitro la Camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della Legge n. 109/94, scegliendolo nell'albo previsto dal D.P.R. n. 554/99.

Infine, di rilievo risulta essere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 14 dove si stabilisce che la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

REGOLAMENTI

A norma dell'art. 15, il Governo deve provvedere a modificare ed integrare i regolamenti emessi ai sensi della legge n. 109/94, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il decreto legislativo in trattazione, la legge delega (L. n. 443/2001) e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori.

Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonché alle regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori, limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture.

Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.