REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE NAZIONALE - D.LGS. 190/2002
Nel supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale del
26 agosto 2002 n. 199 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 190 del 20
agosto 2002 contenente "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale".
PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Il decreto legislativo delegato per la determinazione delle
modalità di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale fonda la sua logica procedurale su due
parametri pregiudiziali: la localizzazione delle opere e la valutazione della
compatibilità ambientale degli interventi.
Il procedimento finalizzato alla approvazione dei progetti
prevede un ruolo di responsabile del procedimento per il Ministero delle
Infrastrutture, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate,
nonché delle Regioni competenti per territorio. La fase di approvazione del
progetto è invece rimessa al CIPE il
quale decide a maggioranza dei componenti, salvo il riconoscimento della
possibilità di un dissenso qualificato.
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Per quanto riguarda le modalità di realizzazione delle
grandi infrastrutture strategiche, il decreto in oggetto, in conformità a
quanto indicato nella legge delega, prevede che, tramite gara ad evidenza
pubblica, si faccia affidamento ad un unico soggetto: concessionario o
contraente generale; peraltro, tali due sistemi di realizzazione, concessione
di costruzione e gestione e contraente generale, potranno anche combinarsi tra
loro, essendo consentito al concessionario di avvalersi, per la realizzazione
delle opere, anche di un contraente generale.
1. Concessione
La disciplina della concessione di costruzione e gestione
delle grandi infrastrutture strategiche, è sostanzialmente conforme a quella
contenuta nella legge-quadro sui lavori pubblici, così come modificata dalla
recente legge n. 166/2002, alla quale il decreto delegato, in parte, si
richiama espressamente (artt. 19, 20, 21, da 37-bis a 37-nonies).
2. Il Promotore
Accanto alla concessione di costruzione e gestione il
decreto inserisce la figura del promotore, regolata dagli articoli 37-bis e
seguenti della legge quadro come modificati dalla legge 166/2002, dai quali il
procedimento previsto dal decreto si discosta, soprattutto, per una maggiore semplicità
della fase autorizzatoria.
3. Affidamento a contraente generale
La seconda modalità di affidamento delle opere strategiche
introduce nel nostro ordinamento la figura del contraente generale. Tale
figura, derivata dalla Direttiva comunitaria n. 93/37 che la definisce come
"esecutore con qualsiasi mezzo di un'opera", si differenzia dal
concessionario per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita, ed è
caratterizzata dall'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale,
totale o parziale, del finanziamento dell'opera da realizzare. Il corrispettivo
spettante al contraente generale sarà erogato, in tutto o in parte, dopo
l'ultimazione dei lavori. La quota del prefinanziamento ed i tempi e modi di
pagamento del prezzo saranno determinati dall'ente committente nel bando di
gara.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti al
contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante
licitazione privata o appalto concorso. Si rileva come nella normativa sulle
grandi infrastrutture, la procedura dell'appalto concorso non ha il connotato
di eccezionalità che, invece, caratterizza la stessa nella Legge Quadro
(obbligo di parere preventivo espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
per i lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro).
Sia per l'affidamento delle concessioni che per la procedura
di appalto-concorso è posto a base di gara il solo progetto preliminare.
L'aggiudicazione dei contratti avviene al prezzo più basso
ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e
servizi;
f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
COLLAUDO
Relativamente alle modalità ed ai termini del collaudo, si
precisa che sono gli stessi previsti dalla Legge n. 109/94.
COMMISSARI STRAORDINARI
Al fine di agevolare la realizzazione delle Infrastrutture e
degli Insediamenti Produttivi, il decreto delegato prevede la possibilità che
vengano nominati Commissari straordinari.
CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti
possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ai sensi
dell'art. 12 del decreto in commento. Al giudizio arbitrale si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile. Si osserva come la disciplina
dell'arbitrato, nell'ottica della semplificazione propria della "legge
obiettivo", deroghi rispetto a quella prevista nella Legge n. 109/94.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto
di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti
aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio
arbitrale è nominato, previo accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti
stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati
dello Stato, nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di
parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in
giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente,
provvede alla nomina del terzo arbitro la Camera arbitrale per i lavori
pubblici di cui all'articolo 32 della Legge n. 109/94, scegliendolo nell'albo
previsto dal D.P.R. n. 554/99.
Infine, di rilievo risulta essere la previsione di cui al
comma 2 dell'articolo 14 dove si stabilisce che la sospensione o l'annullamento
giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle
infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli
interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica.
REGOLAMENTI
A norma dell'art. 15, il Governo deve provvedere a
modificare ed integrare i regolamenti emessi ai sensi della legge n. 109/94,
con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore
realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il decreto
legislativo in trattazione, la legge delega (L. n. 443/2001) e le normative
comunitarie in materia di appalti di lavori.
Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori,
nonché alle regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni,
e loro concessionari ed appaltatori, limitatamente alle procedure di intesa per
la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture.
Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.