LAVORI PUBBLICI - LA QUALIFICA NELLA OG11 NON SOSTITUISCE LE SPECIALISTICHE (OS28, OS30)

(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5976 del 30/10/2002)

 

Il possesso dell'iscrizione alla categoria OG1, non abilita all'esecuzione dei lavori delle categorie speciali OS28 e OS30.

La normativa, chiaramente dispone che il candidato che voglia eseguire lavorazioni impiantistiche, quando esse rappresentino una porzione significativa (a termini di legge) dell'opera nel suo complesso e siano, perciò, dotate di autonoma rilevanza rispetto ad altre tipologie di lavorazioni e indicate nel bando di gara distintamente rispetto alla categoria prevalente, deve possedere la qualificazione nella specifica categoria OS  per classifiche adeguate agli importi da realizzare, esclusa pertanto ogni equipollenza con l'iscrizione ad altre categorie di opere.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia le attuali appellanti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento adottato nella seduta di gara del 21 novembre 2001, avente ad oggetto la loro esclusione, come costituenda associazione temporanea d'imprese, dalla gara indetta dal Comune di Milano per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di Palazzo reale, terzo ed ultimo lotto, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o connesso e, segnatamente, del citato verbale in data 21 novembre 2001 della commissione di gara.

L'esclusione era stata disposta in quanto la mandante Gozzo Impianti s.p.a. "non è iscritta alle categorie OS28 e OS30 per le classifiche richieste dal bando integrale di gara, a pena di esclusione".

Con la sentenza del 27 dicembre 2001 n. 8213 il T.A.R. Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso, sostanziandosi il vizio denunciato dalle ricorrenti in una censura al bando di gara, non espressamente impugnato.

Per l'annullamento della sentenza hanno proposto appello le ricorrenti, adducendo, in sostanza, la non immediata lesività della clausola del bando relativa alle categorie di lavori nelle quali era richiesta l'iscrizione; clausola che, correttamente interpretata, avrebbe consentito la loro partecipazione, essendo la Gozzo Impianti s.p.a. iscritta alla categoria generale OG11.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Milano che l'associazione temporanea d'imprese appellata, risultata aggiudicataria, e le singole imprese associate. Essi hanno controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché inammissibile ed infondato; con ogni conseguenziale determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 19 marzo 2002, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Nel bando della gara di cui si tratta è indicata, quale categoria prevalente dei lavori da eseguire, la categoria OG2 restauro e manutenzione; come categorie scorporabili, la OS4 impianti elettromeccanici, la OS21 opere strutturali speciali, la OS28 impianti termici e condizionamento e la OS30 impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi. Con riguardo alla relativa iscrizione, il bando prescrive: "E' richiesta ai concorrenti obbligatoriamente l'iscrizione alle Cat. OG2, OS21 e OS30 per classifiche richieste. Le rimanenti categorie se non in possesso del concorrente singolo o capogruppo possono essere subappaltate a imprese in possesso dei requisiti richiesti".

Questo essendo il tenore della clausola, non appare condivisibile la tesi delle appellanti, secondo la quale essa non impedirebbe la partecipazione alla gara delle imprese prive dell'iscrizione alle categorie e per le classifiche indicate, ma sarebbe suscettibile di interpretazione; sicché, nella specie, sarebbe errata la pronuncia d'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del bando, vertendosi, piuttosto, in un'ipotesi di cattiva interpretazione della clausola.

Osta all'accoglimento di tale opinione il dato testuale costituito dall'avverbio "obbligatoriamente", al quale non è possibile assegnare altra funzione che quella di imporre, pena l'esclusione, il possesso del requisito dell'iscrizione proprio a quelle specifiche categorie di lavori, tra tutte quelle indicate nel bando come scorporabili.

Si tratta di prescrizione chiara ed univoca, che non permette alcun intervento interpretativo, rispondendo, evidentemente, ad una precisa scelta della stazione appaltante, intesa a richiedere ai concorrenti di dimostrare la loro professionalità in determinati settori soltanto a mezzo di attestazioni di qualificazione strettamente pertinenti alle relative categorie d'intervento.

Infondato, per altro, è l'assunto delle appellanti in ordine alla questione di merito dedotta in giudizio.

Nella specie, invero, il vantato possesso dell'iscrizione alla categoria OG11, non abilitava all'esecuzione dei lavori delle categorie speciali OS28 e OS30.

Occorre richiamare, in proposito, la disciplina prevista dall'art. 13, comma 7, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, a norma del quale: "Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, al sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma".

A sua volta, l'art. 72, comma 4, del Regolamento di attuazione della L. n. 109/94, emanato con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, indica alla lettera e) "l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili" fra le categorie di opere specializzate che debbono considerarsi "strutture, impianti e opere speciali, … se di importo superiore a quelli indicati dall'art. 73, comma 3", vale a dire "di importo singolarmente superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro".

Nell'allegato A) al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), inoltre, nella categoria di opere specializzate OS30 sono ricompresi "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione" e, in base alla successiva tabella di corrispondenza, per questa categoria di opere è prescritta la qualificazione obbligatoria. Con la conseguenza che, a norma del punto quinto delle premesse allo stesso allegato A), dette lavorazioni "qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni".

La normativa, dunque, chiaramente dispone che il candidato che voglia eseguire lavorazioni impiantistiche del tipo di quelle in parola, quando esse rappresentino una porzione significativa (a termini di legge) dell'opera nel suo complesso e siano, perciò, dotate di autonoma rilevanza rispetto ad altre tipologie di lavorazioni, deve possedere la qualificazione nella categoria OS30 per classifiche adeguate agli importi da realizzare.

Nel caso di specie le opere impiantistiche di cui si tratta sono di importo superiore al 15 % del valore dell'appalto. Pertanto, esse rientrano fra quelle previste dall'art. 72, comma 4 del D.P.R. n. 544/99 e per esse il Comune era tenuto a prescrivere l'obbligo dell'iscrizione nella categoria OS30 per la classifica opportuna; esclusa, per quanto precede, ogni equipollenza con l'iscrizione ad altre categorie di opere.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va, quindi, respinto siccome infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.