LAVORI PUBBLICI - LA
QUALIFICA NELLA OG11 NON SOSTITUISCE LE SPECIALISTICHE (OS28, OS30)
(Consiglio di
Stato, Sez. V, n. 5976 del 30/10/2002)
Il possesso
dell'iscrizione alla categoria OG1, non abilita all'esecuzione dei lavori delle
categorie speciali OS28 e OS30.
La normativa,
chiaramente dispone che il candidato che voglia eseguire lavorazioni
impiantistiche, quando esse rappresentino una porzione significativa (a termini
di legge) dell'opera nel suo complesso e siano, perciò, dotate di autonoma
rilevanza rispetto ad altre tipologie di lavorazioni e indicate nel bando di
gara distintamente rispetto alla categoria prevalente, deve possedere la
qualificazione nella specifica categoria OS
per classifiche adeguate agli importi da realizzare, esclusa pertanto
ogni equipollenza con l'iscrizione ad altre categorie di opere.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia le attuali appellanti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento
adottato nella seduta di gara del 21 novembre 2001, avente ad oggetto la loro
esclusione, come costituenda associazione temporanea d'imprese, dalla gara
indetta dal Comune di Milano per la realizzazione di interventi di ristrutturazione
di Palazzo reale, terzo ed ultimo lotto, nonché di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, conseguente o connesso e, segnatamente, del citato verbale in
data 21 novembre 2001 della commissione di gara.
L'esclusione era stata disposta in quanto la mandante Gozzo
Impianti s.p.a. "non è iscritta alle categorie OS28 e OS30 per le
classifiche richieste dal bando integrale di gara, a pena di esclusione".
Con la sentenza del 27 dicembre 2001 n. 8213 il T.A.R.
Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso, sostanziandosi il vizio
denunciato dalle ricorrenti in una censura al bando di gara, non espressamente
impugnato.
Per l'annullamento della sentenza hanno proposto appello le
ricorrenti, adducendo, in sostanza, la non immediata lesività della clausola del
bando relativa alle categorie di lavori nelle quali era richiesta l'iscrizione;
clausola che, correttamente interpretata, avrebbe consentito la loro
partecipazione, essendo la Gozzo Impianti s.p.a. iscritta alla categoria
generale OG11.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Milano che
l'associazione temporanea d'imprese appellata, risultata aggiudicataria, e le
singole imprese associate. Essi hanno controdedotto al gravame, concludendo per
la sua reiezione perché inammissibile ed infondato; con ogni conseguenziale
determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 19 marzo
2002, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la
decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato.
Nel bando della gara di cui si tratta è indicata, quale
categoria prevalente dei lavori da eseguire, la categoria OG2 restauro e
manutenzione; come categorie scorporabili, la OS4 impianti elettromeccanici, la
OS21 opere strutturali speciali, la OS28 impianti termici e condizionamento e
la OS30 impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi.
Con riguardo alla relativa iscrizione, il bando prescrive: "E' richiesta
ai concorrenti obbligatoriamente l'iscrizione alle Cat. OG2, OS21 e OS30 per
classifiche richieste. Le rimanenti categorie se non in possesso del
concorrente singolo o capogruppo possono essere subappaltate a imprese in
possesso dei requisiti richiesti".
Questo essendo il tenore della clausola, non appare
condivisibile la tesi delle appellanti, secondo la quale essa non impedirebbe
la partecipazione alla gara delle imprese prive dell'iscrizione alle categorie
e per le classifiche indicate, ma sarebbe suscettibile di interpretazione;
sicché, nella specie, sarebbe errata la pronuncia d'inammissibilità del ricorso
di primo grado per omessa impugnazione del bando, vertendosi, piuttosto, in
un'ipotesi di cattiva interpretazione della clausola.
Osta all'accoglimento di tale opinione il dato testuale
costituito dall'avverbio "obbligatoriamente", al quale non è
possibile assegnare altra funzione che quella di imporre, pena l'esclusione, il
possesso del requisito dell'iscrizione proprio a quelle specifiche categorie di
lavori, tra tutte quelle indicate nel bando come scorporabili.
Si tratta di prescrizione chiara ed univoca, che non
permette alcun intervento interpretativo, rispondendo, evidentemente, ad una
precisa scelta della stazione appaltante, intesa a richiedere ai concorrenti di
dimostrare la loro professionalità in determinati settori soltanto a mezzo di
attestazioni di qualificazione strettamente pertinenti alle relative categorie
d'intervento.
Infondato, per altro, è l'assunto delle appellanti in ordine
alla questione di merito dedotta in giudizio.
Nella specie, invero, il vantato possesso dell'iscrizione
alla categoria OG11, non abilitava all'esecuzione dei lavori delle categorie
speciali OS28 e OS30.
Occorre richiamare, in proposito, la disciplina prevista
dall'art. 13, comma 7, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, a norma del quale:
"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, al sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma".
A sua volta, l'art. 72, comma 4, del Regolamento di
attuazione della L. n. 109/94, emanato con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,
indica alla lettera e) "l'installazione, gestione e manutenzione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili" fra
le categorie di opere specializzate che debbono considerarsi "strutture,
impianti e opere speciali, … se di importo superiore a quelli indicati
dall'art. 73, comma 3", vale a dire "di importo singolarmente
superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di
importo superiore a 150.000 euro".
Nell'allegato A) al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34
(Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici), inoltre, nella categoria di opere specializzate
OS30 sono ricompresi "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi
nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti
alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione" e, in base alla successiva tabella di corrispondenza, per
questa categoria di opere è prescritta la qualificazione obbligatoria. Con la
conseguenza che, a norma del punto quinto delle premesse allo stesso allegato
A), dette lavorazioni "qualora siano indicate nei bandi di gara come parti
dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni".
La normativa, dunque, chiaramente dispone che il candidato
che voglia eseguire lavorazioni impiantistiche del tipo di quelle in parola,
quando esse rappresentino una porzione significativa (a termini di legge)
dell'opera nel suo complesso e siano, perciò, dotate di autonoma rilevanza
rispetto ad altre tipologie di lavorazioni, deve possedere la qualificazione
nella categoria OS30 per classifiche adeguate agli importi da realizzare.
Nel caso di specie le opere impiantistiche di cui si tratta
sono di importo superiore al 15 % del valore dell'appalto. Pertanto, esse
rientrano fra quelle previste dall'art. 72, comma 4 del D.P.R. n. 544/99 e per
esse il Comune era tenuto a prescrivere l'obbligo dell'iscrizione nella
categoria OS30 per la classifica opportuna; esclusa, per quanto precede, ogni
equipollenza con l'iscrizione ad altre categorie di opere.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello
va, quindi, respinto siccome infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in
causa spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.