RIVALUTAZIONE DELLE
AREE EDIFICABILI E AGRICOLE - PROROGA
(D.L. 209/2002)
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23
novembre 2002 è stata pubblicata la legge 22 novembre 2002, n. 265, con la
quale si è provveduto a convertire, con modificazioni, il D.L. 24 settembre
2002, n. 209.
La legge 265/2002, intervenendo, tra l'altro, sull'art.4,
comma 3, del D.L. 209/2002, ha disposto la proroga dei termini per effettuare
la rivalutazione delle aree edificabili e con destinazione agricola, prevista
dall'art.7 della legge 448/2001.
In particolare, la legge di conversione ha fissato
definitivamente al 16 dicembre 2002 il termine ultimo per la redazione della
perizia giurata di stima e per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%,
che il testo originario dell'art.4 del D.L. 209/2002, aveva stabilito al 30
novembre 2002.
In sostanza, i contribuenti proprietari, al 1° gennaio 2002,
di aree edificabili o agricole hanno tempo sino al 16 dicembre 2002 per
scegliere di effettuare la rivalutazione di tali immobili, facendo redigere la
perizia giurata di stima (prima dell'eventuale vendita del terreno) e versando,
sempre entro il 16 dicembre 2002, l'imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero
valore dell'area rivalutato. In tal ambito, si ricorda che il versamento
dell'imposta sostitutiva può essere effettuato anche ripartendolo in tre rate
annuali, che, stante la proroga suddetta, andranno versate, con gli interessi
del 3%, secondo le seguenti scadenze:
- 16/12/2002;
- 16/12/2003 con gli interessi annuali al 3%;
- 16/12/2004 con gli interessi annuali al 3%.
Trattandosi, inoltre, di una semplice disposizione di
proroga, rimangono confermati sia l'ambito soggettivo che oggettivo
dell'agevolazione, così come originariamente delineati dall'art.7 della legge
448/2001. Possono, quindi, effettuare la rivalutazione, ai fini della
determinazione delle plusvalenze di cui all'art.81, comma 1, lett. a) e b) del
TUIR (D.P.R. 917/1986), le persone fisiche, le società semplici e gli enti non
commerciali (purché le stesse aree non rientrino nell'esercizio di imprese
commerciali).
Per quanto attiene, invece, all'ambito oggettivo di
applicazione del beneficio, si ricorda che la rivalutazione può riguardare i seguenti
terreni:
- terreni lottizzati o sui quali siano state eseguite opere
intese a renderli edificabili;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (in
base al piano regolatore generale o ad altri provvedimenti urbanistici), anche
se di fatto destinati ad agricoltura;
- terreni agricoli;
- terreni agricoli, anche in vista di un futuro inserimento, come aree edificabili, in uno strumento urbanistico.