IMPIEGO LAVORATORI
DIPENDENTI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE OBBLIGATORIE - SANZIONE
AMMINISTRATIVA - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO
Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge
22 febbraio 2002, n. 12, così come sostituito dalla Legge di conversione 23
aprile 2002, n. 73, in caso di impiego di lavoratori dipendenti che non
risultino dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie, il datore di
lavoro che non si sia avvalso della possibilità di regolarizzazione di cui alla
legge 18 ottobre 2001, n. 383 e continui a mantenere situazioni di lavoro
sommerso in “nero” o in “grigio” è passibile, in aggiunta alle sanzioni
specificamente previste per tali ipotesi, di una “sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per
ciascun lavoratore irregolare, del costo dei lavoro calcolato sulla base dei
vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio
dell’anno e la data di constatazione della violazione”.
Per l’accertamento del comportamento illegittimo sono
competenti gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e
del lavoro, mentre la comminazione della sanzione compete all’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, con risoluzione 11 novembre 2002, n. 353/E, ha
reso noto che il codice tributo da utilizzare, anche a seguito dell’iscrizione
a ruolo, per il versamento di detta sanzione è “9616”.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24; il periodo di riferimento da indicare nella “Sezione Erario” è costituito dall’anno di constatazione della violazione.