IMPIEGO LAVORATORI DIPENDENTI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE OBBLIGATORIE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

 

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, così come sostituito dalla Legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, in caso di impiego di lavoratori dipendenti che non risultino dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie, il datore di lavoro che non si sia avvalso della possibilità di regolarizzazione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e continui a mantenere situazioni di lavoro sommerso in “nero” o in “grigio” è passibile, in aggiunta alle sanzioni specificamente previste per tali ipotesi, di una “sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo dei lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

Per l’accertamento del comportamento illegittimo sono competenti gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro, mentre la comminazione della sanzione compete all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, con risoluzione 11 novembre 2002, n. 353/E, ha reso noto che il codice tributo da utilizzare, anche a seguito dell’iscrizione a ruolo, per il versamento di detta sanzione è “9616”.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24; il periodo di riferimento da indicare nella “Sezione Erario” è costituito dall’anno di constatazione della violazione.