COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - PROROGA DEL TERMINE DI COMPUTABILITA’ DEGLI ORFANI, DEI CONIUGI SUPERSTITI E DEI PROFUGHI - DECRETO LEGGE N. 236/2002

 

L’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante il regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone che i datori di lavoro, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di assunzione di cui l’art. 3 della citata legge, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all’art. 18, comma 2, della stessa Legge n. 68/1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

La medesima norma stabilisce, inoltre, che, sino all’entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti indicati dal richiamato art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999, e comunque in via transitoria per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi, i datori di lavoro computano nelle quote di riserva di cui alla suddetta legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente disciplina del collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni dettate dalla stessa Legge n. 68/1999.

Si rammenta che, nelle categorie protette di cui al citato art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999, sono ricompresi: gli orfani ed i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, i profughi italiani rimpatriati, il cui status sia riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, nonché - secondo quanto precisato dal Ministero dei Lavoro con circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 - le persone che rientrano nella disciplina speciale della Legge 23 novembre 1998, n. 407, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo.

Tanto premesso, si informa che, con Decreto Legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi il termine di computabilità dei soggetti in questione nelle quote obbligatorie di riserva.

L’art. 2 di tale provvedimento ha, infatti, stabilito che, all’art. 11, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, le parole “per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite da “per un periodo di trentasei mesi”.

Di conseguenza, gli orfani, i coniugi superstiti, i profughi italiani rimpatriati e le altre persone indicate dall’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999, così assunti, possono essere computati nelle quote d’obbligo di cui alla stessa legge per altri dodici mesi, e cioè fino al 3 dicembre 2003.