INAIL - RICORSI
CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI - INTERESSI APPLICABILI IN CASO
DI DECISIONE SFAVOREVOLE PER LE AZIENDE
Il contenzioso amministrativo in materia di applicazione
delle tariffe dei premi è attualmente disciplinato dal Decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Tale provvedimento, in particolare, ha
introdotto una netta demarcazione fra le competenze decisionali del Consiglio
di Amministrazione dell’INAIL e quelle delle singole Sedi territoriali dello
stesso Istituto, attribuendo:
‑ a queste ultime, in via esclusiva e definitiva, i
ricorsi contro i provvedimenti in tema di oscillazione del tasso medio nel
primo biennio di attività, di oscillazione del tasso medio “per andamento
infortunistico” dopo il primo biennio e di oscillazione del tasso supplementare
per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi;
‑ al Consiglio di Amministrazione, invece, sempre in
via esclusiva e definitiva, i ricorsi in tema di oscillazione del tasso “per
prevenzione” dopo il primo biennio, di inquadramento dei datori di lavoro (nei
casi in cui venga disposto direttamente dall’INAIL) e di applicazione delle
tariffe dei premi, per gli aspetti non attribuiti alle Sedi periferiche.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001 è
stato successivamente commentato dalla Direzione Generale dell’Istituto.
Fra le precisazioni di più immediato interesse operativo
fornite dall’INAIL, si sottolineano quelle concernenti:
‑ l’ambito di applicazione delle disposizioni dello
stesso decreto, riferito ai provvedimenti notificati dall’INAIL a far data dal
18 agosto 2001;
‑ il termine di trenta giorni per la proposizione dei
ricorsi, ritenuto “ordinatorio” e non “perentorio”, salvo che per gli aspetti
connessi all’applicazione dell’art. 45 del Testo Unico approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (norma che consente, in
caso di contenzioso, di effettuare il pagamento del premio assicurativo in base
al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato ovvero, in caso di
prima applicazione delle Tariffe, in base al tasso medio nazionale, salvo
conguaglio per l’eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti
dovuta);
- la possibilità dell’INAIL di provvedere d’ufficio
all’annullamento degli atti impugnati anche successivamente all’inutile decorso
dei termini previsti per la decisione dei ricorsi, da parte delle Sedi
periferiche o del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (rispettivamente,
centoventi e centottanta giorni).
Con particolare riferimento ai conguagli eventualmente
dovuti dai datori di lavoro, in caso di decisione ad essi sfavorevole, la
Direzione Generale dell’INAIL è nuovamente intervenuta, sul tema in oggetto,
con circolare n. 61 del 28 ottobre 2002, rettificando i criteri applicativi in
precedenza dettati.
Va premesso, a tale proposito, che il citato art. 45 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - come modificato dalla
Legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del Decreto Legge 9 ottobre 1989,
n. 338 - stabilisce, al comma 2, che i conguagli di premio devono essere
maggiorati di una “somma in ragione d’anno pari al tasso di interesse di
differimento e di dilazione”.
Circa la misura di detto interesse, l’INAIL, in conformità
alle istruzioni contenute nella circolare n. 8 del 14 marzo 1994, aveva sino ad
ora provveduto al calcolo delle maggiorazioni sulla base del tasso
dell’interesse di differimento e di dilazione in vigore alla data di scadenza
del titolo originario contestato.
Come emerge dalla nota in commento, tale disciplina è
ritenuta ancora applicabile ai soli ricorsi proposti a far data dal 18 agosto
2001 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.
314/2001) e decisi entro i termini fissati (centoventi o centottanta giorni, secondo
le competenze individuate dal predetto decreto).
Nelle ipotesi, invece, in cui i ricorsi, presentati dal 18
agosto 2001 in avanti, vengano respinti oltre i termini su indicati, il calcolo
degli interessi sulle differenze di premio dovrà essere effettuato applicando
il tasso (ovvero gli eventuali diversi tassi) di differimento e di dilazione in
vigore nel periodo intercorrente fra la data di scadenza del titolo originario
contestato e quella di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione
sfavorevole del ricorso.
Secondo quanto precisato dall’INAIL, questo secondo criterio
di calcolo trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti gravati da
impugnativa prima del 18 agosto 2001, ma per i quali la reiezione sia
intervenuta in epoca successiva a tale data.
Il nuovo criterio mira, in sostanza, ad attenuare
l’onerosità del precedente meccanismo di calcolo, che, rapportando rigidamente
la suddetta maggiorazione al tasso di differimento e di dilazione in vigore
alla data di scadenza del titolo originario contestato dall’azienda, non
consentirebbe, relativamente ai procedimenti in corso caratterizzati da fasi
istruttorie di particolare complessità e durata, di scontare, in favore delle
imprese interessate, il progressivo ridimensionamento fatto registrare negli
ultimi anni dai tassi di differimento determinati ai sensi di legge.
Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, e dell’art. 14 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448 l’interesse di differimento e dilazione è pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti percentuali.
Sulla base delle richiamate disposizioni, tale interesse, a decorrere dal 14 novembre 2001, è stato determinato nella misura del 9,25% in ragione d’anno.