ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – DECONTRIBUZIONE – OPERAZIONI DI CONGUAGLIO – ANNO 2002
Come è noto (cfr. precedenti note informative in
materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la
determinazione della quota di decontribuzione dell’Elemento Economico
Territoriale corrisposto nell’anno secondo la previsione del contratto
collettivo provinciale 15.4.1998.
Le citate operazioni devono essere eseguite
applicando, su base annua, la nota formula: X= (R+E) : 34
Si ricorda, peraltro, che:
-
il regime della
decontribuzione opera entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta
nell’anno solare 2002 (a tale fine viene indicato il valore 34 nella formula);
-
la retribuzione
imponibile (indicata con R nella
formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte
nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (1,544%) e dal 4,95% relativo al pagamento
dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della
retribuzione imponibile dell’anno 2002 anche le voci non fisse che non fossero
state prese in considerazione per il calcolo mensile;
-
il valore di E da riportare nella formula è pari
all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2002 escludendo peraltro la relativa
maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto
ricompresi totalmente nella R;
-
il risultato della
formula, cioè la lettera X,
costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile dell’E.E.T.
Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi
necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato
corrisposto nell’anno 2002 a titolo di E.E.T. onde ottenere l’importo
decontribuibile annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da
confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della
relativa percentuale CAPE (18,50%) nonché del 4,95% relativo al pagamento dei
riposi annui. Ottenuto l’importo decontribuibile annuo, è necessario verificare
se la decontribuzione attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a
quella spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative
operazioni di conguaglio contributivo mediante i seguenti adempimenti da
attuare con la denuncia mensile DM 10/2:
1)
importo annuo da
decontribuire superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende decontribuiranno
l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo
del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei
righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione “CONG.
CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato
nelle caselle “numero dipendenti”, ”giornate” e ”retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del
contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
2)
importo annuo da
decontribuire inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente: in questo caso le aziende sommeranno alla
retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la
quota dell’E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e
provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota
stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro
“D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC CONTRIB. SOLID. 10%”
e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore
la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere
effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2002, anche con
quella del mese di gennaio 2003 (scadenza 16 febbraio 2003). In tale seconda
ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2),
dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:
a)
se nel corso del 2002
si è decontribuita una quota di EET inferiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese
di gennaio 2003 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;
b)
se nel corso del 2002
si è decontribuita una quota di EET superiore a quella spettante,
l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di
gennaio 2003 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.