IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2002

Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.Lgs n. 314/97. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le predette operazioni.

1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo.

3) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l’intervento del datore di lavoro stesso. E’ il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente. Circa i presupposti per poter riconoscere la detrazione in parola si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 11/2001)

4) le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2002 sono quelle comunicate nella precedente nota inviata (cfr. suppl.n. 2 al Not. n.1/2002) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul notiziario.

5) per l’anno 2002 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not.11/2000) e cioè:

operai 0,35%

impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2002, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2003.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

Come è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente. Si ricorda che la regione Lombardia, con apposito provvedimento, ha incrementato le aliquote delle addizionali in parola con decorrenza 1° gennaio 2002, prevedendo aliquote differenziate a seconda delle fasce di reddito (cfr. suppl. n.2 al Not. n. 1/2002). Di seguito si riporta la tabella indicante tali aliquote in vigore, come detto, dal 1° gennaio 2002.

 

Fasce di Reddito

Aliquota

 

 

 

fino ad euro

10.329,14

1,2%

 

oltre euro

10.329,14

fino ad euro

15.493,71

1,2%

 

oltre euro

15.493,71

fino ad euro

30.987,41

1,3%

 

oltre euro

30.987,41

fino ad euro

69.721,68

1,4%

 

oltre euro

69.721,68

 

 

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere al fine di effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto dovute sui redditi da lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n.3 al Not.12/99 e Not. 2/2000).

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul Notiziario mensile n. 11/2002 è stato pubblicato l’elenco dei Comuni della Provincia di Brescia che hanno adottato tale addizionale per l’anno 2002, e le cui delibere sono state pubblicate, secondo quanto previsto dalla normativa di recente introduzione (cfr. Not. n. 10/2002) sul sito internet del www.finanze.it.

Le modalità per le relative trattenute e versamenti sono analoghe a quelle previste per l’addizionale regionale.