Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno
devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del D.P.R. n.
600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.Lgs n. 314/97. Si ritiene
opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le predette operazioni.
1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al
sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente
o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata
dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni
rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il
lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga
conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio inizio
attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a
tutti i dipendenti percettori di tali somme.
2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono
essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli
effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno
ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è
effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti
fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno
successivo.
3) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il
dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati
sostenuti dal lavoratore con l’intervento del datore di lavoro stesso. E’ il
caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali,
non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di
assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente. Circa i
presupposti per poter riconoscere la detrazione in parola si rinvia alle
precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 11/2001)
4) le aliquote da applicare alle fasce di reddito
nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2002 sono
quelle comunicate nella precedente nota inviata (cfr. suppl.n. 2 al Not.
n.1/2002) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul
notiziario.
5) per l’anno 2002 sono confermate, secondo le
risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef
del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not.11/2000) e cioè:
operai 0,35%
impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le
operazioni di conguaglio fiscale 2002, anche per le retribuzioni che verranno
erogate dal 1° gennaio 2003.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
Come è noto, in occasione delle operazioni di
conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro
deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal
dipendente. Si ricorda che la regione Lombardia, con apposito provvedimento, ha
incrementato le aliquote delle addizionali in parola con decorrenza 1°
gennaio 2002, prevedendo aliquote differenziate a seconda delle fasce di
reddito (cfr. suppl. n.2 al Not. n. 1/2002). Di seguito si riporta la tabella
indicante tali aliquote in vigore, come detto, dal 1° gennaio 2002.
Fasce di Reddito |
Aliquota
|
|
|||||||||
|
|
fino ad euro |
10.329,14 |
1,2% |
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||||||
oltre euro |
10.329,14 |
fino ad euro |
15.493,71 |
1,2% |
|
||||||
oltre euro |
15.493,71 |
fino ad euro |
30.987,41 |
1,3% |
|
||||||
oltre euro |
30.987,41 |
fino ad euro |
69.721,68 |
1,4% |
|
||||||
oltre euro |
69.721,68 |
|
|
1,4% |
|
||||||
|
|
|
|
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|
||||||
Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere
al fine di effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto
dovute sui redditi da lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni
in materia (cfr. suppl. n.3 al Not.12/99 e Not. 2/2000).
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve
essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che
hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul
Notiziario mensile n. 11/2002 è stato pubblicato l’elenco dei Comuni della
Provincia di Brescia che hanno adottato tale addizionale per l’anno 2002, e le
cui delibere sono state pubblicate, secondo quanto previsto dalla normativa di
recente introduzione (cfr. Not. n. 10/2002) sul sito internet del www.finanze.it.
Le modalità per le relative trattenute e versamenti
sono analoghe a quelle previste per l’addizionale regionale.