COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO LEGGE N°68/1999:
1) Circolare
Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 - Ulteriori indicazioni applicative
2)
Compensazioni Territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000
1) Circolare Ministero del Lavoro n° 41 del 26/6/2000 -
Ulteriori indicazioni applicative
Il Ministro del
Lavoro con la circolare in oggetto ha fornito ulteriori e importanti
chiarimenti concernenti l'applicazione delle innovative disposizioni introdotte
dalla legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio.
Si riepilogano
qui di seguito i punti trattati dalla circolare in parola e di più diretto
interesse.
Datori di lavoro
che occupano da 15 a 35 dipendenti - Chiarimenti in ordine alle nuove
assunzioni, che determinano l'insorgenza dell'obbligo.
Come è noto i
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 68/99, ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore
disabile. Il Ministero del Lavoro con circolare n° 4/2000 aveva precisato che
l'obbligo in parola sorge solamente in caso di nuova assunzione aggiuntiva
rispetto all'organico dell'azienda ed aveva individuato le nuove assunzioni che
non comportavano l'obbligo di collocare il disabile (cfr. nota supplemento n° 4
al Notiziario n° 1/2000).
Il predetto
Dicastero, recependo in tal senso le istanze inoltrate anche dall'ANCE, ha
ulteriormente specificato con la nota in commento, che comunque non fanno
scattare l'obbligo dell'assunzione del disabile le assunzioni effettuate dalle
imprese in oggetto con contratto di formazione e lavoro, apprendistato nonché le
assunzioni con contratto a tempo determinato non superiore a nove mesi.
La circolare
ministeriale prevede inoltre ai fini dell'insorgenza dell'obbligo occupazionale
del disabile quanto segue:
- le
trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro e di
apprendistato vanno considerate nuove assunzioni se riferite a contratti
stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 68/1999 (18 gennaio 2000)
E' evidente
pertanto che le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione
e lavoro, di apprendistato e dei contratti a termine riferite a contratti
instaurati sotto il previgente regime non sono da considerarsi quali nuove
assunzioni.
Infine la
circolare in merito all'obbligo in esame dispone che tale obbligo viene meno nel
caso in cui la nuova assunzione sia seguita dalle repentine dimissioni del
nuovo assunto o dalla cessazione dal servizio nei 60 giorni successivi di altro
dipendente che non sia stato oggetto di
sostituzione. In tali casi infatti viene ripristinato l'organico preesistente.
Contratto a
tempo parziale
Per la
determinazione del numero dei dipendenti ai fini della normativa in esame e con
riguardo ai lavoratori a tempo parziale, il Ministero ha precisato quanto segue
circa la rilevanza del numero dei contratti che afferiscono tali lavoratori.
a) per
l'individuazione della base di computo il datore di lavoro dovrà sommare le ore
prestate in base ai contratti a tempo parziale rapportantole all'orario di
lavoro individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed arrotondando
all'unità superiore le eventuali frazioni superiori al 50%;
b) ai fini della
copertura della riserva obbligatoria dovrà essere valutato l'orario di lavoro
del singolo disabile occupato a tempo parziale, con arrotondamento all'unità superiore
in caso di orario di lavoro prestato superiore al 50% dell'orario normale di
lavoro.
Certificazione
di ottemperanza
Secondo il
Ministero la certificazione relativa alla ottemperanza degli obblighi di
assunzione di cui alla normativa in esame, da parte dell'Ufficio provinciale di
collocamento, deve recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del
bando di gara.
Si tratta di un
adempimento burocratico che appesantisce ulteriormente ed inutilmente gli oneri
di documentazione dell'impresa verso la Pubblica Amministrazione, che non trova
alcuna giustificazione nella normativa medesima e che è di segno assolutamente
contrario rispetto alla semplificazione in atto ad opera dei provvedimenti
governativi del recente periodo.
L'Ance è
pertanto immediatamente intervenuta nei confronti del citato Dicastero, con
l'intento di ottenere una modifica delle istruzioni di che trattasi. Sarà cura
dello scrivente seguire gli sviluppi del caso e di informare tempestivamente le
aziende sulla soluzione del problema.
Si sottolinea
inoltre che, in linea con quanto più volte esplicitato dall'Ance, il Ministero
ha ribadito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non
abbiano effettuato nuove assunzioni non sono tenuti a richiedere la certificazione
al competente ufficio del collocamento, in quanto non soggetti agli obblighi
derivanti dalla legge di che trattasi. E' pertanto sufficiente a tal fine
un'autocertificazione del legale rappresentante che attesti quanto sopra.
Autorizzazione
all'esonero parziale concesso ai sensi della legge 482/68
In caso di
autorizzazione all'esonero parziale concessa ai sensi della previgente
disciplina e non ancora giunta alla scadenza prefissata, non è dovuto il
versamento del contributo esonerativo previsto dalla legge n. 68/99.
Invalidita'
contratta durante il rapporto di lavoro
Possono essere
ricompresi nella quota di riserva obbligatoria anche i lavoratori invalidi non
assunti dalle liste di collocamento obbligatorio semprechè sia attivata la
specifica procedura individuata dalla legge n. 68 (visita medica di
accertamento etc.).
Per quanto
concerne i lavoratori invalidatisi durante il rapporto di lavoro per infortunio
sul lavoro o malattia professionale, il prescritto diritto alla conservazione
del posto scatta solo in presenza di un'invalidità pari o superiore al 33%.
In riferimento a
tale ultimo diritto, si ritiene che esso non possa essere configurato quale
diritto assoluto, ma debba intendersi quale fattispecie a cui non è applicabile
la normativa contrattuale sul superamento del periodo di comporto.
Sulla
problematica descritta si ritiene che occorrano ulteriori precisazioni del
Ministero del lavoro, per le quali gli Uffici dell'Ance si sono già attivati e
sarà cura dello scrivente informare tempestivamente le imprese non appena
saranno fornite tali precisazioni.
Base di computo
Il Ministero, in
linea con l'interpretazione suggerita da parte imprenditoriale, chiarisce che
dalla base di computo debbono essere esclusi i soggetti assunti ai sensi di
tutte le disposizioni di legge sulla materia in atto anteriormente alla legge
vigente, tra i quali pertanto vanno ricompresi anche quelli inseriti nelle
categorie di lavoratori (ad esempio orfani e vedove) ed assunti ai sensi della
previgente disciplina in conseguenza degli esoneri parziali.
2)
Compensazioni territoriali - Circolare Ministero del Lavoro n° 36 del 6/6/2000
Il Ministero del
Lavoro con circolare n° 36/2000 del 6 giugno u.s. ha fornito chiarimenti in
ordine alla materia della compensazione
territoriale per il collocamento obbligatorio. Come è noto l'articolo 5 della
legge n°68/1999 prevede che i datori di lavoro possono essere autorizzati,
previa motivata richiesta, ad assumere in un unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto dalla legge stessa, portando le eccedenze a compensazione del minor
numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o
di regioni diverse. In particolare i chiarimenti in parola riguardano i datori
di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e da 36 a 50 dipendenti, e per i
quali come è noto l'obbligo di cui trattasi comporta rispettivamente
l'assunzione di uno o due disabili. Secondo le indicazioni ministeriali i
succitati datori di lavoro, in considerazione del fatto che l'obbligo di
assunzione si riferisce al complesso aziendale nella sua interezza, possono
scegliere la sede o le sedi nelle quali effettuare l'inserimento dei disabili.
A tale fine il
datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di avviamento al servizio
territorialmente competente per l'unità o le unità produttive scelte per
l'assunzione dell'unico disabile o dei due disabili e contestualmente darne
notizia al servizio competente del territorio in cui ha sede legale l'impresa
affinché gli uffici possano attivare gli opportuni raccordi e controlli.
Qualora la
richiesta di avviamento venga effettuata contestualmente alla presentazione del
prospetto informativo, il datore di lavoro correderà detto prospetto con una dichiarazione
con la quale specificherà la o le unità produttive nelle quali intende assumere
il disabile o i due disabili.
Per quanto attiene la compensazione per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti resta peraltro fermo quanto già previsto dal Ministero del Lavoro con la circolare n°4/2000.