SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI - DIFFERIMENTO TERMINI LEGGE 46/90
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto 1997, è stata pubblicata la Legge 7
agosto 1997 n. 266 concernente "Interventi urgenti per l'economia".
In
particolare l'art. 31, primo comma, differisce al 31 dicembre 1998 il termine
per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici civili, che,
originariamente fissato dall'art. 7, comma 3, della Legge 5 marzo 1990 n. 46,
in tre anni, è stato più volte prorogato.
Sempre
la citata legge n. 266/97, al secondo comma dell'art. 31, estende anche agli
edifici scolastici di proprietà privata la proroga, al 31 dicembre 1999, del
termine per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti; agevolazione
che la Legge n. 649/96, aveva riservato ai soli fabbricati di proprietà
pubblica.