INPS - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITÀ - ART. 78, D.LGS N. 51/2001
- NUOVE ISTRUZIONI PER L’ESPOSIZIONE SUL MOD. DM 10/2 DELLE INDENNITÀ DI
MATERNITÀ - CIRCOLARE 16 DICEMBRE 2002, N. 181
Come
noto, l'art. 78, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità
e della paternità, ha previsto la riduzione degli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro, nella misura dello 0,20%.
Tale
agevolazione è strettamente connessa con la statuizione in base alla quale, con
riferimento ai parti, alle adozioni ed agli affidamenti avvenuti dopo il 1°
luglio 2000 e per i quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria,
l'intero importo della prestazione dovuta, o una sua parte fino ad un massimo
di 3 milioni di lire, rispettivamente nel caso in cui lo stesso sia inferiore
o, al contrario, pari o superiore a 3 milioni di lire, è a carico dello Stato
(cfr. suppl. n. 2 al Not. 6/2000).
Successivamente,
l’art. 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), ha
reso definitiva, a partire dall’anno 2002, la riduzione in parola, sganciandola
dal meccanismo di adozione dei decreti sulle accise cui era in precedenza
ancorata per espresso disposto del citato art. 78 del Testo unico.
In
relazione a tale "fiscalizzazione" degli oneri di maternità e delle
relative indennità, l’I.N.P.S., con circolare 16 dicembre 2002, n. 181, ha
diramato talune indicazioni concernenti la compilazione del Mod. DM 10/2.
Le
nuove istruzioni per la compilazione della denuncia mensile di Mod. DM 10/2
dovranno essere seguite in occasione della corresponsione delle indennità di
maternità in conseguenza di eventi che si verificheranno a decorrere dal 1°
gennaio 2003, ovvero di eventi anteriori a tale data, ma per i quali sia ancora
in corso, alla stessa data, la corresponsione della relativa indennità.
Le
imprese che, in occasione della denuncia del mese di gennaio 2003, non fossero
ancora in condizioni di seguire le nuove modalità di compilazione, potranno
provvedervi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della
circolare, cioè entro il 16 marzo 2003.
In sede di conguaglio dovranno essere distinte, per
ciascun dipendente in congedo per maternità obbligatoria, le somme rientranti
nel tetto di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti
tale limite.
L’Istituto
richiede ai datori di lavoro, che anticipano l’indennità di maternità per il
periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) di distinguere,
per ciascun dipendente in astensione, gli importi delle indennità che rientrano
nel tetto di cui all’art. 78 (lire 3.000.000, annualmente rivalutati), da
quelli delle indennità che, invece, eccedono tale limite.
Il "tetto", fissato dall’art. 78 del decreto legislativo n.
151/2001 in lire 3.000.000 è, come
sopra precisato, annualmente rivalutato. Per l’anno 2001 è pari a lire
3.078.000, e per l’anno 2002 a € 1.632,58.
Di seguito si riportano le indicazioni fomite
dall’Istituto con la precitata circolare e concernenti gli adempimenti posti a
carico dei datori di lavoro.
Circolare INPS 16 dicembre
2002, n. 181
1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
In sede di conguaglio dovranno essere distinte, per
ciascun dipendente in congedo per maternità obbligatoria, le somme rientranti
nel tetto di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti
tale limite.
A tal fine i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno le indennità
di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato in
forza della previsione di cui al già citato articolo 78, in uno dei righi in
bianco del quadro "D"del modello DM10/2,facendone precedere l’importo
dalla dicitura "ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001" e
dalcodice di nuova istituzione "M053";
- continueranno ad indicare
le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità
(rigo 53 del quadro "D").
Si evidenzia che, nella determinazione del tetto, si
dovrà tener conto anche delle somme corrisposte nel corso dell’anno precedente
in relazione allo stesso evento.
Per l’eventuale restituzione di somme a titolo di
maternità, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per le indennità pari o
inferiori al limite di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, utilizzeranno
uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo
precedere il relativo importo dalla dicitura "rec.ind. mat. ex art. 78
D.lgs 151/2001" e dal codice di nuova istituzione "E780";
- per le indennità
superiori al predetto limite, indicheranno l’importo fino a concorrenza della
quota eccedente il tetto di cui al più volte richiamato art.78, utilizzando il
previsto codice "E776" secondo le consuete modalità e
riporteranno l'eventuale rimanente somma con il codice "E780".
Le aziende che nella denuncia contributiva relativa
al mese di "gennaio 2003" non fossero nelle condizioni di
operare secondo le disposizioni sopra illustrate, potranno provvedere alle
relative sistemazioni ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr.
circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Dette regolarizzazioni dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro:
- per la restituzione degli
importi rientranti nei limiti del tetto, di cui all’articolo 78 del D.lgs n.
151/2001, i datori di lavoro interessati utilizzeranno il codice dei quadri
"B-C" del mod. DM10/2 "E776" secondo le consuete
modalità;
- per il conguaglio dei
medesimi importi utilizzeranno il sopraccitato codice "M053".
2. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770.
Nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS).