INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2003
L’INAIL, entro il 31 dicembre 2002, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2003. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’INAIL per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 1999/2001.
Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato
deve, cioè, indicare precisamente le retribuzioni, il numero dei casi di
inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, i relativi oneri,
compresa la riserva sinistri, il numero degli operai-anno ed il tasso specifico
aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato. Pertanto, ove ne
ricorrano i presupposti, il datore di lavoro potrà impugnare il provvedimento
dell’Istituto e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta
intesta dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere
inoltrato alla locale sede INAIL mediante presentazione diretta o spedito a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’INAIL
indica il tasso da applicare per l’anno 2003. Il ricorso deve essere deciso,
dandone comunicazione all’azienda, entro 120 giorni dalla data della
presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto.
Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro
il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile
esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro che promuove
il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso in vigore
alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per l’eventuale
differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale differenza,
ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, di un importo in misura pari al
tasso di interesse di dilazione e di differimento.
In
ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’INAIL con circolare 28
ottobre 2002, n. 61, ha fornito istruzioni che modificano l’indirizzo dettato
con precedente circolare n. 8/1994: ai sensi di questo provvedimento la
maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto in caso
di reiezione del ricorso doveva essere calcolata in base al tasso di interesse
in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
In
base alle nuove istruzioni continua a valere questa regola limitatamente al
caso in cui il ricorso venga deciso dall’INAIL. entro i termini fissati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 314 citato, e cioè entro centoventi giorni dalla data
di presentazione.
Invece,
per il diverso caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’Azienda) oltre
i termini di legge, troverà applicazione il tasso, o, in caso di
variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento in vigore nel
periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato
e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata
dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.