REQUISITI TECNICI PER
LA COSTRUZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI SERBATOI INTERRATI
(DM 29/11/02)
Il Ministro dell'interno ha fissato i requisiti tecnici per
la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati
allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di
distribuzione (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 300/1999).
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione
dei serbatoi
I serbatoi interrati devono essere progettati, costruiti ed
installati in modo da assicurare:
- il mantenimento dell'integrità strutturale durante
l'esercizio;
- il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
- la possibilità di eseguire i controlli previsti.
I serbatoi interrati sono:
- a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo
dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche,
con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna
metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purchè idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in
materiale non metallico, purchè resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed
alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita
in materiale anticorrosione;
- a parete singola metallica od in materiale non metallico
all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita
internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle
perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti
di separazione tra gli stessi.
Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati
e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed
installate possono essere di materiale non metallico.
Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i
serbatoi devono essere dotati di:
- un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la
fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione
di carico;
- una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di
eventuali perdite.
La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è
stabilita in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere
prodotti diversi nei vari compartimenti.
Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine
è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purchè sia consentito il controllo
dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato è ammesso il controllo
dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione
di ognuno dei prodotti detenuti.
Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione
visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
- il nome e l'indirizzo del costruttore;
- l'anno di costruzione;
- la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
- la pressione di progetto del serbatoi e
dell'intercapedine.
Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte
le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei
traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una
verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il
rilevamento delle perdite.
I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei
Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE,
sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali
degli Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della
sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla regolamentazione,
possono essere distribuiti ed impiegati in conformità a tali regole.
Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.