POLIZZA ASSICURATIVA
GRATUITA PER LE SPESE GIUDIZIARIE DEGLI ASSOCIATI
Il Collegio Costruttori ha stipulato una polizza
assicurativa per la tutela legale a favore dei propri associati, che consente
ai legali rappresentanti delle imprese, ed in alcuni casi anche i propri
collaboratori, di beneficiare gratuitamente della copertura delle spese
sostenute a fronte di procedimenti penali in cui sono coinvolti a seguito di
infortuni sul lavoro, o comunque in relazione ad eventi connessi all'attività
di impresa.
Rimandando alla lettura del testo della convenzione per
ulteriori approfondimenti si ritiene utile focalizzare gli aspetti salienti
dell'assicurazione.
CHI E' ASSICURATO
I legali rappresentanti delle aziende, i dirigenti e
dipendenti preposti alle attività di cui ai decreti 626/94 e 494/96.
QUALI EVENTI SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE
Gli infortuni sul lavoro, il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le attività di cui al Decreto
Legislativo 626/94 e 494/96.
I legali rappresentanti, nello svolgimento dell'attività
aziendale, hanno la copertura anche per le seguenti ipotesi:
o la difesa nei procedimenti per reati colposi;
o la difesa nei procedimenti per reati dolosi, in caso di
proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in
caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. Restano esclusi
i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e le controversie tributarie
CHE COSA VIENE RIMBORSATO
Nei limiti del massimale, vengono rimborsati gli oneri
relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a
tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
o le spese per l'intervento di un legale a scelta
dell'Assicurato, di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, di un perito
nominato dall'Assicurato entro il limite massimo stabilito relativa dalla
tariffa nazionale;
o le spese di giustizia nel processo;
o le spese legali liquidate a favore della controparte nel
caso di soccombenza;
o le spese legali dovute alla controparte nel caso di
transazione autorizzata dalla Società;
o gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
entro il limite massimo di euro 258,23;
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende,
sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie
sostitutive di pene detentive brevi, nonché le spese connesse all'esecuzione
delle pene detentive e dalla custodia di cose.
CHE COSA E' ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non copre:
o le controversie contrattuali ivi compreso il recupero
crediti;
o le controversie in materia di diritto tributario e
fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "Persone e rischi
assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
o i fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a
motore (o natanti) soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge.
COSTO
Non vi è alcun onere a carico delle imprese associate in
quanto il premio è pagato dal Collegio dei Costruttori edili.
MASSIMALI , SCOPERTI
Massimale: 15.000 euro per evento con una franchigia di 1.500
euro per evento.
VALIDITA' TEMPORALE
L'assicurazione copre gli oneri relativi ad eventi che si
sono prodotti dopo il 15 dicembre 2002.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve immediatamente far pervenire agli uffici
del Collegio apposita denuncia scritta, indirizzata alla Società assicuratrice,
relazionando il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del
fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità
e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
E' necessario poi far seguire tutte le notizie ed i
documenti relativi al sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, nonché
tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Il rapporto tra l'impresa e la società assicuratrice viene
mantenuto tramite gli uffici del Collegio Costruttori.
TESTO DELLA POLIZZA
RAS TUTELA GIUDIZIARIA
Ramo/Polizza: 59/31.545.030
Agenzia/Subagenzia: 2 Allianz Sub. Asola
Codice Categoria 9
Sostituisce n.: r.n.
Importante: Il rapporto assicurativo è regolato dalle
condizioni previste dal presente documento, nonchè dalle Condizioni Generali di
Assicurazione che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare
Contraente: Collegio
Costruttori Edili di Brescia e Provincia
Indirizzo: Via U. Foscolo, 6
C.A.P. Comune 25100 BRESCIA
Codice Fiscale/Partita IVA
80010490177
Durata 2 ANNI
Effetto ore 24
15.12.2002
Scadenza ore 24
15.12.2004
Massimale: euro 15.000,00.= per evento con franchigia fissa
di euro 1.500,00.= per evento;
Ubicazione: la stessa;
Persone assicurate: Vedi normativa interna; Regolamento premi:no
Attività: Costruttori Edili;
Indicizzazione ISTAT: no
Emessa in triplice esemplare il 5 dicembre 2002 in Milano
ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA
Condizioni Particolari di Polizza
Associazione Costruttori Edili di Brescia
Norme che regolano l'assicurazione di Tutela Giudiziaria
(integrative delle norme generali)
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in
relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza
stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi
dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
o le spese per l'intervento di un legale a scelta
dell'Assicurato entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale
forense;
o le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria
entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di
appartenenza;
o le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo
consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli
Ordini professionali di appartenenza;
o le spese di giustizia nel processo;
o le spese liquidate a favore della controparte nel caso di
soccombenza;
o le spese dovute alla controparte nel caso di transazione
autorizzata dalla Società;
o gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
entro il limite massimo di euro 258,23;
o le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente
ai primi due tentativi.
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende,
sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie
sostitutive di pene detentive brevi, nonché le spese connesse all'esecuzione
delle pene detentive e dalla custodia di cose.
Ganzia "salute e sicurezza sul lavoro" (attività
edile)
Art. 2 - Persone e rischi assicurati
La garanzia viene prestata a favore del Costruttore Edile
Associato all'Ente Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei
Dirigenti e dei Dipendenti preposti (purchè risultanti nell'Elenco fornito dal
Costruttore Edile Associato all'Ente Contraente. L'elenco delle imprese
associate sarà custodito presso lo Studio Notarile - Notaio Dario Ambrosiani -
via Capriolo, 48 - 25100 Brescia) alle attività di cui al Decreto Legislativo
626/94 e 494/96 nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, con
riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato decreto
legislativo e nella normativa pregressa riguardante gli infortuni sul lavoro,
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
La garanzia si riferisce all'assistenza legale in caso di
procedimenti penali, ivi compreso il patteggiamento, procedimenti civili ed amministrativi
relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni sopra
indicate.
Nel caso di vertenze tra più persone assicurate con la
stessa polizza, la garanzia si intende prestata a favore dei Legali
Rappresentanti.
L'assicurazione viene, inoltre, prestata a favore
dell'Azienda Edile Associata all'Ente Contraente, nelle persone dei suoi legali
rappresentanti nello svolgimento dell'attività aziendale, per le seguenti
ipotesi:
- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia
opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in
giudicato (art. 530 c.p.p., primo comma) oppure in caso di derubricazione del
titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento
penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Art. 3 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art.
"Persone e rischi assicurati" della garanzia in oggetto,
l'assicurazione non è prestata per:
o controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti
bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, sciopero e serrate,
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
o controversie contrattuali ivi compreso il recupero
crediti;
o controversie in materia di diritto tributario e fiscale,
salvo quanto previsto dall'Art. "Persone e rischi assicurati" in
relazione alla difesa nei procedimenti penali;
o fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a
motore (o natanti) soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
o controversie in materia di diritti di brevetto, marchio,
autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie
derivanti da contratti di agenzia.
Art. 4 - Diritto di recesso
L'art. 8 delle C.G.A.
"Diritto di recesso" si intende abrogato per la durata
contrattuale di due anni.
Art. 5 - Determinazione del massimale e del premio
Le garanzie della presente polizza operano con un massimale
di euro 15.000, 00 per ogni evento, e con applicazione di una franchigia fissa
di euro 1.500,00 per evento.
Il premio annuo finito è determinato come segue:
euro . . . . .
pro-capite per ogni aderente all'Associazione Contraente ad inclusione
automatica di n. . . . . . iscritti.
Il suddetto premio totale annuo viene anticipato per due
anni.
Il premio annuo totale di polizza ammonta a euro . . . . . .
. . .
Definizioni
Nel testo che segue si intende:
per "Assicurazione": il contratto di
Assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova
l'assicurazione;
per "Contraente": il soggetto che stipula
l'assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è
protetto dall'assicurazione;
per "Società": l'impresa assicuratrice;
per "Premio" la somma dovuta alla Società;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso
per il quale è prestata l'assicurazione;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro.
per "Massimale": l'esborso massimo garantito dalla
Società in caso di sinistro.
Norme che regolano l'assicurazione in generale
Art. 1 - Inizio della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio
successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società .
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società
l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910
c.c.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta
alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al
relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo
avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Art. 8 - Diritto di recesso
Ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva C.E.E.
n. 13/1993, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o
dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con
preavviso di trenta giorni, rimborsando la parte di premio al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima
è prorogata per un anno.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono
genericamente ad un periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella
durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor
durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico
del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, oppure
quello del luogo ove ha sede la Società.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Giudiziaria
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto e
dei rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e
giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
- le spese per l' intervento di un legale entro il limite
massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria,
oppure dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi
stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di
soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata
dalla Società;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari
entro il limite massimo di euro 258,23.
Art. 14 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate
da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione
per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione
per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali;
e che siano denunciate entro sei mesi dalla cessazione del
contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato
origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle
parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto; qualora il
fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi,
il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in
essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi
per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un
unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e
dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 15 - Anticipata risoluzione
del contratto
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento
dell'Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua
azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata.
In tali casi la Società, in conformità a quanto disposto
dalla legge 16.3.1942 n. 267, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla
conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi
prima degli eventi di cui al comma precedente ma denuciati dopo gli stessi,
fino alla successiva scadenza annuale.
Il contratto si risolve di diritto anche in caso di interdizione o inabilitazione
dell'Assicurato, fermo restando l'obbligo della Società di prestare la garanzia
fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e, per i sinistri
verificatisi prima dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione, ma denunciati
dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.
Cosa avviene in caso di sinistro
Art. 16 - Modalità per la denuncia
del sinistro
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o
alla Società il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del
fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le
generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato
deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, tutte le
notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente
notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non
oltre il termine di 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto da parte della
Società.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti
e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Art. 17 - Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni
utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni,
raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società,
pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed il rimborso delle spese
eventualmente sostenute dalla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione
forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due
tentativi.
Le prestazioni a favore dell'Assicurato per fatti connessi
tra loro per tempo di avvenimento e per causalità si considerano effettuate
nell' ambito di un unico evento assicurativo. Lo stesso vale per le prestazioni
riferite a più casi assicurativi tra loro collegati per tempo di avvenimento e
per causalità.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in
merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un
arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11. L'arbitro provvede
secondo equità.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese
arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi
di tale procedura.
Art. 18 - Scelta del legale
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario
componimento della controversia con il Terzo, oppure vi sia conflitto di
interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere
un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del
Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il
nominativo alla Società.
Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per
attività prestata da Avvocati corrispondenti.
Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale
l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere
l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei
propri interessi.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata
dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.
L'Assicurato non può raggiungere accordi con Legali e / o
periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso
della Società.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del
perito. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale
e del perito.
La Società confermerà l'incarico professionale conferito
dall'Assicurato al legale e al perito. La Società non è responsabile della
linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.
La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.