SUB-DELEGHE IN MATERIA
DI BENI AMBIENTALI
Sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3º supplemento Straordinario al
n. 42 del 15 ottobre 1997, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta
Regionale n. VI/30194 del 25 luglio 1997, così come integrata con la
Deliberazione n. VI/31038 del 10 settembre u.s., con la quale, in attuazione
all'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, sono stati approvati i
criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate agli Enti locali,
in materia di Beni ambientali.
Il
provvedimento è suddiviso in due sezioni:
-
la prima descrive e definisce gli aspetti giuridico - procedurali e con
l'ausilio di numerosi schemi-tipo riportati in appendice al testo, dovrebbe
consentire agli Enti sub-delegati di procedere agevolmente ed uniformemente
all'immediata applicazione della Legge;
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la seconda, che appare invece indirizzata prevalentemente ai progettisti ed
agli esperti delle Commissioni edilizie, oltre ad elencare i vari ambiti
assoggettati a tutela paesistica, fornisce utili indicazioni e metodologie
intese a facilitare l'individuazione e l'analisi degli elementi costitutivi del
paesaggio, nonché a valutare la compatibilità ambientale degli interventi;
anche questa sezione è corredata da utili tabelle e schede.
Le
disposizioni contenute nella legge Regionale n. 18/97 potranno trovare quindi
applicazione a far tempo dal 15 ottobre u.s., in quanto da tale data i Comuni
potranno esercitare le funzioni delegate dalla Regione in materia ambientale.